Lavori di somma urgenza

Redazione 18/02/01
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inserito in Diritto&Diritti nel febbraio 2001

L.R.. n. 21 del 1985

Art. 39
Interventi di urgenza e somma urgenza
(sostituito dall’art. 44 della L.R. 10/93
e modificato dall’art. 3, comma 2, della L.R. 42/95)
1. Gli interventi di urgenza e di somma urgenza di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, finanziati dall’Assessorato regionale dei lavori pubblici sono affidati dai competenti Uffici del Genio civile previa autorizzazione, anche telegrafica, dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, rispettivamente mediante cottimo fiduciario per quelli d’urgenza e mediante trattativa privata senza bando di gara per quelli di somma urgenza, entro il limite di importo di lire 500 milioni. L’affidamento di eventuali ulteriori lavori deve avvenire con l’osservanza delle ordinarie procedure.
2. Quando si tratti di interventi di somma urgenza volti a fronteggiare emergenze, relativamente alle quali è stato dichiarato dagli organi competenti lo stato di calamità naturale, il limite di importo di cui al comma 1 non opera. (1)
3. Gli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, possono essere affidati dagli altri enti di cui all’art. 1, per quanto di loro competenza, sino al limite di importo di lire 250 milioni. L’affidamento di eventuali ulteriori lavori deve avvenire con l’osservanza delle ordinarie procedure. (2)
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(1) Si riporta il testo dall’art. 3, comma 1, della L.R. 42/95:
“ART. 3 – Dichiarazione dello stato di calamità e modifiche alla normativa sui lavori pubblici
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall’articolo 44 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, la dichiarazione dello stato di calamità in relazione al verificarsi degli eventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è di competenza della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.”
(2) Si riporta il testo dall’art. 10 della L.R. 22/96:
“ART. 10 – Perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori
1. Per le perizie di variante e suppletive relative agli interventi di cui all’articolo 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell’articolo 23 della medesima legge, come sostituito dall’articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del citato articolo 23, fatto salvo il parere dell’ingegnere capo dei lavori.
2. La deroga di cui al comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, prevista nel comma 1 del presente articolo, va intesa nel senso che non è richiesta l’approvazione dei nuovi prezzi che sono comunque soggetti al ribasso d’asta contrattuale.”

L.R. n. 22 del 1996

Art. 10
Perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori
1. Per le perizie di variante e suppletive relative agli interventi di cui all’articolo 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell’articolo 23 della medesima legge, come sostituito dall’articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del citato articolo 23, fatto salvo il parere dell’ingegnere capo dei lavori.
2. La deroga di cui al comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, prevista nel comma 1 del presente articolo, va intesa nel senso che non è richiesta l’approvazione dei nuovi prezzi che sono comunque soggetti al ribasso d’asta contrattuale.”

L.R. n. 42 del 1995

Art. 3
Dichiarazione dello stato di calamità
e modifiche alla normativa sui lavori pubblici
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall’articolo 44 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, la dichiarazione dello stato di calamità in relazione al verificarsi degli eventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è di competenza della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.

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