la valutazione della congruità dell’offerta costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica che compete all’amministrazione aggiudicatrice

Lazzini Sonia 18/11/10
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Ne deriva che, a fronte delle divergenti valutazioni tecniche offerte al riguardo dalle parti, il relativo compito spetta alla pubblica amministrazione nel riesercizio del potere valutativo fatto salvo, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/2071, dal giudicato di annullamento.

Non coglie nel segno neanche il motivo di gravame con cui parte appellante contesta l’affermazione del Primo Giudice secondo cui la Commissione non avrebbe valutato la sussistenza di adeguate giustificazioni in ordine al costo della proposta migliorativa.

Dalla documentazione in atti si ricava che l’appellante non ha fornito alcuna giustificazione, in sede di gara, in merito ai costi delle significative migliorie proposte ed alla conseguente sopportabilità degli stessi nell’ambito del prezzo globale dell’offerta economica.

Ne deriva che, anche ad accedere alla ricostruzione offerta dall’appellante secondo cui le giustificazioni anticipate previste dalla lex specialis della procedura dovessero riferissi alle sole voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, rimane ferma la mancanza di qualsiasi valutazione, da parte dell’amministrazione, dell’effettiva realizzabilità delle migliorie offerte alla stregua del prezzo proposto per la realizzazione della proposta tecnica integrata. Si deve in definitiva convenire con la sentenza gravata che, a fronte dell’importanza e della peculiarità delle migliorie proposte, è mancato il necessario giudizio globale in merito alla congruità ed all’affidabilità dell’offerta in tutte le sue componenti, ivi comprese le componenti relative alle voci che, pur non concorrendo a formare l’importo complessivo a base di gara, fanno parte dell’offerta perché relative ai miglioramenti offerti e, quindi, incidono fatalmente sul prezzo offerto.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 7388 del 12 ottobre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 07388/2010 REG.SEN.

N. 03009/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3009 del 2010, proposto da:
Ricorrente ***********, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ************* in Roma, via Augusto Bevignani, n. 12;

contro

Controinteressata **********************, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso ************ in Roma, via L. Mantegazza 24;

nei confronti di

Comune di Manduria;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00733/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE..

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Controinteressata **********************;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Cons. ******************** e uditi per le parti gli avvocati *****, su delega dell’ avv. ***********, e *****;

Visto l’art. 245, comma 2 decies, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

 

FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla ditta Controinteressata Mario Elettromeccanica per l’annullamento degli atti relativi all’appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione installati nel territorio di Manduria, procedura culminata nell’aggiudicazione in favore della s.r.l. Ricorrente *******.

Detta ultima società appella, eccependo la tardività del ricorso originario e contestando gli argomenti posti a fondamento della sentenza gravata.

Resiste la ricorrente originaria.

All’udienza del 13 luglio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appello è infondato.

2.1. Non merita positiva valutazione, in primo luogo, il motivo di ricorso con il quale si deduce la tardività del ricorso di primo grado sulla base dell’assunto che la notifica sarebbe intervenuta il 22 gennaio 2010 a fronte delle piena conoscenza dell’aggiudicazione definitiva (determinazione dirigenziale n. 1042 dell’11.11.2009) evincibile dall’istanza di accesso del 18.11.2009. Dalla documentazione in atti si ricava, infatti, che l’istanza di accesso del 18.11.2009, nel reiterare la precedente istanza del 22.9.2009, si limita a rammentare la disponibilità manifestata dall’amministrazione a rendere disponibile la documentazione in seguito all’aggiudicazione definitiva, senza dare alcuna indicazione in ordine all’effettiva e piena conoscenza dell’aggiudicazione definitiva. Se si aggiunge che, a seguito del mancato inoltro dell’aggiudicazione definitiva, la ricorrente ha proposto un’altra istanza di accesso in data 11.1.2010 al fine di ottenere copia dell’atto terminale della procedura, si deve concludere che l’appellante non ha assolto all’onere probatorio, che per pacifica giurisprudenza compete a chi eccepisce la tardività, di dimostrare l’intervento della piena conoscenza dell’atto gravato in un’epoca anteriore ai sessanta giorni calcolati a ritroso dalla notificazione del ricorso di primo grado.

2.2. Non coglie nel segno neanche il motivo di gravame con cui parte appellante contesta l’affermazione del Primo Giudice secondo cui la Commissione non avrebbe valutato la sussistenza di adeguate giustificazioni in ordine al costo della proposta migliorativa.

Dalla documentazione in atti si ricava che l’appellante non ha fornito alcuna giustificazione, in sede di gara, in merito ai costi delle significative migliorie proposte ed alla conseguente sopportabilità degli stessi nell’ambito del prezzo globale dell’offerta economica. Ne deriva che, anche ad accedere alla ricostruzione offerta dall’appellante secondo cui le giustificazioni anticipate previste dalla lex specialis della procedura dovessero riferissi alle sole voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, rimane ferma la mancanza di qualsiasi valutazione, da parte dell’amministrazione, dell’effettiva realizzabilità delle migliorie offerte alla stregua del prezzo proposto per la realizzazione della proposta tecnica integrata. Si deve in definitiva convenire con la sentenza gravata che, a fronte dell’importanza e della peculiarità delle migliorie proposte, è mancato il necessario giudizio globale in merito alla congruità ed all’affidabilità dell’offerta in tutte le sue componenti, ivi comprese le componenti relative alle voci che, pur non concorrendo a formare l’importo complessivo a base di gara, fanno parte dell’offerta perché relative ai miglioramenti offerti e, quindi, incidono fatalmente sul prezzo offerto.

Si deve altresì osservare che la valutazione della congruità dell’offerta costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica che compete all’amministrazione aggiudicatrice. Ne deriva che, a fronte delle divergenti valutazioni tecniche offerte al riguardo dalle parti, il relativo compito spetta alla pubblica amministrazione nel riesercizio del potere valutativo fatto salvo, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/2071, dal giudicato di annullamento.

3. L’appello deve in definitiva essere respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

*******************, Presidente

***********************, Consigliere

***************, Consigliere

***************, Consigliere

********************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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