Lavori usuranti: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Redazione 21/06/11
Scarica PDF Stampa

Il Ministero del Lavoro, con circolare 15/2011, ha prorogato al 31 luglio il termine per l’invio alla Direzione provinciale del lavoro della comunicazione da parte dei datori di lavoro presso i quali si svolgono lavorazioni ripetitive, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del D.lgs. 67/2011, decreto che introduce agevolazioni per il conseguimento della pensione a favore dei lavoratori addetti a lavorazioni cosiddette “usuranti”.
Nella circolare, in particolare, vengono illustrati e chiariti gli adempimenti più immediati legati all’entrata in vigore del provvedimento. Il primo adempimento sarebbe dovuto scadere, prima della proroga accordata dal Ministero del Lavoro, entro il 25 giugno, ossia entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del suddetto decreto: esso consiste in una comunicazione inviata alla Direzione provinciale del lavoro con la quale i datori di lavoro denunciano l’esistenza, nelle proprie aziende, di lavorazioni che hanno i requisiti indicati nella articolo 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 67/2011.
Il Ministero precisa che le imprese soggette a tale obbligo sono esclusivamente quelle nelle quali sono svolte attività che soddisfino tutti e tre i requisiti indicati nella norma e cioè:
a) attività nelle quali si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., come regolamentati dai diversi contratti collettivi (l’art. 2100 disciplina il lavoro a cottimo, ove il lavoratore è tenuto a rispettare un certo ritmo di produzione, o quello in cui la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione);
b) attività nelle quali si applica un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
c) attività che, oltre a essere caratterizzate dalle modalità di lavoro sopra descritte, rientrano in una delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni il cui elenco è allegato al decreto legislativo.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento