Le funzioni tecniche disciplinate dall’articolo 113 del Codice dei Contratti pubblici 

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L’articolo 113 del Codice dei Contratti pubblici disciplina le c.d funzioni tecniche, ovvero gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio. Tali oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Al secondo comma dell’articolo 113 viene determinato il fondo risorse finanziarie, il quale viene limitato nel suo massimo al 2 per cento dell’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.

L’importo, determinato sulla base di tale percentuale massima, viene riconosciuto per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Il fondo costituito è ripartito nella misura dell’80 per cento sulla base dei criteri stabiliti in apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie.

Infine, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo.

La Corte dei Conti si pronuncia sulle funzioni tecniche

La Corte dei conti sezione di controllo per la Regione Emilia – Romagna, nella deliberazione n. 43/2021/PAR si pronuncia sulla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche disciplinate dall’articolo 113 del Codice dei Contratti pubblici

In particolare, l’amministrazione presentava quesito riguardo alla possibilità di procedere alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice dei Contratti pubblici, in assenza di un quadro economico dettagliato; un accantonamento delle necessarie risorse a carico del bilancio di previsione; la definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, riguardo alle funzioni espletate, la relazione sulle attività svolte dal singolo soggetto.

La Sezione, formulando parere rispetto a questioni di carattere generale e senza entrare nel merito della questione specifica ha chiarito che, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa e della conseguente liquidazione degli incentivi richiesti, è necessario che:

1) l’ente si sia dotato di un apposito regolamento interno in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, essendovi indicate nel dettaglio le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati in relazione alle funzioni espletate, fermo restando, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, il completamento dell’opera o l’esecuzione della fornitura o del servizio che costituiscono oggetto dell’appalto, nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti;

2) che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;

3) che l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

4) che la liquidazione dell’incentivo sia preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l’acquisizione di una relazione redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all’erogazione.

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