La sospensione feriale e la mediazione civile e commerciale alla luce della sentenza Trib. Di Roma, marzo 2019

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La sentenza del Tribunale di Roma del 5 marzo 2019[1] fuga ogni dubbio circa gli effetti della sospensione feriale relativamente al procedimento di mediazione. La questione in esame impone la preliminare disamina degli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 in rapporto all’articolo 1137 del codice civile, agli istituti di prescrizione, sospensione e decadenza. Inoltre, si rende necessaria una breve analisi della legge del 7 ottobre 1969 n. 742 letta alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale.

Articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28.

La mediazione civile e commerciale è stata introdotta in Italia dal decreto legislativo in esame. L’istituto disciplina l’attività svolta da un professionista terzo ed imparziale finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole che le soddisfi tutte. La Mediazione può essere, obbligatoria di cui si tratterà ai fini del presente articolo. Le materie obbligatorie di mediazione sono indicate all’articolo 5 del decreto 28/10 al comma 1 bis. Queste sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”[2]. Per tali materie vi è l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di proporre la domanda giudiziale pena l’improcedibilità della stessa.

L’articolo 6 del d.lgs. 28/10[3], invece, disciplina la durata del procedimento de quo, così disponendo al comma 2: “Il termine di cui al comma 1[4] decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”. Si rende necessario in questa sede richiamare anche l’articolo 8 del summenzionato Decreto al fine di chiarire come “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.[5]

Articolo 1137 codice civile

L’articolo 1137 c.c., rubricato “impugnazioni delle deliberazioni dell’assemblea”, stabilisce come le deliberazioni condominiali siano obbligatorie per tutti i condomini e come in caso di deliberazioni contrarie a leggi o regolamenti di condominio o in caso in cui uno o più condomini non siano presenti o siano dissenzienti tale delibera possa essere impugnata per chiederne l’annullamento all’autorità giudiziaria. L’impugnazione deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni “che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”[6]. L’azione de qua non sospende l’esecuzione della delibera condominiale. “L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione”[7]. Si rende utile precisare come le delibere condominiali invalide possano essere di due tipi: inesistenti e nulle o impugnabili e annullabili. Le prime possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse, le seconde debbono essere presentate dinnanzi all’autorità giudiziaria entro 30 giorni e sono quelle disciplinate dall’articolo in commento.

Brevi cenni su prescrizione, sospensione, decadenza e i loro effetti

La prescrizione consiste nell’inerzia da parte del titolare di un diritto soggettivo nell’esercitare tale diritto. Si tratta di una inerzia ingiustificata, pertanto, la prescrizione non opera nel caso in cui intervenga una causa che possa giustificarla[8]. Tale inerzia porta all’estinzione di un diritto che si è trascurato di esercitare. La prescrizione può essere ordinaria (10 anni[9]), ventennale[10] o per periodi più brevi (5 anni[11]). Vi sono due istituti interruttivi della prescrizione: la sospensione[12] e l’interruzione. Ai fini del presente articolo si rende necessario soffermarsi solo sull’istituto della sospensione per poi approfondire il tema della decadenza.

Le cause di sospensione sono indicate tassativamente agli articoli 2941[13] e 2942[14] del codice civile. La sospensione non è altro che una parentesi di tempo che interrompe la prescrizione. Tale istituto produce effetti per tutto il periodo per il quale sussiste la causa giustificativa dell’inerzia.

La decadenza[15] è un termine entro il quale il titolare di un diritto deve compiere una determinata attività. In caso contrario il diritto è precluso. Il termine de qua è perentorio. La fissazione del termine entro cui il titolare del diritto deve esercitarlo è indicata dalla legge o da una clausola contrattuale. Si noti come alla decadenza non si applicano gli istituti sopra menzionati ossia della sospensione e dell’interruzione, salvo che sia disposto altrimenti ex art. 2964 c.c[16].

La legge Bosetti-Gatti e la sentenza della Corte Costituzionale 49/1990

Legge 7 ottobre 1969 n. 742, rubricata “sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” (c.d. legge Bosetti-Gatti), all’articolo 1, comma 1, stabilisce come “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.”[17]

La Corte costituzionale, con la sentenza emarginata in oggetto, ha dichiarato l’illegittimità del comma uno della legge sopra richiamata nella parte in cui non prevede che la sospensione dei termini nel periodo feriale si applichi altresì alla decadenza di trenta giorni di cui all’art. 1137 in materia di impugnazione delle delibere assembleari[18].

Vicenda

L’attore con atto di citazione notificato al Condominio X, impugnava due distinte

delibere condominiali, una datata 20 luglio e una datata 17 ottobre ritenendole affette da gravi vizi di nullità e annullabilità.[19]

La parte attrice in data 16 settembre aveva depositato istanza di mediazione, comunicata alla parte convenuta in pari data, avviando, così, il procedimento di mediazione antecedentemente all’azione giudiziale. Si ribadisce come la materia condominiale sia materia obbligatoria di mediazione.

X si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione delle delibere per cui si è causa in quanto l’impugnazione risultava essere tardiva. Nel merito, invece, il Condominio deduceva l’infondatezza di ogni singolo motivo addotto da parte attrice.

X, pertanto, chiedeva al Giudice di accertare la decadenza dell’impugnazione per violazione dell’articolo 1137 c.c. e, conseguentemente, chiedeva l’inammissibilità dell’azione. Il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all’articolo 183 comma 6 c.p.c. All’udienza del 22 giugno il Giudice, rilevando che la causa fosse puramente di natura documentale, rinviava le parti all’udienza di precisazione delle conclusioni. Il 23 novembre la causa veniva trattenuta in decisione e venivano dati alle parti i termini di cui all’articolo 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Ai fini del presente articolo ci si soffermerà solamente sulla parte di motivi inerenti ai termini feriali applicabili al procedimento di mediazione.

Il Giudice esaminava l’eccezione sollevata da parte attrice circa la tardività dell’impugnazione e il mancato rispetto dei termini di decadenza di cui al comma secondo dell’articolo 1137 c.c. Il Condominio sosteneva come al procedimento di mediazione non si applicherebbe la sospensione feriale. X sosteneva, inoltre, richiamando l’articolo 6 del Dlgs 28/10, come: “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda, giudiziale”, e che “dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito dei verbale di cui all’articolo II presso la segreteria dell’organismo“. A sostegno della propria tesi parte convenuta ribadiva come la delibera del 20 luglio in cui parte attrice aveva già manifestato il proprio dissenso, fosse stata impugnata con istanza di mediazione depositata tardivamente il 16 settembre. Inoltre, M.P. notificava l’atto di citazione a X solo il 23 novembre. A fronte di ciò, X, sosteneva come i termini di cui all’articolo 1137 c.c. comma 2 (30 giorni dalla data della deliberazione) non fossero stati rispettati. Per di più X adduceva alla propria difesa come “il termine di decadenza di cui all’art. 1137 c.c. non sarebbe stato in ogni caso rispettato in quanto la proposizione dell’istanza determinerebbe una sospensione di detto termine e non un’interruzione con la conseguenza che, a seguito del deposito del verbale negativo di mediazione (nel caso di specie il 10/11/2016), il termine per impugnare è ripreso a decorrere per i giorni rimanenti e l’attore avrebbe notificato tardivamente la citazione”.

Le eccezioni del Condominio, appena riportate, venivano rigettate perché ritenute infondate. Il Giudice nella decisione richiama la sentenza della Corte costituzionale n.49/90 sopra analizzata, la quale estende l’applicabilità della sospensione feriale all’articolo 1137 c.c. Lo stesso, infatti, chiariva come “Poiché, dunque, l’attrice ha impugnato la delibera del 20 luglio 2016 depositando presso l’organismo di mediazione la relativa istanza in data 16 settembre 2016 (comunicata in pari data al Condominio convenuto e dalla quale va scomputato i termini di 31 giorni previsto per la sospensione feriale), ne consegue la tempestività dell’impugnazione. Medesima considerazione di infondatezza va rilevata in ordine alla dedotta sospensione del termine per l’impugnazione. L’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, prevede che la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione “impedisce la decadenza per una sola volta”. Tale dettato richiama esplicitamente quanto contenuto all’interno dell’articolo 8, primo comma, secondo periodo, del Decreto 28/10.[20] Dal momento in cui vi è la comunicazione di cui all’articolo appena menzionato, la decadenza viene impedita e la comunicazione deve intervenire nei tempi dettati dall’articolo 1137 c.c. Il termine di decadenza riprenderà a decorrere ex novo dal momento di del deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo. In conclusione il Giudice rileva come la domanda di mediazione produca sui termini di prescrizione gli effetti della domanda giudiziale impedendo “la decadenza con la conseguenza che l’istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall’art. 1137, co. 2, c.c.”.

Conclusioni

La vicenda analizzata pone fine ad ogni dubbio circa l’applicabilità della sospensione dei termini feriali anche nei casi in cui si proponga preventivamente istanza di mediazione civile e commerciale in caso di impugnazione di una delibera condominiale. Ciò a fronte di una lettura combinata degli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 , della legge del 7 ottobre 1969 n. 742 lette alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale.

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Bibliografia:

  • Sentenza del Tribunale di Roma, 5 marzo 2019, in https://onelegale.wolterskluwer.it/document/tribunale-roma-s ez-v-sent-05-03-2019/10SE0002056620?searchId=19800862&offset=0&pathId=5861ef621b8e2;
  • sentenza n. 17747/2016 R.G. 40/82 Tribunale Roma, V Sezione
  • Legge Bosetti Gatti, 7 ottobre 1969 n. 742, in tema di “sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”
  • Corte cost. 2 febbraio 1990. N. 40, in https://onelegale.wolterskluwer.it/document/corte-cost-sent-data-ud-31-01-1990-02-02-1990-n-49/10SE0000251369?offset=0&pathId=ad8b83163edac
  • Torrente A. e Schlesinger P., Manuale di diritto privato, Milano, dott. A. Giuffrè editore, 2007
  • Articolo 5, comma 1 bis, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione civile e commerciale
  • Articoli 6 e 8, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione civile e commerciale
  • Articoli 954, 970, 1014, 1073, 1137, 1158, 2947c.c.

 

Note

[1] Sentenza del Tribunale di Roma, 5 marzo 2019, in https://onelegale.wolterskluwer.it/document/tribunale-roma-s ez-v-sent-05-03-2019/10SE0002056620?searchId=19800862&offset=0&pathId=5861ef621b8e2

[2] Articolo 5, comma 1 bis, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione civile e commerciale.

[3] Articolo 6, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione civile e commerciale

[4] Articolo 6, comma 1, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi”

[5] Articolo 8, comma 1, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

[6] Articolo 1137 cc.

[7] Ibidem.

[8] Torrente A. e Schlesinger P., Manuale di diritto privato, Milano, dott. A. Giuffrè editore, 2007, pp. 210-211.

[9] Articolo 2946 c.c.

[10] Articoli 954, 970, 1014, 1073 e 1158 c.c.

[11] Articoli 2947 ss. cc.

[12] Op cit.

[13] “La prescrizione rimane sospesa:

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti [261] e le persone che vi sono sottoposte ( 2);

3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela [357, 424], finché non sia stato reso e approvato il conto finale [386], salvo quanto è disposto dall’articolo 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato [390 ss.] o l’inabilitato [424];

5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario [484];

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi [2393] (3) (4);

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto [disp. att. 247].”

[14] La prescrizione rimane sospesa ):

1) contro i minori non emancipati [316] e gli interdetti per infermità di mente [414], per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità;

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

[15] Ivi, p.215

[16]Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine [2962, 2963] sotto pena di decadenza (1), non si applicano le norme relative all’interruzione [2943] della prescrizione.

Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione [2941, 2942], salvo che sia disposto altrimenti [117, 123, 244, 489, 1171, 1287, 1402, 1503, 2264] (2).

[17] Legge Bosetti Gatti, 7 ottobre 1969 n. 742, in tema di “sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”

[18] Corte cost. 2 febbraio 1990. N. 40, in https://onelegale.wolterskluwer.it/document/corte-cost-sent-data-ud-31-01-1990-02-02-1990-n-49/10SE0000251369?offset=0&pathId=ad8b83163edac.

[19]venisse accertata:

– la nullità della deliberazione per indeterminatezza dell’oggetto con riferimento al punto 4 portato all’ordine del giorno relativo al conferimento dell’incarico ad un nuovo progettista;

– la nullità della deliberazione per impossibilità di realizzazione delle opere oggetto di progettazione;

– l’annullabilità della deliberazione per innovazioni gravose e voluttuarie di cui all’art. 1121 c.c.;

– l’annullabilità della delibera per il mancato rispetto del punto 4 portato all’ordine del giorno, vale a dire per mancata allegazione nell’avviso di convocazione dei preventivi sottoposti all’esame ed approvazione dell’assemblea.

Quanto alla Delib. del 17 ottobre 2016, l’attrice ha chiesto che venisse accertata la nullità e l’annullabilità del deliberato per gli stessi profili dedotti per la delibera del 20 luglio 2016. Inoltre, sotto un autonomo e diverso profilo, ha chiesto che ne venisse dichiarata la nullità per contrarietà a norme imperative e di ordine pubblico, oltre che per illiceità dell’oggetto. I profili di doglianza posti a fondamento dei predetti motivi di impugnazione verranno meglio trattati nella parte motiva della presente sentenza. Ha concluso l’attrice chiedendo nel merito dichiararsi “nulla, annullabile o comunque priva di effetto la deliberazione assembleare del Condominio di V.le _____________ del 20.7.2016 e la successiva Delib. del 17 ottobre 2016, anche in quanto confermativa della precedente”, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”

[20] Cfr. sentenza n. 17747/2016 R.G. 40/82 Tribunale Roma, V Sezione.

Dott.ssa Naccarella Stefania

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