La dottrina identifica il trasferimento del credito come successione nel credito, mettendo in evidenza sia l’aspetto oggettivo, trasferendosi un credito, che il profilo soggettivo mutando le parti. Il trasferimento implica l’identità del diritto trasferito, nel senso che il diritto spettante al nuovo creditore è identico a quello già spettante al creditore originario, con la conseguente sopravvivenza dei diritti accessori al credito e, in particolare, delle garanzie.
Cessione del credito
La cessione del credito è un accordo tra il creditore (cedente) e il terzo (cessionario) in forza del quale quest’ultimo subentra al primo nella titolarità del diritto di credito. In tal modo, si verifica un’ipotesi di successione a titolo particolare nel credito. La cessione di credito (artt. 1260 – 1267 c.c.) trova collocazione sistematica nel titolo dedicato alle obbligazioni in generale.
Sull’istituto è prevalso l’orientamento per cui la cessione del credito è una fattispecie negoziale che si caratterizza sotto il peculiare profilo dell’oggetto (trasferimento di un diritto di credito), ma che si presenta priva di una propria causa tipica.
La struttura
Per quel che attiene la struttura della cessione del credito, una parte della giurisprudenza, traendo le fila dal comma 1 dell’art. 1264 c.c., si è sostenuto che, ove il debitore ceduto non interviene all’atto, il negozio avrebbe struttura bilaterale, mentre con l’intervento del debitore, che presta il suo consenso, la cessione sarebbe un negozio trilaterale. Si è tuttavia obiettato che non si sia riconoscere allo stesso negozio una struttura diversa a seconda dei casi. Dunque, non assumendo rilievo il consenso del debitore ceduto ai fini del trasferimento del credito (c.d. principio della fungibilità del creditore) si è arrivati a considera struttura del relativo contratto di cessione: bilaterale. Ciò non significa che l’accettazione del debitore sia un atto inutile: essa, da un lato, è una dichiarazione di scienza che, ai sensi dell’art. 1264 c.c., vale ad evitare la necessaria notificazione e, dall’altro lato, funge da riconoscimento del debito, con conseguenze in merito all’inversione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 1988 c.c., nonché dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.
Con la Sentenza n. 31896/2018 Cassazione Civile – Sezione I, la Suprema Corte ha stabilito che: “non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi)”.
Nel nostro ordinamento giuridico, la cessione dei crediti futuri, anche di quelli aventi causa risarcitoria, è possibile senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto.
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