Le giurisdizione tributaria e la “translatio iudicii”

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La giurisdizione tributaria è regolata dall’art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il quale elenca puntualmente le controversie soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, nonché dall’art. 19 dello stesso decreto che costituisce un completamento al suddetto articolo 2 in quanto elenca le categorie degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario.

Ciò che in questa sede si vuole rilevare è la reale portata dei precedenti articoli in relazione alla possibilità di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria di un atto, quale la cartella di pagamento o il preavviso di fermo, avente ad oggetto anche crediti extratributari.

A tal fine, in siffatto contesto normativo, occorre ricordare come particolare rilevanza rivesta l’art. 35, 26 quinquies, del D.L. 223/2006 (c.d. “decreto Bersani”), il quale espressamente prevede che <<All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

“e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni“.

Evidente come con tale previsione il legislatore ha voluto ampliare la categoria degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario ponendo, tuttavia, la questione della impugnabilità di tali atti allorquando, come sovente avviene, non afferiscano, o afferiscano solo in parte, a crediti di natura tributaria.

Al riguardo, si osserva come la Suprema Corte è più volte intervenuta in merito all’interpretazione degli articoli 2 e 19 del D.lgs. 546/1992.

In particolare, è stato rilevato come l’unica lettura costituzionalmente corretta dell’articolo 2 deve ritenersi quella secondo cui le controversie attribuite alla giurisdizione delle Commissioni tributarie sono solo le liti che riguardano i tributi.

Ed infatti, la Corte Costituzionale in più occasioni ha avuto modo di affermare che “in base all’articolo 102, comma 2, della Costituzione la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria – sia che derivi da un’espressa disposizione legislativa ovvero, indirettamente dall’erronea qualificazione di tributaria data dal legislatore (o dall’interprete) ad una particolare materia – comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali”. (Cost. sentenze n. 238 e n. 141 del 2009; ordinanze n. 300 e n. 218 del 2009; n. 395 del 2007; n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006)

Da tale principio di diritto ne deriva che al giudice tributario sono attribuite esclusivamente le controversie aventi alla base un rapporto di natura tributaria e ne consegue, altresì, che qualora il ricorso non venga proposto innanzi al giudice competente, verrà ad operare il principio della cosiddetta “translatio iudicii”, in base al quale il processo può continuare innanzi al giudice effettivamente fornito di giurisdizione.

In applicazione delle norme e dei principi innanzi espressi, con sentenza n. 16858 del 2 agosto 2011, la Corte di Cassazione ha, pertanto, statuito che le controversie di natura tributaria che traggono origine da un atto impositivo (nella specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo) appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, secondo quanto prescritto degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Il giudice adito ha, quindi, il compito di verificare se i crediti posti a fondamento dell’atto oggetto dell’impugnazione siano di natura tributaria o extratributaria e, solo a seguito di tale accertamento, sarà in grado di affermare o declinare la propria giurisdizione: nel primo caso trattenendo la causa per la decisione di merito; nel secondo caso, rimettendo la causa innanzi al giudice competente.

Suddetta possibilità è data al giudice adito anche nell’ipotesi in cui l’atto oggetto dell’impugnazione riguardi crediti di diversa natura (tributaria ed extratributaria): in tale evenienza al giudice spetta il compito di separare le cause, trattenendo quella per la quale egli ha giurisdizione e rimettendo l’altra al giudice competente.

Lecce, 19 gennaio 2012

Avv. Maurizio Villani

Avv. Alessandra Rizzelli

Avv. Villani Maurizio

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