La violenza sessuale nel diritto sovranazionale, internazionale e umanitario

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 Sommario: 1. La tutela nello spazio giuridico europeo; 2. Gli atti di violenza di natura sessuale nella Convenzione di Istanbul3. Lo stupro come crimine di guerra nel diritto umanitario.

  1. La tutela nello spazio giuridico europeo

E’ indicativo che nel 2007 in ben 53 nazioni della comunità internazionale la violenza sessuale non era ancora considerata come reato[1]. In questi dieci anni la situazione non è migliorata, ma è un numero che deve far riflettere considerato che solo nell’Unione Europea nel 2015 sono stati registrati circa 215 mila reati a sfondo sessuale[2].

Sia ben chiaro che la materia non rientra tra le competenze giuridiche che riguardano in maniera diretta il processo di integrazione europea, nondimeno si possono comunque rintracciare numerosi documenti normativi (sia del Consiglio d’Europa che dell’Unione Europea) che sollecitano i governi nazionali a prendere provvedimenti ed a sensibilizzare sulla questione, all’interno dello spazio giuridico europeo.

Nell’ambito del Consiglio d’Europa il documento più importante, che ha natura di diritto internazionale, è certamente la Convenzione di Istanbul (2011), della quale parleremo nel successivo paragrafo. Per intanto, si segnalano le seguenti risoluzioni:

  • Raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza contro le donne in Europa;
  • Risoluzione 1212 (2000) sullo stupro durante i conflitti armati;
  • Raccomandazione 11 (2000) del Comitato dei Ministri agli Stati membri
  • Risoluzione 1247 (2001) sulle mutilazioni genitali femminili;
  • Raccomandazione 1523 (2001) sulla schiavitù domestica;
  • Raccomandazione 1555 (2002) sull’immagine della donna nei media;
  • Raccomandazione 1582 (2002) sulla violenza domestica contro le donne;
  • Risoluzione 1327 (2003) sui cosiddetti “crimini d’onore”;
  • Raccomandazione 1663 (2004) sulla schiavitù domestica”;
  • Raccomandazione 1681 (2004) sulla Campagna per combattere la violenza domestica contro le donne;
  • Raccomandazione 1723 (2005) sui matrimoni forzati e sui matrimoni in età minorile sull’azione contro il traffico di esseri umani per sfruttamento sessuale.

Approfondisci con:”La violenza sessuale”

  1. Gli atti di violenza di natura sessuale nella Convenzione di Istanbul

Nel quadro di azione del Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 è stata siglata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[3], comunemente conosciuta come Convenzione di Istanbul. Sottoscritto dall’Italia il 27 settembre 2012, il testo del documento avente natura di diritto internazionale, è aperto alla firma anche di Stati non membri che hanno preso parte alla sua redazione e godono dello status di osservatore presso il Consiglio d’Europa (ad esempio, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, il Messico e la Santa Sede), dell’Unione europea, nonché di Stati terzi.

Nel Preambolo viene riconosciuta “natura strutturale” al fenomeno della violenza contro le donne, in quanto – si legge – “basata sul genere” e considerando, inoltre, che essa è “uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”. Per quanto riguarda il nostro specifico ambito di indagine, cioè la questione della violenza sessuale, è necessario innanzitutto mettere in luce che i danni o le sofferenze di natura sessuale come conseguenza della perpetrazione della violenza sulla donna rientrano – e non potrebbe essere altrimenti, aggiungiamo noi – nella definizione normativa di “violenza nei confronti della donne”, di cui all’art. 3 lett. a)[4]. In pari modo, gli atti di violenza sessuale rientrano anche nella definizione normativa di “violenza domestica” di cui all’art. 3 lett. b)[5].

Sul tema, per quanto riguarda i programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento, ai sensi dell’art. 16 c. 2 della Convenzione: “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale”. Tra le misure di protezione e di sostegno che si richiedono agli Stati, l’art. 25 è dedicato al supporto delle vittime di violenza sessuale: “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli”.

Tra gli obblighi statali di carattere generale, inoltre, la Convenzione presta una particolare attenzione nel conferire degli obblighi di criminalizzazione di talune condotte lesive negli ordinamenti interni (tali reati possono anche essere definiti come gender-based crimes[6]). L’art. 36 della Convenzione è rubricato: “violenza sessuale, compreso lo stupro”:

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;

c) il fatto di costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l’ex o l’attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

L’art. 40 è dedicato alle “molestie sessuali”: “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali”.

Infine, sempre in materia di atti violenti di natura sessuale, si chiede alle Parti di adottare le misure legislative o di altro tipo che siano necessarie a “garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie”.

E’ da sottolineare come l’Italia sia stata recentemente condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione degli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (proibizione della tortura) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nella sentenza Talpis c. Italia (2017)[7] i giudici di Strasburgo hanno ricordato che secondo una costante giurisprudenza, “l’inadempimento – anche involontario – di uno Stato al suo obbligo di proteggere le donne dalla violenza domestica costituisce una violazione del diritto di queste ultime ad una pari tutela da parte della legge”[8]. Nel suo ragionamento la Corte riprende quanto già affermato nella sentenza Opuz v. Turkey, secondo cui la “passività generalizzata e discriminatoria della polizia» che creava «un clima favorevole a questa violenza” comportava una violazione dell’articolo 14 della Convenzione[9].  Inoltre, la Corte ha constatato che nel caso in esame si era in presenza di un trattamento discriminatorio, allorché era possibile stabilire che “gli atti delle autorità non costituivano un semplice inadempimento o ritardo a trattare i fatti di violenza in questione, ma una tolleranza reiterata nei confronti di questi fatti e riflettevano un atteggiamento discriminatorio verso l’interessata in quanto donna”[10].

  1. Lo stupro come crimine di guerra nel diritto umanitario

Durante i conflitti armati è frequente che si verifichino episodi di stupro e di violenza carnale sulle donne[11].

Abbiamo già avuto modo di vedere, nel primo capitolo, come lo stupro, inteso dal punto di vista sociologico, quale atto di natura politica, sia funzionale ad assicurare un clima di guerra e di terrore nel contesto dei conflitti armati.  Tant’è che è possibile affermare che, lo stupro “fa parte dell’armamentario tradizionale degli eserciti nelle strategie genocide”[12]. Ma la violenza sessuale è “un’arma di guerra più potente delle stesse armi da fuoco, le quali, siano esse leggere o pesanti, più che intaccare la comunità come tale, sono volte a fiaccare la resistenza del nemico facendo vittime soprattutto fra i militari, che vengono poi pianti ed eretti a eroi nazionali”[13].  E’ da secoli, anzi potremmo dire da millenni, che “durante le guerre, le donne vengono brutalizzate”[14]. Difatti per Mary Daly, l’identità vera di uno “stato di Guerra” è uno “stato di Stupro[15], in quanto le invasioni militari non sono altro che “elaborazioni del tema dello stupro e del genocidio (…) ”[16], e lo stupro altro non è che “il legame segreto che unisce i soldati e infonde loro energia”[17]. Quelli di guerra sono molto spesso stupri di massa che le comunità tendono a far cadere nell’oblio[18].

Nell’ambito del diritto umanitario, la quarta Convenzione di Ginevra (1949), che protegge da atti di violenza e dall’arbitrio i civili che si trovano in mano nemica o in territorio occupato, all’art. 27 dispone cheg: “Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore”[19]. Il Primo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione (1977) estende l’art. 27 a tutte le donne che si trovano nell’area interessata dal conflitto e a norma dell’art. 76 c. 1: “Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore”[20]. Il Secondo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione (1977), che si applica ai conflitti interni, ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. e) proibisce, “in ogni tempo e in ogni luogo”, “gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore”[21].

In merito alla disposizione della Quarta Convenzione di Ginevra, Simona La Rocca ha osservato: “sebbene contenga delle disposizioni volte a proteggere le donne dalle violenze risente di un approccio ancora limitato a tutelare l’onore e non la persona in quanto tale; tale limite è ravvisabile anche nell’art. 27 c. 2 pur contenendo la prima norma internazionale che contempla esplicitamente il reato di stupro; altro limite è quello di non considerare il reato tra le violazioni particolarmente gravi (grave breakes); inoltre, i crimini considerati sono solo quelli di natura sessuale escludendo, in tal modo, altre violazioni dei diritti delle donne che si realizzano nel corso di un conflitto armato quali, ad esempio, la mancanza di servizi sociali e sanitari”[22].

Per la prima volta il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, nella pronuncia Akayesu drl, nel 1998, ha qualificato lo stupro come crimine contro l’umanità identificandolo come una “invasione fisica di natura sessuale commessa su una persona in circostanze coercitive”[23]. A partire da questa giurisprudenza, che deve comunque essere integrata dalle decisione del Tribunale penale per l’ex-Jugoslavia, difatti lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, entrato in vigore nel 2002, all’art. 7 c. 1 lett. g) inserisce lo stupro tra i crimini contro l’umanità, insieme a “stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità”.

Il Premio Nobel per la Pace 2018 è stato assegnato a Denis Mukwege e Nadia Murad, per “i loro sforzi nel porre fine alla violenza sessuale come arma di guerre e di conflitto armato”. Il comunicato ufficiale, ha affermato che il motto del ginecologo Denis Mukwege è “justice is everyone’s business”, ed ha dedicato la sua vita a difendere queste vittime. Nadia Murad è la testimone che racconta gli abusi perpetrati contro se stessa e altri. Insomma, entrambi i vincitori hanno dato un contributo cruciale, concentrando l’attenzione e la lotta contro i delitti sessuali quali crimini di guerra.

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Note

[1] Questo dato si può rintracciare in G. C. DI RENZO – G. OSCARI, La violenza sessuale…, cit., p. 68,  n. 50.

[2] Il dato è ricavato da C. DI CRISTOFARO, In Svezia record di violenze sessuali. Ma forse non è così, in Il Sole 24 Ore, 19 dicembre 2017.

[3] Il testo della Convenzione, nella sua traduzione in italiano, può trovarsi al link https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016806b0686.

[4] Si legge testualmente: “con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.

[5] Si legge testualmente: “l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

[6] Cfr. A. DI STEFANO, La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in Diritto Penale Contemporaneo, 11 ottobre 2012, in https://www.penalecontemporaneo.it/d/1759-la-convenzione-di-istanbul-del-consiglio-d-europa-sulla-prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-n.

[7] Corte europea dei diritti dell’uomo, causa Talpis c. Italia, ricorso n. 41237/17, 2 marzo 2017, in https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ITA%22],%22appno%22:[%2241237/14%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-172771%22]} (versione italiana).

[8] Ivi, par. 141.

[9] Corte europea dei diritti dell’uomo, causa Opuz v. Turkey, n. 33401/02, 9 giugno 2009, parr. 191 e ss., in https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168069454a (versione inglese).

[10] Corte europea dei diritti dell’uomo, causa Talpis c. Italia, cit., 141. Cfr. sul punto anche Corte europea dei diritti dell’uomo, causa Eremia v. the Republic of Moldova, n. 3564/11, 28 maggio 2013, in https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%223564/11%22],%22itemid%22:[%22001-119968%22]} (versione inglese).

[11] Per una prospettiva antropologica sul tema v. F. DECLICH, Violenza di genere e conflitti: considerazioni antropologiche, in Dada. Rivista di antropologia post-globale, n.1/2017, pp. 135-156.

[12] N. WOLF,  Vagina. Una storia culturale, Mondadori, Milano, 2013, p. 101.

[13] F. LATTANZI, I reati di violenza sessuale nella giurisprudenza dei tribunali penali internazionali, in S. LA ROCCA (a cura di), Stupri di guerra e violenza di genere, Ediesse, Roma, 2015, p. 81.

[14] N. WOLF,  Vagina. Una storia culturale, cit., p. 99.

[15] M. DAILY, Gyn/Ecology: the Metaethics of Radical Feminism, Beacon Press, Boston,1978, p. 38.

[16] Ivi, p. 357.

[17] Ibidem.

[18] Cfr., sul tema, G. CANDOLO, Stupro: a chi oggi la parola?, in Dep. Deportate, esuli, profughi. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, n. 4/2006, pp. 51-55.

[19] Cfr. Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, 1949, in https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19490188/index.html.

[20] Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I),  1977, in https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770112/index.html.

[21] Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo II),  1977, in https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770113/index.html.

[22] S. LA ROCCA, Le violenze di genere nei conflitti armati: nome e politiche di contrasto, in S. LA ROCCA (a cura di), Stupri di guerra e violenza di genere, cit., p. 50.

[23] Vedi sul tema, anche per quanto riportato come citazione, P. LAURANO, La prospettiva di genere nelle relazioni internazionali, in E. PFÖSTL (a cura di), Sicurezza e condizione femminile nelle società occidentali, Apes, Roma, 2008, pp. 151 e ss.

Dott.ssa Vittoria La Grotteria

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