La trattazione scritta non partecipata dei giudizi civili ai sensi dell’art. 2 co. 2 d.l. n. 11 del 8 marzo 2020

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Sommario: 1.1. La trattazione scritta: linee generali. – 1.2. Le udienze compatibili con il modello della trattazione scritta. ­– 1.3. Profili oggetto di dibattito – 1.3.1. Caratteri del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione scritta. – 1.3.2. Trattazione scritta e prima udienza. – 1.3.3. Dubbi in ordine alla necessità del verbale di udienza.

 

 

La trattazione scritta: linee generali.

 

L’art. 2 co. 2 del d.l. n.11 del 8 marzo 2020 ha affidato in gran parte ai dirigenti degli uffici giudiziari il potere e la responsabilità di organizzare il lavoro all’interno dei tribunali, tratteggiando i possibili modelli di svolgimento del processo che potranno essere utilizzati.

I modelli individuati sono quelli dell’udienza da remoto e della trattazione scritta non partecipata.

È stato deciso, dunque, che il processo civile continuerà nelle predette forme al fine di non dover rinviare in massa un numero alto di udienze che causerebbe un aggravio insostenibile al sistema giustizia.

Infatti, per quanto riguarda le modalità da remoto all’art. 2 co.2 lett. f) si prevede che “la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”

Per quel che attiene alla trattazione scritta, invece, la lett. h) del citato articolo dispone che “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice

Dunque, schematizzando è possibile distinguere:

  • Udienze che necessitano della presenza personale delle parti sono rinviate successivamente al 31.08.2020
  • Udienze che non necessitano della presenza delle parti personalmente possono essere svolte tramite la trattazione scritta non partecipata

In astratto la modalità da remoto sarebbe preferibile, tuttavia bisogna considerare che non sempre gli uffici sono attrezzati a tal fine, né i difensori sono in possesso degli strumenti o delle conoscenze teorico-pratiche sufficienti. Dunque, in concreto, la modalità della trattazione scritta nell’immediato appare preferibile, solo nei casi in cui non è richiesta la presenza personale di altri soggetti oltre i difensori.

Se la presenza delle parti dovesse risultare necessario per la tipologia di giudizio o di adempimento processuale da svolgere, l’unico strumento rimane quello della trattazione da remoto o altrimenti il rinvio.

 

Le udienze compatibili con il modello della trattazione scritta.

 

Va preliminarmente osservato che in seguito alle riforme al processo civile intercorse negli anni il modello tradizionale, classico di trattazione della causa è essenzialmente quello orale come dispone l’art. 180 c.p.c. Invero, dal codice è stato abrogato qualsiasi riferimento come l’art. 170 c.p.c. ult. Comma) ai poteri del giudice di consentire la trattazione del giudizio per mezzo di atti scritti.

Ciò nonostante mai è stato abrogato, invece, l’art. 83 disp.att. al c.p.c. che consente al giudice di procedere con lo scambio degli scritti tra le parti e che oggi torna ad avere una qualche attuazione concreta.

Secondo il modello della trattazione scritta non partecipata, si istaura una modalità particolare di svolgimento dell’udienza. La fase inizia con il decreto con il quale giudice invita le parti costituite a trattare per iscritto l’udienza e a depositare entro il termine assegnato memorie scritte, e finisce con l’adozione del provvedimento alla data di udienza fissata nel decreto, o anche successivamente.

Per udienza si intenderà quindi tutto il contesto temporale compreso tra l’inizio della decorrenza dei termini per il deposito delle note e l’emissione del provvedimento del giudice.

Ad essere escluse dalla trattazione scritta sono quelle udienze “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori stessi”.

La disposizione va interpretata in senso ampio, ossia si deve intendere che possono essere trattate in forma scritta le udienze per le quali la presenza dei difensori è sufficiente; se invece la norma avesse voluto precludere tale possibilità alle udienze nelle quali è ammessa una presenza personale delle parti (es. procedimento per convalida di sfratto), sarebbero state estromesse dall’applicabilità della trattazione scritta tutte le udienze civili posto che una partecipazione personale delle parti nelle proprie cause è sempre ammessa dalla legge.

Quelle che possono essere trattate senza particolari difficoltà in modalità scritta non partecipata possono essere la prima udienza di concessione dei termini 183 c.p.c. VI co., l’udienza di ammissione dei mezzi istruttori ex art. 183 VII co., l’udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c., l’udienza di discussione del rito lavoro ex art. 420 c.p.c. e l’udienza di rinvio per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c.

L’art. 2 co.2 lett. f) dispone che nel concreto l’attività difensiva delle parti si esplichi in giudizio tramite lo “scambio” e “deposito” di note scritte. Orbene, per scambio e deposito è ragionevole che si intenda, alla luce delle modalità telematiche di deposito atti, che le note vadano depositate presso il fascicolo telematico il quale è completamente visionabile dalle parti e dal g.u., perciò intendendosi le stesse scambiate e conoscibili da controparte con il mero deposito.

Oggetto delle note possono essere soltanto istanze e conclusioni riferibili all’attività di udienza e quindi agli atti processuali già formatosi, allo scopo di evitare che possano trovare ingresso nel giudizio atti processuali ormai non più ammissibili.

Una volta scambiate e depositate le memorie scritte entro il termine indicato dal giudice, lo stesso può emanare il provvedimento stesso in udienza, ossia il giorno della data di udienza fissato, ovvero fuori udienza, nei giorni successivi al pari di una riserva.

 

1.3 Profili oggetto di dibattito.

 

1.3.1. Caratteri del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione scritta.

 

Ci si chiede se il modello di decreto di fissazione dell’udienza di trattazione scritta possa essere il medesimo per ogni tipologia di udienza o esso debba essere specifico a seconda dell’udienza.

Il modello di decreto di fissazione dell’udienza di trattazione scritta può differire in base allo stato del giudizio considerato. Ad esempio, è possibile che si debba disporre la trattazione scritta di un’udienza ancora da fissare; o che vada disposta la trattazione scritta di un’udienza già preventivamente fissata mantenendo tale data; o che vada differita un’udienza già fissata disponendo contestualmente la sua trattazione scritta.

Nel primo caso, la data di udienza rimane quella fissata a norma di legge per la prima comparizione (artt. 168 bis, 415, 702 bis c.p.c.) o diventa quella stabilita dal giudice per differimento. Nel provvedimento il giudice comunicherà la data e l’ora in cui si terrà l’udienza e i termini da osservare per lo scambio e deposito delle note.

Nel secondo caso, il giudice manterrà ferma la data fissata in precedenza ma disporrà la continuazione del giudizio nelle forme oggetto di esame, sempre comunicando i termini per il deposito delle note.

Nel terzo caso si procederà differendo la data preventivamente fissata e disponendo la prosecuzione della causa con trattazione scritta.

Non sembra necessario differenziare i modelli di decreto di fissazione delle udienze in trattazione scritta, atteso che è onere delle parti svolgere l’attività di udienza consona allo stato/grado del procedimento.

Saranno i difensori con le loro domande e conclusioni formulate nelle note a determinare l’oggetto del provvedimento del giudice.

 

Trattazione scritta e prima udienza

 

Un ulteriore punto dibattuto ha ad oggetto l’interrogativo circa la possibilità di conciliare il rispetto dei termini per note con la possibilità per il convenuto di costituirsi tardivamente anche il giorno dell’udienza o oltre.

Ai sensi dell’art. 167 c.p.c. il convenuto deve costituirsi entro 20 giorni prima della data di udienza fissata e ai sensi dell’art. 416 c.p.c. nel rito lavoro egli deve costituirsi entro 10 giorni prima dell’udienza. Tuttavia, questi termini non sono preclusivi di una costituzione tardiva, potendo il convenuto costituirsi anche successivamente nel corso del giudizio.

Restano ferme, però, tutte le preclusioni connesse alla tardiva costituzione quali la formulazione della domanda riconvenzionale e la formulazione di eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Orbene in considerazione del fatto che il convenuto possa costituirsi anche tardivamente, a ridosso della prima udienza, ci si è chiesto che forma debba avere il decreto di fissazione di una prima udienza qualora si dovesse procedere per trattazione scritta.

Proprio in quest’ottica è ragionevole ritenere che il giudice possa ugualmente provvedere a fissare la data di udienza e concedere termini per note ma necessariamente “sfalsati” ad esempio 10 giorni prima per l’attore e per il convenuto fino alla data dell’udienza.

Qualora il convenuto non si costituisca entro i termini di legge, ma lo faccia alla data dell’udienza insieme alle note scritte, è necessario che si debba procedere ad un differimento dell’udienza al fine di tutelare il diritto di difesa dell’attore che verrebbe ingiustamente leso dalla mancata possibilità di conoscere il contenuto delle difese spiegate da controparte e depositate solo all’ultimo momento.

In quest’ultimo caso, e comunque ogni qual volta le difese spiegate dalle parti richiedano un’ulteriore interlocuzione nel contraddittorio, il giudice può rinviare ad altra udienza fissando nuovi termini per note.

Qualora, invece, il convenuto non si costituisca per l’udienza e non depositi le note entro tale data, il giudice dovrebbe dichiarare la contumacia.

Infine, se il convenuto si sia costituito tempestivamente e abbia depositato le note non nel rispetto dei termini le stesse non possono essere considerate dal giudice ai fini decisori; mentre se il convenuto costituito non depositi le note scritte, il giudice dovrà dichiarare la mancata comparizione dello stesso.

 

Dubbi in ordine alla necessità del verbale di udienza.

 

Preliminarmente va detto che la necessità del verbale non è sancita espressamente dall’art. 2, co. 2, lett. h), d.l. 8 marzo 2020, n. 11.

Si è detto che lo svolgimento dell’udienza inizia con il decreto che concede i termini per note e finisce con il provvedimento del giudice.

Dunque, ben potrebbe il magistrato dar conto degli adempimenti svolti al pari di un verbale nello stesso provvedimento che chiude l’udienza e dispone nel merito del giudizio, sia che provveda il giorno stesso dell’udienza, sia che provveda successivamente.

La scelta pare essere rimessa al giudice:

  1. Egli potrebbe redigere il verbale, il giorno stesso dell’udienza, in cui da atto della comparizione mediante il deposito delle note scritte pervenute e riservarsi per poi provvedere con successivo atto, oppure potrebbe redigere verbale e poi provvedere con separato atto.
  2. Egli potrebbe non redigere il verbale ed emettere il giorno dell’udienza il proprio provvedimento in cui, preliminarmente, dà atto delle note scritte pervenute ai fini di udienza.Inoltre, egli potrebbe non redigere il verbale ed emettere fuori udienza il proprio provvedimento sempre dando atto della comparizione delle parti mediante note scritte.

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