Lavoro accessorio, nota ministeriale sull’utilizzo dei voucher

Redazione 20/02/13
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Lilla Laperuta

Con la nota n. 3439 del 18 febbraio il Ministero del Lavoro, ha fornito ulteriori chiarimenti sul lavoro occasionale di tipo accessorio, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 92/2012 alla disciplina in merito contemplata dall’art. 70 D.Lgs. 267/2000.

Il novellato art. 70 precitato, si ricorda, prevede che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente” Si prevede, inoltre che i buoni lavoro, cd. voucher, devono essere orari, numerati progressivamente e datati.

Stante la natura preventiva della comunicazione sull’utilizzo del lavoro accessorio, viene chiarito che al fine di consentire la massima flessibilità sia del voucher telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla “data” non può che implicare che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.

Per essere effettive tali indicazioni richiedono una modifica delle procedure, anche telematiche, di rilascio dei voucher da parte dell’INPS.

Ciò premesso al fine di consentire una piena utilizzabilità dello strumento nelle more della definizione delle procedure in questione il Ministero ritiene che possano trovare ancora applicazione le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei voucher acquistati, ferme restando le nuove limitazioni di carattere economico.

Ancora, è stato chiarito che il minimo previsto come importo orario del voucher non va applicato al settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata esclusivamente dalla contrattazione collettiva di riferimento.

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