Le nuove banche di credito cooperativo

Redazione 16/02/16
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Nuovo volto per le banche di credito cooperativo. Sono molte le novità previste dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 (G.U. 37 del 15 febbraio 2016.

La riforma del settore del credito cooperativo prevede:
•    Obbligo per le BCC di aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro.
•    La società capogruppo svolge attività di direzione e di coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati ‘’contratti di coesione’’.  
•    La maggioranza del capitale della capogruppo è detenuto  dalle BCC del gruppo.
•    Al fine di favorire la patrimonializzazione delle singole BCC è stato elevato il limite massimo dell’investimento in azioni di una banca di credito cooperativo e il numero minimo dei soci.
•    La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento per contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC.

Secondo il D.L. 18/2016 il gruppo bancario cooperativo è composto da:

 a) una società capogruppo costituita in forma di società  per azioni e autorizzata all’esercizio  dell’attivita’  bancaria  il  cui capitale e’ detenuto in misura maggioritaria dalle banche di  credito cooperativo  appartenenti  al  gruppo,  che  esercita  attività   di direzione e coordinamento sulle societa’ del gruppo. il requisito  minimo  di patrimonio netto della societa’ capogruppo e’ di un miliardo di euro;

 b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

 c) le società bancarie, finanziarie e strumentali  controllate dalla capogruppo.

 Lo statuto della capogruppo indica  il  numero  massimo  delle azioni con diritto di voto che possono  essere  detenute  da  ciascun socio, direttamente o  indirettamente.

 Il contratto di coesione che  disciplina  la  direzione  e  il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

 a) la banca capogruppo, cui e’ attribuita  la  direzione  e  il coordinamento del gruppo;

 b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle  finalità mutualistiche, includono:

 1) l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonche’ gli altri poteri  necessari per l’attivita’ di  direzione  e  coordinamentoi;

 2) i casi,  comunque  motivati  ed  eccezionali,  in  cui  la capogruppo può, rispettivamente, nominare,  opporsi  alla  nomina  o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza,

degli organi di amministrazione e controllo delle  società  aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;

 3) l’esclusione di una banca dal  gruppo  in  caso  di  gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e  le  altre  misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

 c)  i   criteri   di   compensazione   e   l’equilibrio   nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attivita’ comune;

 d)  i  criteri  e  le  condizioni  di  adesione,   di   diniego all’adesione nonché di esclusione dal gruppo,  secondo  criteri  non discriminatori in linea con  il  principio  di  solidarietà  tra  le

banche cooperative a mutualità  prevalente.  Non  e’  in  ogni  caso ammesso il recesso.

Il contratto prevede la garanzia  in  solido delle obbligazioni assunte dalla  capogruppo  e  dalle  altre  banche aderenti,  nel  rispetto  della  disciplina  prudenziale  dei  gruppi bancari e delle singole banche aderenti.

 

 

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