Lavori pubblici: approvato il nuovo Regolamento sul precontenzioso

Redazione 28/02/14
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Biancamaria Consales

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha approvato lo scorso 24 febbraio il nuovo Regolamento, attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. 163/2006.

In sintesi, le novità introdotte riguardano principalmente:

a) l’ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a richiedere il parere (soggetti portatori di interessi pubblici o privati, soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati);

b) la possibilità per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione definitiva;

c) la possibilità di chiedere un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto;

d) la possibilità che l’Autorità si pronunci fino all’emissione in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale;

e) la previsione di un termine di conclusione del procedimento, stabilito in massimo 90 giorni;

f) l’introduzione della disciplina tesa a garantire l’effettivo contraddittorio fra le parti mediante lo scambio delle reciproche memorie.

La decisione sulla questione oggetto della controversia è denominata “Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. 163/2006”.
Il parere, redatto sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, e approvato dal Consiglio dell’Autorità, dovrà, poi, essere trasmesso alle parti interessate.
In ipotesi di istanze inammissibili o improcedibili o irrilevanti ai fini dell’emanazione del parere dell’Autorità, le stesse saranno archiviate.

In ogni caso l’Autorità può riservarsi la facoltà di svolgere ulteriori attività nell’esercizio dei predetti poteri di vigilanza.
In merito al termine di conclusione del procedimento, esso è fissato, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. 241/1990, in complessivi 90 giorni dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento.

Il parere approvato dal Consiglio sarà, poi, trasmesso all’Ufficio Comunicazione per la sua pubblicazione nel sito intranet ed internet dell’Autorità, ad accesso generalizzato. L’Autorità, anche su motivata segnalazione di una delle parti interessate, può decidere di non rendere pubblici taluni dati personali delle parti.

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