Le notifiche a mezzo pec e l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 20039/2020

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La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ribadisce l’orientamento, già espresso in numerose precedenti sentenze (ex plurimis S.U. nn. 23620/2018 e 7665/216 ) secondo il quale <<L’Art. 11, l.  n. 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall’avvocato “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti” non intende affatto sanzionare con l’inefficacia anche le più innocue irregolarità”- in relazione alle quali “non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo>> -laddove <<la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale per aver la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell’atto>>.

Le eccezioni di nullità della notificazione

In forza di tale principio, la Corte (Sez. n. 1 – C.R. Dr.ssa Paola Vella), ha, nell’esaminare le eccezioni di nullità della notificazione della sentenza di secondo grado formulate dal ricorrente, affermato che la notifica è valida:

a) se è priva dell’indicazione, nell’oggetto del messaggio pec, della dicitura <<notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994>>, essendo sufficiente la dicitura <<notifica telematica>>;

b) se è incompleto il nome di una delle parti nel cui interesse la notifica è stata effettuata o se è carente l’indicazione del codice fiscale dei soggetti che hanno conferito la procura al notificante, ove tali dati emergano dall’intestazione della sentenza notificata;

c) se la relata non contiene la Sezione della Corte d’Appello che ha pronunciato la sentenza impugnata, peraltro specificata nell’attestazione di conformità della copia analogica della sentenza all’originale digitale, in forza del principio secondo cui, in caso di notifica di un atto in corso di procedimento, la notificazione non potrà essere considerata nulla laddove l’atto contenga elementi univocamente individuanti il processo al quale essa si riferisce, tali ritenuti essere gli estremi della sentenza impugnata;

se la relata è carente dell’indicazione dell’elenco pubblico dal quale è stato estratto l’indirizzo di posta elettronica del destinatario, tanto più se, come nel caso di specie, il notificante abbia espressamente dichiarato, nell’attestazione di conformità relativa alle ricevute cartacee di accettazione e consegna, che l’indirizzo pec del destinatario è stato estratto dal registro INIPEC, documentando la relativa circostanza.

La conformità della sentenza

La Corte, poi, si sofferma sui requisiti che deve rivestire l’attestazione di conformità della sentenza notificata affermando che <<l’attestazione di conformità del difensore è sufficiente se riferita al contenuto testuale del documento che ne è oggetto, e che la regolarità dell’atto si presume sino a specifica contestazione della parte controinteressata, onerata di allegare l’esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione>>.

Conseguentemente, a parere della Corte, anche la mancanza dell’attestazione di conformità dell’atto notificato all’originale non inficia la notifica, a meno che il destinatario  dimostri che tale irregolarità abbia pregiudicato la conoscenza dell’atto e, dunque, il concreto esercizio del proprio diritto di difesa (cfr. Cass. 20747/2020).

 

Ancora, la Corte afferma l’irrilevanza del riferimento, nell’attestazione di conformità della copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna della pec,  all’art. 16 bis comma 9 bis del D.L. n. 179/2012, atteso che la predetta attestazione  è testualmente riferita a files informatici estratti dall’archivio informatico del dichiarante. Aggiunge la Corte che al fine di dare la prova analogica della notificazione telematica non è necessario stampare l’atto oggetto di notifica e la relativa relata  in formato pdf; invero,  la copia analogica della ricevuta di consegna, completa dell’attestazione di conformità, è sufficiente a certificare il recapito non solo del messaggio ma anche degli eventuali allegati, salva prova contraria – alla quale è onerata la parte che eccepisca la nullità – costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato; ciò in quanto, a parere della Corte, <<nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 13335 c.c.. Spetta quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente>> (cfr. Cass, 25819/2017, 21560/2019).

La decisione è degna di nota anche perché esclude la responsabilità processuale aggravata del ricorrente attesa <<la farraginosità della normativa in materia di notifiche telematiche>>.

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Vincenza Fabrizio

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