Lavoro intermittente, dal 3 luglio consentite le comunicazioni via fax in caso di avarìa al sistema informatico

Redazione 20/06/13
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Lilla Laperuta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013 il decreto 27 marzo 2013 che definisce gli standard e le regole per la trasmissione delle comunicazione della chiamata di lavoro intermittente, in attuazione dell’art. 35, comma 3bis D.Lgs. 276/2003 (decreto Biagi).

La disciplina del lavoro intermittente consente al datore di lavoro di utilizzare la prestazione lavorativa quando lo ritiene necessario. Ciò nel rispetto delle causali di utilizzo soggettive ed oggettive determinate dai contratti collettivi ed in mancanza dalla legge (artt. 33 e ss. D.Lgs. 276/2003). Per effetto degli interventi apportati dalla L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, è previsto all’art. 35 del decreto Biagi che, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. In caso di violazione di detto obbligo si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

La norma prevedeva nella sua formulazione originaria altresì la comunicazione in modalità fax alla DTL competente poi soppressa dalla L. 221/2012 (di conv. del D.L. 179/2012).

Ora le nuove regole fissate nel decreto ministeriale prevedono che dal 3 luglio i datori di lavoro e i soggetti abilitati ad effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto dovranno trasmettere il modello di comunicazione solo secondo una delle seguenti modalità:

a) via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato;

b) tramite il portale www.cliclavoro.it;

c) per le prestazioni da svolgersi entro le 12 ore successive, tramite SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore.

Il decreto prevede, ancora, la possibilità di effettuare la comunicazione al numero fax della competente DTL, ma, circoscrivendola, tuttavia, esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.

In quest’ultma ipotesi costituisce prova dell’adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all’ufficio.

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