La valenza probatoria della contabilità in nero

Gli elementi desunti dalla “contabilità in nero” legittimano la riqualificazione di assegni quali titoli aventi funzione di pagherò cambiari.

Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11957 del 10 giugno 2016. La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento dell’imposta di bollo relativamente a 20 assegni postdatati.

La contestazione dell’Ufficio traeva origine dalla circostanza che in sede di accesso presso la sede del contribuente la Guardia di Finanza aveva reperito documentazione extracontabile da cui risultava che tra la data di emissione degli assegni e quella di scadenza degli stessi sarebbe trascorso un termine tale da permettere al titolo di pagamento di assumere la funzione di pagherò cambiario assoggettabile all’imposta di bollo ex art. 9, lett. b) tariffa parte I DPR 634/1972.

Il contribuente per superare la presunzione dell’Ufficio aveva prodotto in giudizio copia degli assegni incassati.

La Corte di Cassazione tuttavia da un lato ha ritenuto la prova fornita dal contribuente non idonea a superare la presunzione in argomento dall’altro ha affermato la legittimità dell’operato dell’Ufficio. Infatti “la contabilità in nero costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza … dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss cod.civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta”. Per tale ragione, quindi, “la contabilità in nero, per il suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo”.

Nel caso all’attenzione dei giudici, in particolare il documento extracontabile rinvenuto dalla Guardia di Finanza recava “la data di emissione, la data di incasso e il numero dei diversi assegni” tale da avvalorare la riqualificazione operata dall’Ufficio.

Claudia Marinozzi

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