Le imprese consorziate incaricate dell’esecuzione dell’opera devono produrre l’attestazione del compimento del sopralluogo e l’indicazione delle percentuali di lavori assunte da ciascuna.? Se in fase di prequalifica le imprese partecipanti hanno dimostrat

Lazzini Sonia 03/04/08
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L’ obbligo legale di indicare le quote di partecipazione, strumentale all’accertamento della sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo alle componenti dell’ATI, non è ravvisabile nei riguardi del consorzio (tra imprese artigiane o cooperative), atteso che è tale soggetto e non le singole imprese consorziate ad avere, quale soggetto giuridico autonomo, la qualificazione necessaria per la partecipazione alla procedura, nella specie alla stregua di componente della costituenda associazione temporanea._ in assenza di una esplicita previsione della normativa di gara che onerasse dell’incombente le singole imprese consorziate, deve reputarsi sufficiente che la dichiarazione relativa al compimento del sopralluogo sia stata resa dal Consorzio, soggetto che partecipa in quanto tale alla procedura sulla base della propria qualificazione, pur se poi si avvalga di uno o più consorziati per l’espletamento dell’appalto e possa fare capo ai propri consorziati ai fini della dimostrazione dei requisiti relativi alle attrezzature tecniche ed all’organico medio annuo.
 
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 416 dell’ 8 febbraio 2008, inviata per la pubblicazione in data 15 febbraio 2008 , emessa dal Consiglio di Stato
 
<Non risulta suscettibile di favorevole considerazione neanche il motivo di appello con cui si lamenta che le imprese consorziate incaricate dell’esecuzione dell’opera abbiano omesso di rendere l’attestazione del compimento del sopralluogo e l’indicazione delle percentuali di lavori assunte da ciascuna.
 
Quanto a tale ultimo aspetto, rinviando per un approfondimento del tema alle considerazioni che si svolgeranno in seguito con riguardo all’apprezzamento della censura incrociata proposto dall’Ati DELTA, occorre osservare che l’obbligo legale di indicare le quote di partecipazione, strumentale all’accertamento della sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo alle componenti dell’ATI, non è ravvisabile nei riguardi del consorzio (tra imprese artigiane o cooperative), atteso che è tale soggetto e non le singole imprese consorziate ad avere, quale soggetto giuridico autonomo, la qualificazione necessaria per la partecipazione alla procedura, nella specie alla stregua di componente della costituenda associazione temporanea.
 
Per le stesse ragioni, in assenza di una esplicita previsione della normativa di gara che onerasse dell’incombente le singole imprese consorziate, deve reputarsi sufficiente che la dichiarazione relativa al compimento del sopralluogo sia stata resa dal Consorzio, soggetto che partecipa in quanto tale alla procedura sulla base della propria qualificazione, pur se poi si avvalga di uno o più consorziati per l’espletamento dell’appalto e possa fare capo ai propri consorziati ai fini della dimostrazione dei requisiti relativi alle attrezzature tecniche ed all’organico medio annuo>
 
Ma ancor più importante è sapere che:
 
<Ebbene, in ordine al primo profilo, osserva la Sezione che, in virtù del principio di non aggravio del procedimento ex art. 1, comma 4, della legge n. 241/1990, non risulta logica l’imposizione, a pena di esclusione, dell’onere di produrre documentazione volta a provare la sussistenza dei requisiti soggettivi identica a quella prodotta nella sede della prequalifica, sede deputata per l’appunto alla valutazione della sussistenza dei requisiti tecnici e morali di accesso alla procedura.
 
Se è vero, infatti, che la fase della prequalifica non consuma il potere della p.a. di valutare anche in sede di gara la sussistenza dei requisiti di partecipazione, anche alla luce di eventuali sopravvenienze, è anche indubitabile che la documentazione in origine acquisita non può non essere utilizzata anche nella fase successiva ai fini della verifica della completezza della documentazione all’uopo richiesta ove questa conservi ancora validità ai sensi della normativa vigente>
 
Ed inoltre:
 
< Il principio di buon andamento e di trasparenza impone, inoltre, che le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti in parola atteso che la normativa vigente «si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4 d.P.R. n. 554/1999)>
 
Pertanto
 
<Si deve quindi convenire che dal combinato disposto degli artt. 8, 13, I e V comma, della legge n. 109/94 e 93, IV comma, del D.P.R. n. 554/99 si desume il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara>
 
A cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.416/2008
Reg.Dec.
N. 10729 Reg.Ric.
ANNO   2006
N. 3064 Reg.Ric.
ANNO   2007
Disp.vo 499/2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi riuniti in appello nn. 10729/2006 e 3064/2007proposti rispettivamente:
1) ric. n. 10729/2006 dalla COSTRUZIONI ALFA SPA IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA A.T.I., ATI IMPRESA EDILE ALFA BIS DI **** E *************** E C.SAS, ATI ALFA QUATER LABORATORIO RESTAURO DI ALFA QUATER CLAUDIO E C.SAS, ATI ALFA QUATER FRATELLI DI ALFA QUATER FIORELLO E C. S.A.S., A.T.I. L’ALFA QUATER S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli *************************, ****************** e ****************** con domicilio eletto in Roma piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio Ripa di Meana e ********* (avv. ******************)
contro
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n.12;
IMPRESA COSTRUZIONI BETA GEOM.
 
DELTA SALVATORE IMPRESA COSTRUZIONI SRL, IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA A.T.I., A.T.I. DELTA BIS ENRICO SRL E A.T.I. CONSORZIO DELTA TER, rappresentate e difese dagli *******************, ************ e ************* con domicilio eletto in Roma Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio del primo;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sede di Firenze Sezione I n.78/2006, resa tra le parti;
2) ric. n. 3064/2007 dal MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, SOVRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n.12;
contro
DELTA SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA A.T.I., A.T.I. DELTA BIS ENRICO SRL E A.T.I. CONSORZIO DELTA TER, rappresentate e difese dagli *******************, ************ e ************* con domicilio eletto in Roma Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio del primo;
COSTRUZIONI ALFA S.P.A., IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA A.T.I., ATI IMPRESA EDILE ALFA BIS DI **** E *************** E C.SAS, ATI ALFA QUATER LABORATORIO RESTAURO DI ALFA QUATER CLAUDIO E C.SNC, ATI ALFA QUATER FRATELLI DI ALFA QUATER FIORELLO E C. SAS, ATI L’ALFA QUATER SRL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitesi;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sede di Firenze Sezione I n.224/2007, resa tra le parti;
            Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero B.C.A.- Soprintendenza B.A.P. Province Fi-Pistoia-Prato, DELTA BIS Enrico Srl, DELTA Salvatore Impresa Costruzioni Srl, DELTA BIS Enrico Srl, Consorzio DELTA TER (ric. n. 10729/06) e di DELTA Salvatore Impresa di Costruzioni S.r.l., DELTA BIS Enrico Srl, e Consorzio DELTA TER (ric. n. 3064/07);
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 30 Ottobre 2007, relatore il Consigliere ******************** ed uditi, altresì, gli avvocati *********, ************ e l’avv.to dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O   E   D I R I T T O
1. La vicenda che viene all’attenzione del Collegio concerne gli atti della procedura di gara, indetta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, per l’affidamento in appalto dei "lavori di restauro e riorganizzazione funzionale al Palazzo Mozzi ******* in Firenze", ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della costituenda ATI con designata mandataria l’Impresa Costruzioni ALFA. Il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall’ATI DELTA Costruzioni previo rigetto del ricorso indentale spiegato dalla   Costruzioni ALFA s.p.a.
Propongono separati appelli l’ATI aggiudicataria ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Resiste la parte vittoriosa in prime cure.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 30 ottobre 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. I due appelli devono essere riuniti in quanto relativi alla medesima decisione.
3. Devono essere in via preventiva esaminati i motivi di appello proposti dall’ATI ALFA al fine di contrastare il rigetto del ricorso incidentale di primo grado.
3.1. Con un primo motivo l’ATI ricorrente lamenta che l’ATI DELTA avrebbe dovuto essere esclusa a seguito della mancata ottemperanza all’obbligo, gravante su ciascuno dei soggetti consorziati, di rendere le dichiarazioni previste dalla lex specialis di gara a corredo della domanda. Si lamenta, in particolare, che le imprese individuali DELTA TER, ********** e ********* avrebbero totalmente omesso tutte le dichiarazioni richieste dal modello di domanda di partecipazione allegato al bando, limitandosi a produrre una dichiarazione di contenuto più ridotto del direttore tecnico del consorzio. Tale comportamento sarebbe, stato poi, reiterato in sede di presentazione dell’offerta.
Il motivo è infondato.
Dall’esame degli atti di gara si ricava, infatti, che il Consorzio DELTA TER si è rigorosamente attenuto alle prescrizioni contenute nella lettera di invito e nel bando di gara, atti nei quali viene previsto che tutte le dichiarazioni circa gli status concernenti i requisiti di affidabilità morale e professionale debbano rendersi da parte degli aspiranti concorrenti, ovvero offerenti, escludendo un corrispondente onere a carico delle imprese eventualmente designate quali materiali esecutrici dei lavori. Ora, il principio del favor partecipationis nelle procedure di affidamento di appalti pubblici impone l’ammissione alla gara delle  imprese che abbiano rispettato gli oneri documentali posti esplicitamente a carico del solo concorrente collettivo, non potendosi ammettere la ricorrenza di una causa di esclusione implicitamente ricavabile da una clausola ambigua della lex specialis. Non appare poi rinvenibile un profilo di illegittimità del bando in relazione all’omessa esplicitazione della richiesta di produzione dei documenti da parte di tutte le imprese componenti il Consorzio, bensì un margine di ambiguità suscettibile di essere colmato con la valorizzazione del principio del favor partecipationis.
3.2. Non risulta suscettibile di favorevole considerazione neanche il motivo di appello con cui si lamenta che le imprese consorziate incaricate dell’esecuzione dell’opera abbiano omesso di rendere l’attestazione del compimento del sopralluogo e l’indicazione delle percentuali di lavori assunte da ciascuna.
Quanto a tale ultimo aspetto, rinviando per un approfondimento del tema alle considerazioni che si svolgeranno in seguito con riguardo all’apprezzamento della censura incrociata proposto dall’Ati DELTA, occorre osservare che l’obbligo legale di indicare le quote di partecipazione, strumentale all’accertamento della sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo alle componenti dell’ATI, non è ravvisabile nei riguardi del consorzio (tra imprese artigiane o cooperative), atteso che è tale soggetto e non le singole imprese consorziate ad avere, quale soggetto giuridico autonomo, la qualificazione necessaria per la partecipazione alla procedura, nella specie alla stregua di componente della costituenda associazione temporanea.
Per le stesse ragioni, in assenza di una esplicita previsione della normativa di gara che onerasse dell’incombente le singole imprese consorziate, deve reputarsi sufficiente che la dichiarazione relativa al compimento del sopralluogo sia stata resa dal Consorzio, soggetto che partecipa in quanto tale alla procedura sulla base della propria qualificazione, pur se poi si avvalga di uno o più consorziati per l’espletamento dell’appalto e possa fare capo ai propri consorziati ai fini della dimostrazione dei requisiti relativi alle attrezzature tecniche ed all’organico medio annuo.
In ordine, infine, alle dichiarazioni da rendersi a cura dei direttori tecnici del Consorzio e della capogruppo DELTA ai sensi del punto 5) della lettera di invito, l’esame della documentazione consente di ricavare che dette dichiarazioni sono state rese nella rispettiva qualità senza la ricorrenza di carenze sostanziali.
4. Colgono invece nel segno le censure svolte da entrambe le parti appellanti nei confronti della statuizione di prime cure nella parte relativa all’accoglimento del ricorso principale.
Il Tribunale ha reputato fondata la censura con la quale la parte ricorrente, aveva contestato le irregolarità della documentazione tecnica ed amministrativa presentata dall’ATI controinteressata lamentando in particolare l’omessa produzione, da parte dei legali rappresentanti della Costruzioni ALFA, di ALFA QUATER Laboratorio di Restauro s.n.c. e Impresa ALFA QUATER s.n.c., delle dichiarazioni sull’assenza di procedimenti penali in corso e l’inesistenza di procedimenti passati in giudicato di cui al punto 5) della lettera di invito. Il Tribunale ha osservato sul punto che i rappresentanti delle summenzionate società si sono limitati a dichiarare l’insussistenza di condanne passate in giudicato o conseguenti ad applicazione della pena su richiesta, nonché l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/56, omettendo le ulteriori dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara e sopra specificate, nonché riportate dallo stesso modello di domanda allegato alla lettera d’invito. Il Giudice di prime cure ha poi stigmatizzato l’omessa certificazione di avvenuto sopralluogo sulle aree di cantiere da parte di tutte le imprese non ancora formalmente raggruppate.
Ebbene, in ordine al primo profilo, osserva la Sezione che, in virtù del principio di non aggravio del procedimento ex art. 1, comma 4, della legge n. 241/1990, non risulta logica l’imposizione, a pena di esclusione, dell’onere di produrre documentazione volta a provare la sussistenza dei requisiti soggettivi identica a quella prodotta nella sede della prequalifica, sede deputata per l’appunto alla valutazione della sussistenza dei requisiti tecnici e morali di accesso alla procedura. Se è vero, infatti, che la fase della prequalifica non consuma il potere della p.a. di valutare anche in sede di gara la sussistenza dei requisiti di partecipazione, anche alla luce di eventuali sopravvenienze, è anche indubitabile che la documentazione in origine acquisita non può non essere utilizzata anche nella fase successiva ai fini della verifica della completezza della documentazione all’uopo richiesta ove questa conservi ancora validità ai sensi della normativa vigente (pag. 2 , punto 1, della etera d’invito). E tanto in particolare nel caso di specie, in cui la documentazione prodotta insieme all’offerta era solo incompleta, e quindi bene integrabile alla luce delle più esaustive autodichiarazioni recate nella fase della prequalifica, sostanzialmente fedeli alle prescrizioni all’uopo recate dalla lex specialis.
In ordine poi all’omesso sopralluogo il principio del favor parfecipationis, prima valorizzato a favore dell’ATI DELTA, esclude che si possa dare luogo a carico della controparte, alla sanzione dell’esclusione a cagione dell’omessa produzione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo da parte di tutte le imprese del costituendo raggruppamento a fronte di una quanto meno ambigua previsione della lettera di invito che, a pag. 2, richiedeva la presentazione del certificato relativo da parte dell’impresa capogruppo senza distinguere tra raggruppamento costituito e raggruppamento costituendo.
5. Si deve a questo punto procedere all’esame delle ulteriori censure poste a fondamento del ricorso principale di primo grado, assorbite dalla sentenza appellata e riproposte ritualmente con memoria dall’ATI Luci.
Il Collegio reputata fondata ed assorbente la censura con la quale si lamenta l’omessa indicazione, da parte delle due imprese (ALFA e ALFA BIS) associate in via orizzontale in vista dell’esecuzione dei lavori afferenti alla categoria prevalente (OG2), della quota di esecuzione dei lavori di rispettiva pertinenza.
Il motivo è fondato alla luce del costante e convincente indirizzo giurisprudenziale maturato in subiecta materia (Cons. Stato, sez. VI, n. 2310/2007; sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6585; CGA 31 marzo 2006, n. 116).
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, l. 109/1994, ratione temporis vigente, "è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti". Ai sensi dell’art. 93, comma 1, d.P.R. 554/1999, inoltre, sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo; nel caso di associazione temporanea le imprese devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento” (art. 93, comma 4, d.P.R. 554/’99).
L’art. 95 d.P.R. 554/1999 a sua volta, recita: "1. L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 4. Se l’impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 5. Il mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti. 7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali".
Le disposizioni in questione non recano una disposizione espressa circa il momento in cui la ATI partecipante è tenuta a dichiarare l’importo dei lavori del raggruppamento in relazione alle singole compartecipanti, e cioè se sin dall’ammissione alla gara o successivamente all’aggiudicazione.
Tuttavia, dalla lettura delle norme in parola, e soprattutto dalla loro parziale modifica nel tempo, può evincersi l’obbligo per le imprese del costituendo raggruppamento, orizzontale e verticale, di indicare l’importo dei lavori in relazione alle singole partecipanti anche in assenza di specifica previsione in seno alla lex specialis. Ragionando diversamente, infatti, non si comprenderebbe la ragione per cui la legge 415/1998 non ha modificato l’art. 13, comma 1, l. 109/94 pur ammettendo alla procedura le costituende associazioni temporanee. Infatti, se il legislatore, in fase di riscrittura dell’art. 13, non ha inteso emendare il comma 1 laddove subordina la partecipazione alla procedura concorsuale delle associazioni temporanee alla condizione che la mandataria e le altre imprese del raggruppamento siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente ha riaffermato la necessità delle previa indicazione delle quote di partecipazione. Una volta caduto il divieto di ammettere i raggruppamenti ancora da costituire, infatti, la previsione contenuta all’art. 13, comma 1, l. 109/’94 è chiaro indice dell’intento del legislatore di conservare la preventiva verifica dei requisiti in relazione alle singole quote di partecipazione anche nel nuovo regime.
Il principio di buon andamento e di trasparenza impone, inoltre, che le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti in parola atteso che la normativa vigente «si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4 d.P.R. n. 554/1999)» (C.G.A. 13 giugno 2005 n. 358). Peraltro è proprio la normativa regolamentare a sottintendere tale "principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4)" (C.G.A., dec. 8 marzo 2005 n. 97).
Si deve quindi convenire che dal combinato disposto degli artt. 8, 13, I e V comma, della legge n. 109/94 e 93, IV comma, del D.P.R. n. 554/99 si desume il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara” (così, ancora, Cons. giust. amm. Sicilia, 31/3/2006, n. 116).
6. L’accoglimento di detta censura assorbita in prime cure implica la conferma, pur se con diversa motivazione, dell’annullamento della procedura sancito dalla sentenza appellata.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce gli appelli in epigrafe, li respinge e conferma con diversa motivazione la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2007 con l’intervento dei Sigg.ri:
*****************                       Presidente
**************                          Consigliere
************************             Consigliere
***************                           Consigliere
********************                     Consigliere Est.
 
Presidente
*****************
Consigliere                                                                           Segretario
 
********************                                                 *************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il…08/02/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
 
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                                              Il Direttore della Segreteria
 

Lazzini Sonia

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