L’accertamento tecnico preventivo e le controversie in tema di proprietà industriale

Redazione 19/09/19
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Secondo un autorevole insegnamento, la durata del processo non deve pregiudicare la parte che ha ragione.

Approfondiamo allora alcuni profili dell’accertamento tecnico preventivo, in particolare con riferimento alle controversie in tema di proprietà industriale.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “L’accertamento tecnico preventivo” di Maria Teresa De Luca.

Ratio dell’accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica preventiva

In base all’art. 696 c.p.c. “chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni”.

La ratio dell’accertamento tecnico preventivo è quella di impedire la dispersione degli elementi probatori a causa del decorso del tempo, che inevitabilmente produce modificazioni sia ai luoghi e alle persone.  Lo strumento risponde dunque al noto principio di cui agli insegnamenti di Chiovenda: “la durata del processo non deve pregiudicare la parte che ha ragione”.

L’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. differisce dunque, quanto a finalità, dalla consulenza tecnica preventiva prevista dall’art. 696 bis c.p.c, che si svolge nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito. Quest’ultimo istituto ha, infatti, finalità essenzialmente conciliativa e deflattiva. In base all’art. 696-bis “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.

Come proporre l’accertamento tecnico preventivo o la consulenza tecnica preventiva

In base a quanto disposto dall’art. 693 c.p.c., l’accertamento tecnico preventivo ante causam va proposto con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente a conoscere il merito. Nel caso invece in cui il giudizio sia già pendente, l’istanza deve essere rivolta al giudice già investito della causa. Nei casi di eccezionale urgenza l’istanza può essere proposta al tribunale del luogo in cui la causa deve essere riassunta.

Di fronte ad una clausola compromissoria, è applicabile l’art. 669 quinquies c.p.c., in base al quale l’accertamento tecnico preventivo va proposto davanti al giudice che sarebbe stato competente a decidere nel merito.

In seguito al deposito del ricorso, il giudice fissa l’udienza di comparizione, assegnando allo stesso un termine per la notifica del ricorso alla controparte. Il giudice nomina altresì il Consulente tecnico d’ufficio che svolgerà le operazioni peritali.

All’udienza di comparizione, in presenza delle parti, il giudice assegna l’incarico al CTU, che presta giuramento ex art. 193 c.p.c., previa formulazione dei quesiti che delimitano l’ambito di indagine della perizia che è chiamato a svolgere. In questa sede le parti possono nominare propri consulenti tecnici di parte (ma possono anche riservarsi la nomina sino all’inizio delle operazioni peritali).

Nel caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. “Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”.

In particolare, la consulenza tecnica preventiva e le controversie in tema di proprietà industriale

Per sapere tutto su questo argomento leggi “L’accertamento tecnico preventivo” di Maria Teresa De Luca (pp. 80 ss.).

È possibile proporre istanza per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. anche nelle controversie relative alla proprietà industriale.

Infatti, in base all’art. 129, comma 1, del Codice della proprietà industriale, il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro degli oggetti costituenti violazione del suo diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. In tal caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

Tale strumento può svolgere la sua funzione nell’ambito delle azioni di contraffazione. Qui, alla domanda volta a dimostrare la contraffazione del brevetto, del modello o del software, si accompagna sempre una domanda di risarcimento danni derivanti dall’attività contraffattoria altrui. Tuttavia, va sottolineato che per sua natura l’ambito di operatività della consulenza tecnica preventiva è circoscritto alle sole controversie relative a diritti di credito (di matrice contrattuale o aquiliana).

In base all’art. 128 del Codice della proprietà industriale l’istanza per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva si propone al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito.

In base all’art. 129, comma 2, il giudice, sentite le parti (dopo aver eventualmente assunto anche sommarie informazioni) dispone con ordinanza la descrizione, autorizzando l’eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull’istanza con decreto motivato.

In generale, i procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. La mancata instaurazione del giudizio di merito non fa perdere efficacia al provvedimento emesso nel procedimento per ATP.  Infatti, in base all’art. 129, comma 4, del Codice della proprietà industriale “I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell’eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l’udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato”.

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