Le notificazioni nel processo tributario

Redazione 13/05/11
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Le notificazioni nel processo tributario, in virtù del rinvio operato dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 546/92 sono eseguite con le modalità di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., salvo quanto disposto dall’art. 17 del D.Lgs. 546/1992 circa il luogo in cui la notifica deve avvenire.

Dunque l’atto tributario da notificare dovrà essere consegnato all’ufficiale giudiziario il quale lo recapiterà al destinatario.

Ma l’art. 16, comma 3, introduce due ulteriori modalità di notificazione non previste dal codice di procedura civile. Si prevede, infatti, che le notificazioni possono essere eseguite anche direttamente (senza cioè l’intermediazione di un agente notificatore), a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero, nel caso in cui destinatario della notifica sia l’ufficio finanziario o l’ente locale, anche mediante consegna diretta dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia opportunamente attestata come conforme all’originale consegnato.

All’ufficio impositore e all’ente locale è poi consentito provvedere alle notificazioni anche servendosi del messo comunale o del messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. (v. art. 16, comma 4, D.Lgs. 546/1992).

Dunque, la notifica ai sensi dell’art. 137 c.p.c. è solo una delle tre modalità di effettuazione delle notifiche previste dall’art. 16 D.Lgs. 546/92.

A tal riguardo, si ricorda, però, che la notifica del ricorso in Cassazione in materia tributaria deve essere effettuata necessariamente tramite ufficiale giudiziario secondo le disposizioni degli articoli 137 e ss. c.p.c. in virtù del rinvio contenuto nell’art. 62 D.Lgs. 546/1992. In tal senso, la Sezione tributaria della Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 1384 del 21 gennaio 2011, ha nuovamente ribadito che “la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante dal d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 20, 22 e 53, di proporre ricorso davanti al giudice tributario oltre che mediante notifica anche con la consegna diretta o con la spedizione a mezzo posta dal ricorso, costituisce, quindi, una caratteristica propria del processo tributario di merito non applicabile al ricorso per cassazione. Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso per cassazione per non essere stato lo stesso notificato alla controparte secondo le modalità previste e disciplinate dall’art. 369 c.p.c., ma solo consegnato a mano direttamente dal ricorrente stesso”.

 

 

 

GIURISPRUDENZA COLLEGATA

 

La Corte di Cassazione sulla mancata notifica ex 369 c.p.c. si pronuncia come segue

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

 

 

Corte suprema di cassazione, sezione tributaria, n. 1384 del 21 gennaio 2011.

omissis

FATTO

La società *****, s.r.l. in liquidazione impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano due avvisi di accertamento per IRPEG ed ILOR, relativi agli anni d’imposta 1994 e 1995, nonchè un avviso di rettifica *** per l’anno d’imposta 1995;

eccepiva il difetto di motivazione – in quanto effettuata per relationem al p.v.c. della Guardia di Finanza, la mancata autorizzazione dell’autorità giudiziaria, l’inesattezza dei dati riportati. L’ufficio resisteva.

La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo dalla base imponibile l’importo dei ricavi risultante dai questionari inviati a terzi.

Proponeva appello la società contribuente ribadendo le deduzioni già svolte in primo grado. L’ufficio resisteva.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello.

Contro quest’ultima sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione articolato in duplice motivo; l’agenzia controdeduce.

DIRITTO

In via preliminare va rilevata ex officio e dichiarata la inammissibilità del ricorso per non essere stato lo stesso notificato alla controparte secondo le modalità previste e disciplinate dall’art. 369 c.p.c. codice di procedura ma solo consegnato a mano direttamente dal ricorrente stesso. Si legge, infatti, in calce al ricorso che lo stesso “è stato redatto in duplice esemplare e l’originale è stato utilizzato per la notifica all’agenzia, mentre la copia – che la parte dichiara conforme all’originale (a mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22) verrà depositato, unitamente ai documenti sopraindicati, nei termini di legge, presso la cancelleria della Corte di Cassazione con nota di iscrizione a ruolo”.

Tanto rende il ricorso inammissibile in virtù de principi enucleati dalla giurisprudenza costante di questa Corte che ha affermato (Cass. n. 12982 dei 2007) “In tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20, 22 e 53, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena d’inammissibilità, rilevabile d’ufficio”. Ed ancora (Cass. n. 3566 del 2005)”. Il ricorso per cassazione avverso sentenze delle Commissioni Tributarie è disciplinato esclusivamente dal codice di procedura civile, pertanto non trova applicazione a tale ricorso la possibilità di notificare gli atti mediante consegna diretta all’impiegato addetto all’ufficio tributario” Come già affermato, (Cass. n. 12982 del 2007) “trova applicazione il principio (v. Cass. sez. V:sentenze 11 ottobre 2006 n. 21726; 12 luglio 2006 n. 15847; 25 febbraio 2005 n. 3569; 16 febbraio 2005 n. 3089; 6 settembre 2004 n. 17955; cfr., altresì, 26 settembre 2003 n. 14295 per l’ordinario ricorso per Cassazione e ribadito per l’impugnazione di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, con la decisione n. 3569 depositata il 22 febbraio 2005) secondo cui dalla constatazione dell’inesistenza, nella sedes materiae od altrove, di qualsivoglia disposizione peculiare sulle modalità di proposizione del ricorso per Cassazione avverso una sentenza della commissione tributaria regionale discende che alla proposizione del ricorso per cassazione debbono ritenersi applicabili esclusivamente le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per presentare ricorso giurisdizionale innanzi a questa Corte. Queste ultime, come noto, con l’art. 369 c.p.c., comma 1, impongono al ricorrente di depositare il proprio ricorso per cassazione nella cancelleria “nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”, con espressa comminatoria di improcedibilità dell’atto.

Con l’art. 371 c.p.c. (al quale si applica la stessa previsione normativa di improcedibilità testè richiamata) dispongono analogamente in tema di ricorso incidentale, il cui dies a quo, peraltro, è strettamente ancorato a quello della notifica del ricorso principale essendo fissato nel ventesimo giorno successivo a quello in cui è stato notificato il ricorso principale.

Il tenore letterale delle norme ma, soprattutto, la drasticità della sanzione processuale (improcedibilità) comminata per il caso di inosservanza dei termini impongono (cfr., Cass., 1^, 15 luglio 1980 n. 4536) una interpretazione delle stesse conforme al rigore dell’effetto, per cui deve ritenersi ed affermarsi che la notificazione del ricorso per Cassazione costituisca un elemento indefettibile di questa impugnazione.

D’altra parte deve ricordarsi che la notificazione di un determinato atto processuale rappresenta lo strumento predisposto dal legislatore per trasferire quell’atto dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un altro: in particolare, per gli atti destinati al processo civile formati dalla parte (ad esempio la citazione di cui all’art. 163 c.p.c.), la notificazione segna il momento nel quale l’atto comincia a produrre effetti giuridici per il destinatario; la notificazione di un atto, infatti, fa sorgere a carico del destinatario una serie di poteri, diritti, oneri ed obblighi (sostanziali e/o processuali): in particolare, con la notifica dell’atto introduttivo di un giudizio (di primo o di ulteriore grado), sorge a carico del destinatario l’obbligo di sottostare (pari) alla decisione del giudice adito. L’attività di notificazione, per l’interesse pubblico connesso alla garanzia di raggiungimento delle sue finalità, poi, quando non altrimenti disposto, deve essere, di norma (avendo la L. 21 gennaio 1994, n. 53, consentito, in presenza di particolari condizioni, la notificazione ad opera del difensore munito di delega), svolta (art. 137 c.p.c.) da un organo pubblico (l’ufficio e giudiziario o l’aiutante) il quale deve dar conto, con apposita relazione, del modo in cui egli, seguendo le regole dettate dal codice di rito civile (o quelle attinenti contenute in leggi speciali), ha operato la trasmissione al destinatario di un ben individuato atto processuale. La complessiva attività costitutiva della notificazione svolta dall’ufficiale giudiziario su specifica richiesta della parte interessata, infatti, come risaputo, ha duplice valenza perchè impone all’ufficiale procedente a) di certificare la conformità dell’atto consegnato al notificando all’originale restituito alla parte richiedente e (b) di descrivere, nell’apposita relazione (c.d. relata di notifica), tutte le attività svolte per portare l’atto da notificare nella specifica sfera indicata dal legislatore, da questo considerata come idonea a conseguire la (certezza della) “conoscenza legale” dell’atto da parte del notificando: il passaggio dell’atto dall’una all’altra sfera soggettiva, per le conseguenze che la legge vi riconnette, è retto da precise regole, ritenute idonee a raggiungere la (prova della) conoscibilità se non della conoscenza effettiva sia dell’esistenza che del contenuto preciso dell’atto notificato.

Nell’architettura processual civilistica vigente, pertanto, la notificazione rappresenta un elemento costitutivo indefettibile perchè l’atto produca gli effetti che la legge riconnette alla sua notificazione alla controparte per cui rettamente si insegna l’assoluta irrilevanza della prova della conoscenza dell’atto che il destinatario abbia avuto aliunde: la notificazione (si dice), in tali ipotesi, non ammette equipollenti.

La possibilità, concessa a ricorrente ed all’appellante dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20, 22 e 53, di proporre ricorso davanti al giudice tributario oltre che mediante notifica anche con la consegna diretta o con la spedizione a mezzo posta dal ricorso, costituisce, quindi, una caratteristica propria de processo tributario di merito non è applicabile al ricorso per Cassazione (Cass., trib., 22 febbraio 2005 n. 3566)”.

Dalla evidenziata natura della notificazione discende una duplice conseguenza: da una parte che la costituzione in giudizio del Ministero (pur se intervenuta, come nel caso, nei termini) è priva di qualsivoglia efficacia sanante; dall’altra che, essendo il ricorso per cassazione fuori dallo schema legale, tale quindi da non originare un contraddittorio, non trova applicazione il disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 3.

Le spese di questo giudizio di legittimità vanno compensate integralmente tra le parti, tenuto conto e rilevato che l’Avvocatura dello Stato nulla ha eccepito o dedotto in proposito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

 

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

 

1 Estratto dal volume “Come applicare la procedura civile nel contenzioso tributario” ***************** 2011

 

 

Redazione

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