Le importanti novita’ del regolamento CE n. 1998 del 2006 sulla nuova disciplina degli aiuti “de minimis” alle imprese

Scarica PDF Stampa
            Il Regolamento CE n° 1998 del 15 Dicembre 2006, il vigore dal 1° Gennaio 2007 e fino al 31 Dicembre 2013 (con una possibile proroga di sei mesi), detta la nuova disciplina degli aiuti “de minimis” alle imprese, contenuta, fino al 2006, nel Regolamento CE n° 69 del 2001.
            Gli aiuti de minimis hanno assunto nel tempo una grande importanza, soprattutto per le Piccole e Medie Imprese (PMI) europee, italiane ed, in particolare, pugliesi, perché sono quelli che per il loro valore economico contenuto non alterano la concorrenza fra le imprese europee, quindi non sono quindi considerati “aiuti di stato” e non sono soggetti all’obbligo di notificazione alla Commissione CE, che poi ne esamina la compatibilità col mercato unico, previsto dagli articoli 88 ed 87 del Trattato CE (1° comma dell’art. 2 del Regolamento 1998/2006). In altre parole, questi aiuti sono quelli che il singolo Stato o la singola Regione possono istituire liberamente in favore delle proprie imprese (non solo per le PMI individuate dalla Raccomandazione CE n° 1442 del 2003), anche se le risorse per finanziarli sono di provenienza comunitaria, come succede spesso per le misure agevolative previste dai Programmi Operativi Regionali (POR).
            Il Regolamento 1998/2006 contiene una serie di importanti novità rispetto al precedente, in primo luogo quella dell’innalzamento del valore massimo di questi aiuti per una impresa da 100.000 a 200.000 Euro non più negli ultimi tre anni, ma negli ultimi tre esercizi finanziari (comma 2° dell’art. 2). Quest’ultima innovazione comporta che il termine in cui sono stati erogati gli aiuti non parte più dalla data della delibera di accoglimento della domanda di aiuto presentata dall’impresa (per esempio, il 30 Settembre 2007, per cui il periodo triennale da considerare inizia dal 30 Settembre 2004), ma dal solo esercizio finanziario in corso al momento dell’emissione di questo provvedimento, per esempio, il 2007 (per cui il periodo triennale da considerare parte dal 1° Gennaio 2005). In tal modo, si accorcia il periodo di tempo da considerare per l’erogazione degli aiuti de minimis, avvantaggiando le imprese destinatarie degli stessi.
In secondo luogo, vengono ammesse a godere degli aiuti de minimis le imprese dei settori, prima esclusi, dei trasporti e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 1°), con la limitazione del valore degli aiuti a 100.000 Euro in tre esercizi finanziari per le sole imprese del trasporto su strada (art. 2, comma 2°). E’ esclusa solo la vendita dai produttori agricoli ai rivenditori ed alle imprese di trasformazione, mentre è inclusa quella ai consumatori finali se effettuata “in locali separati riservati a tale scopo” (quindi, non la vendita “sul campo” o quella ambulante). Continuano a rimanere esclusi dal regime de minimis: gli aiuti alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, a quelle del settore carbonifero, tutte le attività comunque connesse alle esportazioni, gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni allo Stato membro rispetto ai prodotti importati ed, infine, tutti gli aiuti concessi ad imprese in difficoltà (art. 1°).
 
            Il massimale di 200.000 Euro degli aiuti de minimis è sempre espresso “in termini di sovvenzione diretta in denaro”, cioè nel valore monetario che viene erogato all’impresa, che, pertanto, non deve essere attualizzato ed è al lordo di qualsiasi imposta diretta. Se l’aiuto non è espresso come sovvenzione diretta in denaro, esso deve essere espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo attualizzato al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione dell’aiuto “de minimis” (art. 2, 3° comma). La novità consiste nel fatto che il regime de minimis non è applicabile ai c.d. “aiuti non trasparenti”, che sono quei casi in cui non è possibile calcolare prima neppure l’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto concesso all’impresa.
In particolare, gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale o con “misure a favore del capitale di rischio” sono ammessi al regime de minimis se l’apporto pubblico non sia superiore alla soglia di 200.000 Euro per singola impresa beneficiaria (art. 2, 3° e 4° comma). Inoltre, le garanzie sui prestiti (quelle concesse dai fondi pubblici di garanzia e non quelle concesse dai consorzi privati di garanzia collettiva fidi, a meno che queste non siano alimentate da risorse pubbliche) potranno rientrare nel regime de minimis se la parte del prestito assistito dalla garanzia non sia superiore ad 1,5 milioni di Euro (0,75 milioni di Euro per le imprese di trasporto su strada) e non superi lo 80% del valore del prestito concesso (art. 2, comma 4°, lettera d). La novità di quest’ultima ammissione al regime de minimis comporta che l’impresa può ottenere anche più prestiti assistiti da garanzie fino ad un valore totale di 1,5 milioni di euro di essi negli ultimi tre esercizi finanziari.
 
            Al fine poi di garantire il rispetto del massimale di aiuti di cui all’art. 2, l’art. 3 del Regolamento 1998/2006 stabilisce, come il corrispondente articolo del Regolamento 69/2001, che gli Stati membri dell’UE devono informare le imprese della natura “de minimis” dell’agevolazione (che è sempre specificata nei bandi per la presentazione delle domande), farsi rilasciare dall’impresa informazioni che permettano di verificare il rispetto del massimale (di solito con una dichiarazione in autocertificazione facente parte della domanda) ed istituire un sistema di controllo, per esempio un registro centrale degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese da tutte le Autorità Pubbliche dello Stato membro, in cui le informazioni sugli aiuti concessi vanno conservate per dieci anni dalla data di concessione di ognuno di essi.
            L’art. 5 prevede, infine, che il Regolamento 1998/2006 si applichi a tutti gli aiuti concessi anteriormente al 1° Gennaio 2007 alle imprese attive nel settore dei trasporti ed in quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, se soddisfano le condizioni ed i limiti massimi di valore previsti dagli artt. 1 e 2 di esso.
  
Gianfranco Visconti
Consulente di direzione aziendale
 

Visconti Gianfranco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento