Nomina e doveri nei confronti dell’assistito
La legge n. 6/2004 ha previsto e disciplinato il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno, il quale ha l’obiettivo di sostenere la persona che si trova impossibilitata a provvedere ai propri interessi, in tutto o in parte, a causa di una menomazione psichica e/o fisica, con lo scopo di assicurare alla stessa la minore limitazione possibile della capacità di agire. È bene sottolineare che la persona amministrata non si trova in una condizione tale da ritenersi incapace o semi-incapace d’intendere e di volere, ma si tratta di una inettitudine momentanea o definitiva a gestire i propri interessi od a compiere gli atti di vita quotidiana. Ciò sta a significare che l’istituto di cui si discute non postula una radicale incapacità d’intendere e di volere, ma una limitata autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane.
Sul punto, vi è stata un’interessante pronuncia della Corte costituzionale, la quale ha affermato che:
“la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6/2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che da un lato garantisce all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limita nella minore misura possibile la sua capacità e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, le quali attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto a quelli di ordinaria amministrazione”.
Come si può notare, l’amministratore di sostegno è la persona chiamata a soddisfare le esigenze e le necessità della persona bisognosa, e ciò nel pieno rispetto della sua dignità con la minore limitazione possibile della sua capacità d’agire.
Un chiaro esempio che giustifica l’applicazione di una misura di protezione quale l’istituto dell’amministrazione di sostegno può essere identificato nella persona anziana, la quale, a causa dell’età piuttosto avanzata, si trascura pregiudicando il proprio stato di salute od il proprio stato patrimoniale. I casi in cui è ravvisabile uno stato psicologico particolarmente compromesso, ma che giustifica l’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, ad avviso della dottrina maggioritaria, possono essere i seguenti:
- indebolimento delle facoltà intellettive, che non si traduca in una vera e propria malattia, sempre che non si tratti di un mero fatto episodico, ma di uno stato d’alterazione o anomalia psichica, avente un carattere di stabilità;
- infermità mentale di tipo temporaneo;
- infermità mentale di tipo abituale, non grave al punto da rendere la persona totalmente inidonea alla cura dei propri interessi;
- infermità mentale abituale e grave, allorché l’entità e la composizione del patrimonio della persona interessata non facciano apparire come indifferibile la misura dell’interdizione giudiziale.
Dai predetti casi, da ritenersi non esaustivi, si può con certezza comprendere che l’amministrato conserva, seppure in forma residuale, la capacità d’agire e quindi tale stato di fatto giustifica l’intervento dell’amministratore di sostegno, il quale, come abbiamo potuto constatare poc’anzi, supporta nel compimento di taluni atti civili la persona bisognosa senza sostituirsi completamente ad essa.
I presenti contributi sono tratti da
La nuova figura del caregiver familiare: come si evolve l’assistenza familiare
Questo nuovissimo ebook affronta la nuova figura del caregiver che si inserisce nel più ampio quadro dell’assistenza familiare, nel tentativo di rispondere al meglio alle esigenze del singolo individuo, personalizzando l’aiuto e il sostegno necessari.Il testo intende chiarire i rapporti tra questa figura e gli altri istituti di assistenza già presenti, prima fra tutti l’amministrazione di sostegno, esaminando i diversi disegni di legge oggi in discussione.L’utilità pratica per il professionista consiste nell’aiuto a identificare le competenze e le attività che possono essere affidate al caregiver, con probabile erosione dei compiti dell’amministratore di sostegno, figura spesso rivestita dall’Avvocato, in forza di nomina giurisdizionale.
Monia Dottorini | 2018 Maggioli Editore
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