L’affidamento esclusivo dei minori

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Quando una famiglia (legittima o naturale che sia) si disgrega, in presenza di minori emerge il “problema” del loro affidamento, ovvero di definire le modalità di loro gestione e, de relato, del loro mantenimento.

Più riforme si sono susseguite negli anni, che hanno modificato l’originario schema disegnato dalla L. 19/05/1975, n. 151, e consentito all’ordinamento di adeguarsi ai cambiamenti sociali e di costume che nel tempo si sono verificati.

È stato ad esempio stabilito l’obbligo di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano, al fine di tutelarne il diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni[1].

Si è altresì disposto che il “modello” a cui, salvo comprovate ragioni, il Giudice deve fare riferimento, sia quello dell’affidamento condiviso[2], che per la sua natura e le sue caratteristiche appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale[3].

Non mancano tuttavia situazioni in cui l’affidamento condiviso non sia la soluzione migliore per limitare al massimo i danni che i figli possono subire a causa della disgregazione della famiglia, e che consigliano una soluzione alternativa, quale l’affidamento esclusivo ad uno soltanto dei genitori.

Esamineremo di seguito i presupposti che legittimano l’affidamento esclusivo dei figli, ed i casi in cui – pur essendovi circostanze che potrebbero farlo ritenere consigliabile – tale scelta non sia stata ritenuta dalla giurisprudenza adeguata agli interessi dei minori.

 

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L’interesse esclusivo dei minori quale criterio per definirne l’affidamento.

È notorio che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l’affidamento dei minori è costituito dall’esclusivo interesse morale a materiale della prole[4], che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall’eventuale accordo tra i genitori[5].

Ciò richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all’attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore[6].

L’affidamento della prole ad uno dei due genitori non deve inoltre mai essere concepito come un diritto dell’uno o dell’altro[7], né come premio consolatorio (o punizione) in relazione alla responsabilità per il fallimento del loro rapporto affettivo[8].

L’affidamento esclusivo quale soluzione eccezionale.

Abbiamo già evidenziato come l’affidamento condiviso, che presuppone la capacità per i genitori di instaurare un’ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli[9], costituisca il regime ordinario/prioritario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità[10].

L’affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore[11].

L’affidamento esclusivo deve essere inoltre particolarmente motivato[12], in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all’idoneità del genitore affidatario ed all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro[13].

Elevata litigiosità dei genitori: quale regime di affidamento.

L’affidamento esclusivo non è in linea di massima ritenuto giustificato dall’esistenza di una conflittualità tra i genitori, che peraltro spesso connota i procedimenti di separazione: ciò in primo luogo perché, altrimenti, le parti potrebbero essere stimolate al conflitto, ed anche perché l’affidamento condiviso costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell’inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere la funzione genitoriale, salvo quando tale regime ponga in serio pericolo l’equilibrio dei figli, la loro educazione e lo sviluppo psico-fisico, a causa all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore[14].

Si ritiene in altri termini che l’affidamento condiviso, anche in caso di conflitto, suddivida in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con i figli, perseguendo l’obiettivo di garantire al minore un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore[15].

Detta conclusione va tuttavia adeguata ai singoli casi specifici: alcune decisioni hanno concluso che la grave conflittualità esistente tra i genitori può costituire un fatto di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l’interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, e può, pertanto, fondare la domanda di affidamento esclusivo[16].

In linea di massima si può concludere che la conflittualità genitoriale non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse[17].

In caso di genitori conflittuali il tribunale può, peraltro, ricorrere anche a soluzioni alternative, come ad esempio:

  • ad un affido condiviso con collocamento alternato a rotazione dei periodi presso entrambi i genitori, con obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione delle spese di natura straordinaria che gravano sui genitori in parti uguali[18];
  • all’affidamento esclusivo ad uno dei genitori ed alla collocazione temporanea presso un centro di accoglienza, se soluzione più idonea a recuperare gradualmente la relazione genitoriale[19];
  • all’affidamento ai servizi sociali o a un soggetto terzo[20], attribuendo a questi l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e individuando altresì una serie di prescrizioni che il terzo affidatario deve seguire nell’esercizio del proprio mandato[21];
  • in casi più gravi, qualora i genitori sono sordi ai più elementari bisogni dei figli in tenera età e determinassero la loro paralisi gestionale-educativa, può essere pronunciata (anche di ufficio) la decadenza dalla potestà dei due genitori, con la nomina di un tutore che eserciterà la potestà ed assumerà ogni decisione occorrente alla educazione, istruzione, circa la salute del bimbo[22].

Affidamento condiviso o esclusivo: i casi esaminati dalla giurisprudenza.

La giurisprudenza, come immaginabile, ha dovuto affrontare e decidere numerosi casi affidamento di minori, differenti l’uno dall’altro, che consentono di creare una sorta di casistica circa le situazioni che legittimano la scelta dell’affidamento esclusivo o ne escludono l’utilità.

È stato per esempio stabilito che l’affidamento esclusivo può essere disposto:

  • allorquando il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori[23], o a fronte della sua radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo[24];
  • nel caso in cui uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell’impulsività dell’agire, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia[25];
  • in ragione dell’inidoneità di uno dei genitori che, con le sue cure eccessive, sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena[26];
  • qualora un genitore, dotato di “personalità manipolativa”, con un condizionamento programmato allontani fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro genitore, realizzando un’alienazione parentale[27];
  • dinanzi alla costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità relative all’esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, in modo tale da elidere la figura del genitore non collocatario e determinare un grave pregiudizio nello sviluppo psicofisico del figlio[28];
  • in ragione del comportamento del padre, totalmente inadempiente per anni all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio, e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita[29];
  • in caso di totale disinteressamento, da parte di uno dei genitori, verso il minore[30], ad esempio qualora non abbia presenziato in momenti significativi per la sua esistenza (quali la nascita ed il battesimo) fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo paterno[31];
  • se uno dei genitori versa in stato di dipendenza da alcool, afferma convinzioni discriminatorie e offensive ed abbia subito condanne penali per reati gravi[32];
  • a seguito della costante condotta di uno dei genitori che, privo, tra l’altro, di una propria abitazione, chiede ospitalità a parenti ed amici, induce o costringe il minore a duplicare con lui ogni sua condotta tenuti presso l’altro genitore (es. due turni scolastici, due attività sportive, due diete alimentari), così arrecando al figlio traumi e pregiudizi d’ordine psicologico presuntivamente irreversibili[33];
  • se uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell’altro alla presenza dei figli[34];
  • qualora un genitore risulti di assai cattiva condotta morale e civile, sia stato condannato per omicidio e per altri non lievi reati, presentì un carattere collerico e violento, sia affetto da etilismo cronico, e manifesti un notevole disprezzo per omosessuali e “diversi[35];
  • in caso di perduranti problematiche di aggressività di uno dei genitori[36];
  • se sia necessario evitare che un genitore possa privare l’altro dei contatti con il figlio, quando sia dimostrato che il primo non è persona in grado di tutelare il rapporto con l’altro genitore[37];
  • se il minore, sin dai primi giorni di vita, ha vissuto con uno dei genitori, e l’altro si è allontanato spontaneamente dal nucleo familiare da più di due anni e dimora in altro comune distante[38].

È stata invece escluso l’affidamento esclusivo:

  • a fronte della (presunta) relazione omosessuale di uno dei genitori, non incidendo – in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza – di per sé sul rapporto genitori/figli e sull’equilibrato sviluppo psicofisico dei minori[39];
  • nel caso in cui uno dei genitori aderisca ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica (es.: Testimoni di Geova), se entrambi i genitori risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità[40];
  • sulla base di una sentenza penale – non passata in giudicato – emessa nei confronti di uno dei genitori, riconosciuto responsabile di calunnia nei confronti dell’altro per averlo falsamente e consapevolmente accusato di avere abusato del figlio[41];
  • in caso di distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore[42], sempreché ciò non costituisca pregiudizio della frequentazione scolastica della prole e ferma restando la facoltà dell’altro genitore, ove dotato di condizioni idonee, di mantenere la permanenza della prole nel territorio attuale, mediante collocazione presso di sè[43];
  • per la mera scarsa presenza relazionale e non oggettiva di un genitore, peraltro né incapace, né pericoloso, nei confronti della prole[44];
  • qualora un giovane padre affidi con assiduità le cure del figlio in tenerissima età alla nonna paterna[45];
  • quando uno dei genitori svolga una attività lavorativa moralmente discutibile, in quanto non necessariamente sintomo di personalità non affidabile in vista della tutela dell’interesse esclusivo dei figli[46];
  • se uno dei genitori segue una cura metadonica, a scopo unicamente preventivo e cautelativo, non costituendo ciò motivo sufficiente per escluderla dall’affidamento del minore[47].

 L’affidamento esclusivo e la titolarità genitoriale.

Qualora sussistano reali motivi per la scelta dell’affidamento cd esclusivo, deve rammentarsi che la concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio. Il genitore affidatario deve attenersi alle (eventuali) condizioni determinate dal giudice[48], mentre l’altro ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse[49].

Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il rispetto il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione[50].

 Affidamento esclusivo e spese del giudizio.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo se ne sussistono le condizioni. Se, tuttavia. la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, ferma l’applicazione dell’art. 96, c.p.c.[51], che ha la finalità di sanzionare l’uso pretestuoso e disfunzionale del processo, e come tale strumento efficace per garantire la tutela dell’effettività delle relazioni parentali[52].

Il comportamento processuale della parte che, non fornendo elementi a sostegno della sua domanda, mantiene ferma la richiesta di affidamento esclusivo, è infatti contrario ai doveri di lealtà e probità espressi dall’art. 88, c.p.c. in considerazione dei tempi di definizione del procedimento[53].

 

 

[1] Cfr. Cfr. Walter Giacardi, L’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, in La Legge per Tutti, rivista giuridica elettronica, giugno 2017, https://www.laleggepertutti.it/165863_lascolto-nel-minore-nei-procedimenti-che-lo-riguardano.

[2] Art. 337 ter, comma II, cod. civ..

[3] Art. 337 ter, comma I, cod. civ..

[4] Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2016, n. 14728, in Giust. Civ. Mass., 2016; Sul fatto che il criterio fondamentale sia l’esclusivo interesse morale a materiale della prole, cfr. Cassazione civile, sez. I, 21/10/1980, n. 5642, in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 10; Tribunale Napoli, 18/12/1984, in Dir. e giur. 1984, 951; Corte appello Milano, 14/02/1997, in Famiglia e diritto 1997, 444, con nota di Morello; Cassazione civile, sez. I, 17/02/1995, n. 1732, in Giust. civ. Mass. 1995, 366; Cassazione civile, sez. I, 25/06/1981, n. 4127, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 6; Cassazione civile, sez. I, 27/06/2006, n. 14840, in Foro it. 2007, 1, I, 138; Cassazione civile, sez. I, 17/09/1992, n. 10659, in Giust. civ. Mass., 1992, fasc. 8-9; Tribunale Pesaro, 01/04/2003, in Corti marchigiane 2004, 1, 100; Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817, in Giust. civ. Mass. 2015; Cassazione civile, sez. I, 20/01/2012, n. 784, in Diritto e Giustizia online 2012, 20/01/2012; Cassazione civile, sez. I, 08/05/2003, n. 6970, in Giur. it. 2004, 2078; Cassazione civile, sez. I, 16/07/1992, n. 8667, in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 7; Tribunale minorenni Bari, 16/06/2010, in Giurisprudenzabarese.it 2010; Cassazione civile, sez. I, 14/04/1988, n. 2964, in Foro it. 1989, I, 466; Cassazione civile, sez. I, 11/06/1991, n. 6621, in Foro it. 1993, I, 1247; Cassazione civile, sez. I, 22/06/1999, n. 6312, in Giur. it. 2000, 1395; Cassazione civile, sez. I, 16/03/1991, n. 2817, in Giust. civ. 1992, I, 1061; Tribunale minorenni Perugia, 16/01/1998, in Famiglia e diritto 1998, 376, con nota di De Scrilli; Cassazione civile, sez. I, 27/06/2006, n. 14840, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 20/01/2006, n. 1202, in Giust. civ. Mass. 2005, 7/8; Tribunale Catania, 25/02/1994, in Dir. famiglia 1994, 1306; Corte appello Roma, 06/10/1995, in Dir. famiglia 1996, 1009; Cassazione penale, sez. I, 16/01/2003, n. 559, in Dir. famiglia 2003, 965; Cassazione civile, sez. I, 19/04/2002, n. 5714, in Famiglia e diritto 2002, 610, con nota di Sciancalepore..

[5] Cfr. Cassazione civile, sez. I, 25/06/1981, n. 4127, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 17/09/1992, n. 10659, op. cit.; Tribunale Messina, sez. I, 25/01/2011, in Giurisprudenza locale – Messina 2011; Cassazione civile, sez. I, 08/05/2003, n. 6970, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 16/07/1992, n. 8667, op. cit.; Tribunale Bari, sez. I, 03/07/2012, n. 2394, in Giurisprudenzabarese.it 2013; Tribunale minorenni Perugia, 02/12/1997, in Rass. giuridica umbra 1998, 669, con nota di De Scrilli; contra, Tribunale Padova, sez. I, 09/08/2006, n. 1723, in Mass. Giur. Civ. Patavina 2009, secondo cui va accolta la domanda di affidamento esclusivo dei figli ad un genitore qualora ciò corrisponda alle richieste dei genitori ed alla volontà dei figli manifestata al Tribunale nel corso della loro audizione. Tribunale minorenni L’Aquila, 26/03/2007, in Dir. famiglia 2008, 1, 205; Tribunale minorenni Perugia, 16/01/1998, op. cit.; Corte appello Roma, 06/10/1995, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 19/04/2002, n. 5714, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 28/02/2000, n. 2210, in Giust. civ. Mass. 2000, 489; Cassazione civile, sez. I, 22/06/1999, n. 6312, op. cit..

[6] Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2016, n. 14728, op. cit.; Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 27/06/2006, n. 14840, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 22/06/1999, n. 6312, op. cit..

[7] Cfr. Tribunale Napoli, 18/12/1984, op. cit.; Cassazione penale, sez. I, 16/01/2003, n. 559, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 19/04/2002, n. 5714, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 22/06/1999, n. 6312, op. cit..

[8] Cfr. Cassazione civile, sez. I, 04/05/1991, n. 4936, in Nuova giur. civ. commentata 1992, I, 90, secondo la quale la statuizione sull’affidamento del figlio prescinde del tutto dai rapporti tra i coniugi e dai comportamenti che hanno determinato la separazione: il riesame sulla addebitabilità della separazione non influisce infatti sulla pronuncia relativa all’affidamento, che va adottata con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale del figlio. A conferma, cfr. Cassazione civile, sez. I, 25/06/1981, n. 4127, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 14/04/1988, n. 2964, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 21/10/1980, n. 5642, op. cit..

[9] Cfr. Tribunale Novara, 29/01/2010, n. 91, in Redazione Giuffrè 2010.

[10] Cfr. Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, n. 27, in Guida al diritto 2017, 5, 62; Corte appello Catanzaro, sez. I, 18/12/2015, n. 3405, in Diritto & Giustizia 2016; Cassazione civile, sez. I, 19/05/2011, n. 11068, in Foro it. 2012, 1, I, 204; Cassazione civile, sez. I, 29/03/2012, n. 5108, in Diritto e Giustizia online 2012, 29 marzo; Tribunale Salerno, sez. I, 31/10/2014, n. 5138, in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Napoli, sez. I, 22/02/2012, in Giurisprudenza di Merito 2013, 1, 66; Cassazione civile, sez. I, 17/12/2009, n. 26587, in Diritto & Giustizia 2010, con nota di De Vecchi.

[11] Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2014, n. 19386, in Diritto & Giustizia 2014, 16 settembre; Tribunale Catania, sez. I, 20/05/2016, in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Catanzaro, sez. I, 18/12/2015, n. 3405, op. cit.; Tribunale Torre Annunziata, sez. I, 13/01/2014, n. 174, in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Roma, sez. I, 27/01/2015, n. 1821, in Redazione Giuffrè 2016; Cassazione civile, sez. I, 19/05/2011, n. 11068, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 29/03/2012, n. 5108, op. cit.; Tribunale minorenni Catanzaro, 27/05/2008, in Corti calabresi 2009, 1-3, 227, con nota di Lasso; Cassazione civile, sez. I, 24/07/2012, n. 12976, in Guida al diritto 2013, 1, 63 (s.m.); Tribunale Salerno, sez. I, 31/10/2014, n. 5138, op. cit.; Tribunale Napoli, sez. I, 22/02/2012, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 17/12/2009, n. 26587, op. cit.; Corte appello Catania, 04/02/2009, in Il civilista 2010, 3, 16, con nota di Pianezze; Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008, n. 16593, in Giust. civ. Mass. 2008, 6, 974; Tribunale minorenni L’Aquila, 26/03/2007, op. cit..

[12] Sull’obbligo di una puntuale motivazione a fondamento dell’affidamento esclusivo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2014, n. 19386, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, n. 27, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 24/07/2012, n. 12976, op. cit., evidenzia come l’eccezionalità dell’affidamento esclusivo viene dimostrata anche dalla necessità di motivazione, non richiesta, invece, per l’affidamento a entrambi. Cassazione civile, sez. I, 17/12/2009, n. 26587, op. cit..

[13] Cfr. Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, n. 27, op. cit.; Tribunale Catania, sez. I, 20/05/2016, op. cit.; Tribunale Salerno, sez. I, 31/10/2014, n. 5138, op. cit. (secondo cui sussistono i presupposti dell’affidamento esclusivo in caso di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore); Tribunale Napoli, sez. I, 22/02/2012, op. cit.; Cassazione civile, sez. VI, 07/12/2010, n. 24841, in Dir. famiglia 2011, 2, 702; Cassazione civile, sez. VI, 02/12/2010, n. 24526, in Giust. civ. Mass. 2010, 12, 1558; Cassazione civile, sez. I, 17/12/2009, n. 26587, op. cit.; Corte appello Catania, 04/02/2009, op. cit.; Tribunale minorenni Milano, 06/11/2009, in Redazione Giuffrè 2010; Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008, n. 16593, op. cit.; Tribunale minorenni Catanzaro, 27/05/2008, op. cit..

[14] Cfr. Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, n. 27, op. cit. (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte di merito che aveva ha preso atto della conflittualità tra i coniugi e aveva scelto uno dei due genitori quale affidatario esclusivo dei figli senza una specifica motivazione in ordine al pregiudizio che sarebbe stato arrecato ai figli da un affidamento condiviso, essendo del tutto generico e quindi apparente l’argomento della necessità di assicurare rapidità nelle decisioni riguardanti i figli); Tribunale Tivoli, 08/02/2010, n. 209, in Giur. di Merito 2013, 5, 1050, con nota di Russo; Tribunale Tivoli, 08/02/2010, n. 211, in Redazione Giuffrè 2010; Tribunale Reggio Emilia, 27/02/2010, in Giur. merito 2013, 10, 2111, con nota di Serrao; Tribunale minorenni Catanzaro, 27/05/2008, op. cit.; Tribunale Salerno, sez. I, 31/10/2014, n. 5138, op. cit.; Tribunale minorenni Perugia, 02/12/1997, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 18/06/2008, n. 16593, op. cit.; Tribunale Campobasso, 20/08/2007, n. 298, in Riv. giur. Molise e Sannio 2008, 2, 8, con nota di Petrillo (secondo cui l’affidamento condiviso dei figli può essere disposto pure in caso di un’elevata conflittualità tra i coniugi, attribuendo, però, l’esercizio esclusivo della potestà per le questioni di ordinaria amministrazione al solo genitore con il quale la prole stabilmente convive). Tribunale minorenni Perugia, 16/01/1998, op. cit.; Tribunale Catania, sez. I, 01/06/2006, in Giur. merito 2006, 11, 2412; Tribunale Napoli, 18/01/2005, in Corriere del merito 2005, 265.

[15] Cfr. Tribunale Bari, sez. I, 03/07/2012, n. 2394, op. cit..

[16] Cfr. Cassazione civile sez. I, 22/09/2016, n. 18559, op. cit.; a conferma, cfr. Tribunale Genova, 18/04/1991, in Giust. civ. 1991, I, 3095, secondo cui l’affidamento congiunto dei figli presuppone il massimo spirito collaborativo tra i coniugi e pertanto deve escludersi la sua applicazione allorquando persistano contrasti tra i medesimi e disporsi l’affidamento esclusivo. Tribunale Milano, sez. IX, 12/05/2008, n. 4353, in Giustizia a Milano 2008, 5, 33 (s.m) (che ha confermato l’affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, così come disposto in sede di provvedimenti provvisori, apparendo impossibile l’instaurarsi tra le parti di quel minimo di dialogo costruttivo necessario perché l’affidamento condiviso potesse essere realmente attuato); Corte appello Napoli, 11/04/2007, in Corriere del merito 2007, 6, 701; Cassazione civile, sez. I, 20/01/2006, n. 1202, op. cit..

[17] Cfr. Cassazione civile, sez. I, 29/03/2012, n. 5108, op. cit.; Tribunale Roma, 23/12/2011, in Dir. famiglia 2012, 4, 1640 (secondo cui in un clima di alta, consolidata, irriducibile conflittualità e di reciproca diffidenza – la madre eccessivamente apprensiva e prevenuta, il padre alieno dal riconoscere le proprie asperità caratteriali, rigido e per principio contrario ad ogni opinione e proposito materno, nonché alieno dal sottoporsi ad ogni, pur qualificato ed efficace, percorso d’ammorbidimento, ed asseritamente restio a contribuire, per la sua parte, alle spese destinate al figlio, ormai studente liceale, membro di una squadra sportiva – è nell’interesse pozione del minore che il tribunale disponga l’affidamento esclusivo alla madre); Tribunale Modena, sez. II, 17/09/2008, in Giur. merito 2008, 12, 3133, con nota di Fava.

[18] Cfr. Tribunale Ravenna, 21/01/2015, in Guida al diritto 2015, 14, 55, con nota di Maglietta.

[19] Cfr. Corte appello Catanzaro, sez. I, 18/12/2015, n. 3405, op. cit..

[20] Cfr. Walter Giacardi, L’affidamento dei minori a terzi dopo la riforma sull’affido condiviso, in Altalex, rivista giuridica elettronica, settembre 2007, http://www.altalex.com/index.php?idnot=38440. A conferma della possibilità di collocare il minore presso terzi, qualora sussistano gravi e specifiche ragioni che ostano all’affidamento all’uno o all’altro genitore, cfr. Cassazione civile, sez. I, 27/06/2006, n. 14840, op. cit.; Cassazione civile, sez. I, 20/01/2012, n. 784, op. cit..

[21] Cfr. Tribunale Roma, sez. I, 02/10/2015, in Ilfamiliarista.it 2016, 11 luglio, con nota di King.

[22] Cfr. Tribunale minorenni Trieste, 18/05/2011, in Giur. merito 2011, 11, 2660, con nota di Santarsiere.

[23] Cfr. Tribunale Messina, sez. I, 18/11/2011, n. 2023, in Redazione Giuffrè 2011.

[24] Cfr. Corte appello Napoli, 17/05/2006, in Foro it. 2007, 1, I, 138.

[25] Cfr. Tribunale Roma, sez. I, 15/07/2016, in Ilfamiliarista.it, 02/05/2017, con nota di Cerrelli.

[26] Cfr. Cassazione civile, sez. I, 19/05/2011, n. 11068, op. cit.

[27] Cfr. Tribunale Cosenza, sez. II, 29/07/2015, n. 778, in Redazione Giuffrè 2015.

[28] Cfr. Tribunale Caltanissetta, 30/12/2015, in Ilfamiliarista.it 2016, 2 marzo; Tribunale Catania, sez. I, 30/12/2014, in Ilfamiliarista.it 2015, 16 giugno.

[29] Cfr. Cassazione civile, sez. I, 17/12/2009, n. 26587, op. cit..

[30] Cfr. Tribunale Bologna, 17/04/2008, in Foro it. 2008, 6, I, 1914 (nella specie, è stato disposto l’affido esclusivo alla madre della figlia quindicenne, essendo emerso nel giudizio che il padre non la vedeva da oltre due anni, disinteressandosi completamente di lei, non versando il contributo per il mantenimento e tenendo condotte elusive e di ostacolo alle iniziative della madre).

[31] Cfr. Tribunale minorenni L’Aquila, 08/06/2007, in Redazione Giuffrè 2007.

[32] Cfr. Tribunale minorenni Catanzaro, 27/05/2008, op. cit..

[33] Cfr. Cassazione civile, sez. I, 29/03/2012, n. 5108, op. cit..

[34] Cfr. Tribunale Roma, sez. I, 27/01/2015, n. 1821, op. cit..

[35] Cfr. Tribunale minorenni Catanzaro, 27/05/2008, op. cit. (detta cattiva condotta morale e civile può indurre la prole, in caso di affido condiviso, a nutrire verso questi ultimi un sentimento di disprezzo e di avversione, contrario allo spirito di tolleranza ed al rispetto delle cd. “diversità”, fattori, questi ultimi, non secondari per una equilibrata e serena formazione psicofisica e, soprattutto, morale e civica dei minori).

[36] Cfr. Tribunale Nicosia, 22/04/2008, in Foro it. 2008, 6, I, 1914.

[37] Cfr. Tribunale Palermo, 02/11/2007, in Redazione Giuffrè 2008.

[38] Cfr. Tribunale Catania, 23/05/2007, in Il civilista 2010, 3, 16, con nota di Pianezze.

[39] Cfr. Tribunale Napoli, sez. I, 28/06/2006, in Giur. merito 2007, 6, 1572, con nota di Fava (nella specie, il tribunale ha confermato l’affidamento esclusivo di un minore di circa undici anni di età alla madre, non ostando al riguardo la dedotta omosessualità della donna). Cfr. anche Tribunale Napoli, 18/12/1984, op. cit. (secondo cui è escluso che le particolari tendenze sessuali di uno dei coniugi possano in linea di principio essere di ostacolo all’affidamento); Cassazione civile, sez. I, 11/01/2013, n. 601, in Diritto & Giustizia 2013, 11 gennaio, con nota di Ievolella (confermato, nella specie, l’affidamento esclusivo di un minore alla madre, che conviveva e intratteneva una relazione con un’altra donna. Respinte le perplessità manifestate dal padre, che aveva chiesto un’analisi della idoneità del contesto della coppia omosessuale a far crescere in maniera sana il bambino).

[40] Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2016, n. 14728, op. cit..

[41] Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 07/12/2010, n. 24841, op. cit..

[42] Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 02/12/2010, n. 24526, op. cit.; Tribunale minorenni L’Aquila, 26/03/2007, op. cit. (fattispecie relativa a due genitori naturali, uno residente in Spagna e l’altro in Italia, in piena armonia sotto ogni riguardo, ivi compresi i loro rapporti con il figlio: uno dei genitori visitava assai spesso in Italia il minore, intrattenendo dall’estero con lui quasi quotidiani colloqui telefonici, ed il minore visitava, a sua volta, il genitore nel luogo di sua residenza all’estero).

[43] Cfr. Tribunale Modena, sez. I, 14/06/2008, in Giurisprudenza locale – Modena 2008.

[44] Cfr. Tribunale Firenze, 21/02/2007, in Dir. famiglia 2007, 4, 1724.

[45] Cfr. Corte appello Perugia, 12/02/2003, in Rass. giuridica umbra 2004, 1, con nota di Spinicelli.

[46] Cfr. Tribunale Napoli, 22/01/2003, in Giur. napoletana 2003, 231 (nella specie, la moglie era entraineuse in un locale notturno; il tribunale ha affidato i figli al padre in base alla sola considerazione che la donna trascurava il marito ed i figli).

[47] Cfr. Tribunale minorenni Milano, 06/11/2009, op. cit..

[48] Cfr. Tribunale minorenni Milano, 24/02/2014, in Diritto di Famiglia e delle Persone, 2014, 3, I, 1112.

[49] Art. 337 quater, comma III, c.p.c.. Cfr. Tribunale Mantova, sez. I, 04/05/2016, n. 533, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Bologna, 17/04/2008, op. cit.

[50] Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817, op. cit..

[51] Art. 337 quater, comma II, c.p.c..

[52] Cfr. Tribunale minorenni Milano, 04/03/2011, in Giur. merito 2013, 5, 1049, con nota di Russo.

[53] Cfr. Tribunale Milano, 04/03/2011, in Foro it. 2011, 7-8, I, 2184.

Avv. Walter Giacardi

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