L’arbitrato societario

Redazione 16/01/19
Scarica PDF Stampa
L’arbitrato societario è disciplinato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 emesso dal Governo in forza di delega contenuta nell’art. 12, comma 3 della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Il predetto decreto legislativo agli artt. da 34 a 37 prevede: – che gli statuti societari possano contenere clausole compromissorie; – che la nomina degli arbitri deve essere effettuata da soggetto estraneo alla società (art. 34, comma 2 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5); – che deve essere ammesso l’intervento di terzi (art. 35, comma 2 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5); – che agli arbitri è consentito di conoscere incidenter tantum le questioni non compromettibili (art. 35, comma 3 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5); – che agli arbitri è devoluto il potere di disporre con ordinanza non reclamabile la sospensione delle delibere assembleari impugnate (art. 35, comma 5 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5); per il resto si applicano le norme dell’arbitrato ordinario o di diritto comune di cui agli artt. 806 e segg. c.p.c. in quanto compatibili (1 ).

L’arbitrato societario si applica solo alle società commerciali disciplinate dal diritto italiano aventi la sede arbitrale in Italia e solo in presenza di clausola compromissoria contenuta negli statuti societari per cui in caso di compromesso o di clausola compromissoria contenuta in patti parasociali o negozi di trasferimento di partecipazioni si applica la normativa di arbitrato ordinario o di diritto comune di cui agli artt. 806 e segg. c.p.c.

Sentenza n. 24867/2010 Corte di Cassazione

La Cassazione con sentenza n. 24867 del 9 dicembre 2010 ha indirettamente risolto la diatriba tra teoria del doppio binario e quella dell’esclusività dell’arbitrato societario dichiarando nulla la clausola compromissoria statutaria che devolva le controversie societarie ad arbitri nominati dalle parti e quindi all’arbitrato comune anziché a quello societario i cui arbitri devono essere necessariamente nominati da un soggetto terzo estraneo alla società. La clausola compromissoria statutaria che demandi al collegio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, deve ritenersi idonea per la devoluzione in arbitrato anche delle impugnative delle delibere assembleari ritenute invalide con richiesta di sospenderne l’efficacia, anche se ciò non è espressamente menzionato.

Gli atti costitutivi possono prevedere anche che la clausola abbia ad oggetto le controversie promosse dagli amministratori, dai liquidatori e dai sindaci ovvero nei loro confronti. Questi accettando l’incarico accettano anche la predetta clausola. Normalmente la clausola compromissoria statutaria viene inserita all’atto della costituzione della società nell’atto costitutivo e/o nello statuto, in mancanza può essere introdotta successivamente, come può essere eliminata o modificata con deliberazione (2 ) (3 ) della maggioranza dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale (art. 34, comma 6 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5). L’effetto vincolante per i soci assenti o dissenzienti è temperato dal diritto di recesso di questi dal contratto sociale nel termine di novanta giorni decorrente per i soci delle società di capitale dall’iscrizione della delibera nel Registro delle imprese e, per quelli delle società di persone, dalla data della delibera. La clausola compromissoria statutaria, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 deve prevedere il numero degli arbitri, che deve in ogni caso essere dispari, e le modalità di nomina degli stessi il cui potere deve essere conferito a pena di nullità (4 ) ad un soggetto terzo estraneo (5 ) alla società. Nel caso in cui il soggetto indicato non provveda alla nomina, questa deve essere richiesta al Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha la sede legale.

L’imparzialità e indipendenza del collegio arbitrale

Con tali disposizioni il legislatore, oltre a velocizzare la nomina, ha assicurato l’imparzialità e l’indipendenza del collegio arbitrale nonché l’equidistanza e parità delle parti in causa. La nomina deve avvenire su istanza della parte interessata che dovrà innanzitutto notificare la domanda di arbitrato, riservando all’esito della definizione dell’oggetto del procedimento arbitrale – tenuto conto anche dell’eventuale replica che controparte ai sensi dell’art. 810 c.p.c. potrebbe notificargli nei trenta giorni successivi – la proposizione dell’istanza di nomina degli arbitri.

Il presente contribuito è tratto da

Guida operativa all’arbitrato

La riforma dell’arbitrato, attuata con il D. Lgs. 2 febbraio 2006 e la successiva introduzione della mediazione e conciliazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, hanno delineato le vie extragiudiziarie per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Tali disposizioni si sono aggiunte a quelle introdotte con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 che agli artt. 34, 35, 36 e 37 dettano norme speciali sull’arbitrato societario che completano il mosaico giuridico della giustizia privata rapida ed efficace, costituendo un formulario editabile e stampabile un’alternativa a quella statale lenta, inefficace e costosa.Il presente volume costituisce una guida operativa di grande utilità per la diffusione dell’arbitrato e della conciliazione extragiudiziaria in sede di mediazione, resa attraente anche da notevoli agevolazioni fiscali.L’opera, costituita da una sintetica e chiara esposizione in materia processuale arbitrale ordinaria e speciale, rituale ed irrituale, nazionale e internazionale e impreziosita da un ampio formulario e da una vasta rassegna giurisprudenziale, si segnala oltremodo per l’attenzione prestata dall’autore, già dirigente del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, alla delicata materia cui ha dedicato molteplici scritti.Gli argomenti trattati vanno dalla tutela cautelare in materia di arbitrato (sequestri giudiziari, sequestri conservativi, denunce di nuova opera, denunce di danni temuti, accertamenti tecnici preventivi e provvedimenti d’urgenza) al procedimento arbitrale nazionale e internazionale, rituale ed irrituale, ordinario e speciale, in materia societaria, di lavoro, pubblicitaria, amministrativa, bancaria, finanziaria e sportiva.Le formule, che seguono lo sviluppo del procedimento arbitrale dalla convenzione d’arbitrato alla domanda arbitrale, dalla nomina degli arbitri alla loro accettazione, dalla responsabilità degli arbitri alla loro ricusazione, dalle eccezioni di competenza alle questioni pregiudiziali, dall’istruzione probatoria al lodo arbitrale, dalla correzione del lodo ai mezzi d’impugnazione, sono state elaborate, con una casistica estremamente vasta, tenendo in debito con- to le sentenze della Corte Costituzionale e gli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione. La completezza della trattazione e la scrupolosa redazione delle 129 formule, curate anche dal punto di vista fiscale, fanno di quest’opera una guida sicura e rapida per la stesura degli atti.Luigi Matteo BonavolontàAutore di numerose opere in materia di diritto sostanziale e processuale civile, penale e amministrativo, è stato dirigente dei più prestigiosi uffici giudiziari milanesi sia giudicanti che requirenti (tra cui il Tribunale, la Corte d’Appello e la Procura Generale di Milano) e docente incaricato della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nonché responsabile della sede di Milano delle attività organizzative del Concorso in magistratura e coordinatore della locale Scuola di formazione del personale del Ministero della Giustizia.FORMULARIO ON LINEL’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale on line. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.Con formulario

Luigi Matteo Bonavolonta’ | 2018 Maggioli Editore

38.00 €  36.10 €

Note

(1 ) La delega al Governo contenuta nell’art. 12, comma 3 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 riguardava solo le società commerciali. Per cui la disciplina dell’arbitrato societario non si applica alle società semplici. Tale disciplina poi per espressa disposizione di legge non si applica alle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio (art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e art. 2325 c.c.) e alle società straniere e a quelle italiane per arbitrati svolti all’estero.

(2 ) Nelle società per azioni e a responsabilità limitata la deliberazione deve essere adottata dall’assemblea straordinaria dei soci senza possibilità di delega al consiglio di amministrazione.

(3 ) Tali delibere vanno iscritte nel Registro delle imprese e da tale data sono opponibili ai soci delle società di capitali e ai terzi. Mentre sono immediatamente opponibili ai soci delle società di persone.

(4 ) Vedasi Cass. sent. n. 24867 del 9 dicembre 2010.

(5 ) Deve trattarsi di estraneità sostanziale da valutarsi al momento dell’espletamento dell’incarico di nomina degli arbitri.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento