La soluzione della traccia di diritto civile

Redazione 13/12/17
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La soluzione alla seconda traccia

In data 9 febbraio 2016 Tizio, marito di Caia, al settimo mese di gravidanza, viene travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un’auto condotta da Sempronio.

In data 15 aprile 16 nasce Caietta, figlia di Caia e del defunto Tizio. Caia si rivolge al proprio legale di fiducia dolendosi del fatto che Caietta, a causa del fatto illecito di Sempronio sia nata senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo che la segnerà per tutta la vita.

In tale occasione Caia riferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell’autovettura di Sempronio, che sta curando la pratica di ristoro del danno in suo favore sentendosi tuttavia opporre l’insussistenza di un danno risarcibile in favore di Caietta, in quanto questa al momento del decesso del padre non era ancora nata.

Il candidato assunte le vesti del legale di Caia, premessi i cenni sullo stato giuridico del concepito rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso in esame.

 

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Aderendo alla tesi della recente giurisprudenza, Caia potrà citare in giudizio sia Sempronio sia la compagnia di assicurazione dell’autovettura condotta dallo stesso, in proprio ed in rappresentanza della figlia Caietta, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito alla morte di Tizio.

In dottrina e giurisprudenza si ritiene che il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, sia comunque un soggetto di diritto.

Egli risulterebbe infatti titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall’ordinamento sia nazionale che sovranazionale, tra i quali devono essere annoverati il diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’identità personale, a nascere sano.

In passato la tesi tradizionale tendeva ad escludere che i danni subiti nella fase di gestazione trovassero tutela risarcitoria (cfr. Cass. Civ. n. 3467 del 1973), sul presupposto che il nascituro sarebbe sprovvisto di soggettività e di capacità giuridica, che acquista esclusivamente al momento della nascita (art. 1 c.c.). In particolare, si affermava che il concepito sarebbe titolare di una capacità sospensivamente condizionata all’evento nascita, ma in ogni caso limitata a taluni specifici diritti patrimoniali (art. 462 e 784 c.c.).

Inoltre, si sosteneva che per la configurabilità di un diritto risarcitorio è necessaria la realizzazione del danno nel momento in cui il soggetto sia in vita, in quanto è al momento dell’evento lesivo che deve valutarsi se vi sia un soggetto passivo che ha subito la lesione di diritti protetti dall’ordinamento.

Infine, si tendeva a far rientrare il feto nella categoria delle cose, ossia come “parte” del corpo della madre, e non come soggetto di diritto.

Il superamento di tale tesi è stato determinato dalle esigenze sociali che chiedevano di tutelare più adeguatamente la vita sin dal suo inizio.

In primo luogo, la ricerca scientifica ha dimostrato che il concepito ha una propria limitata soggettività, ben distinta da quella della madre e, pertanto, non è mera “parte” di questa: dunque il concepito può subire dei danni, in modo distinto rispetto alla gestante.

È stato osservato, inoltre, che il sistema mira a tutelare il danneggiato, senza considerare il momento del compimento del fatto, nel caso in cui l’evento lesivo abbia determinato illeciti permanenti (cfr. Cass. Civ. n. 1361 del 2014). Infatti, è stata del tutto superata la concezione secondo cui è necessaria la sussistenza ab origine di un rapporto intersoggettivo tra danneggiato e danneggiante (cfr. Cass. Civ. n. 11503 del 1993), in quanto, una volta accertata l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che ne sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e deve essere riconosciuto a quest’ultimo il diritto al risarcimento.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la giurisprudenza più recente ha affermato che alla tutela giuridica del nascituro può pervenirsi senza postularne una piena soggettività, bensì considerandolo quale “oggetto di tutela” (cfr. Cass. Civ. n. 25767 del 2015, Corte Cort. n. 27 del 1975), ossia destinatario di tutele oggettive apprestate dall’ordinamento per proteggere gli interessi rilevanti per il feto, tutelando la vita e la dignità del concepito, in ogni caso prescindendo dal riconoscimento di una sua piena soggettività giuridica.

Ne consegue che, come confermato anche dalla giurisprudenza del Supremo Collegio di legittimità, non è necessaria la soggettività giuridica del concepito per affermare il diritto al risarcimento (Cass. Civ. 3 maggio 2011, n. 9700), dal momento che codesti diritti sono azionabili all’avverarsi della condicio iuris della nascita.

Per tali considerazioni, questi principi si ritengono applicabili anche alla perdita del rapporto parentale: il figlio nato orfano del padre e, come tale, destinato a vivere senza la figura paterna avrebbe dunque diritto al risarcimento del danno subito.

A tale conclusione è giunta anche, di recente, la Suprema Corte, la quale ha chiaramente affermato che “anche il figlio nato dopo la morte del padre naturale, per il fatto illecito di un terzo avvenuto durante il periodo della gestazione, ha diritto ad essere risarcito dal responsabile per la perdita del rapporto col padre e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale in conseguenza dell’evento” (Cass. Civ. 10/03/2014, n. 5509, conf. Cass. Civ., S.U. 25767/2015).

La relazione col proprio padre naturale crea infatti un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché contribuisce ad una più equilibrata formazione della personalità del minore.

Pertanto, è evidente che il figlio al quale sia impedito di svilupparsi in questo rapporto, subirà un pregiudizio costituente un danno ingiusto, indipendentemente dalla circostanza che sia già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.

Posto quanto sopra detto, nel caso di specie, la piccola Caietta sarà legittimata, per mezzo della madre Caia, ad agire nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo condotto da Sempronio: al riguardo, occorre però chiarire la tipologia dei danni invocabili dalla stessa nel corso di un ipotetico giudizio.

Senza dubbio, mamma e figlia avranno diritto sia al risarcimento del danno patrimoniale, essendo venuta meno, con la morte del marito, la loro unica fonte di sostentamento, purché ciò venga dimostrato in giudizio  (cfr. Cass. Civ. 10/04/2014 n. 8407), che del danno non patrimoniale. Mentre prima dell’intervento delle Sezioni Unite (11/11/2008 n. 26972), Caia e la figlia avrebbero potuto domandare al giudice, nell’ambito del danno non patrimoniale, il risarcimento del danno biologico “iure proprio” inteso come menomazione alla integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, e “iure hereditatis”; il danno morale c.d. “soggettivo” inteso come “transeunte sofferenza e turbamento dello stato d’animo della vittima”, ed infine il  danno esistenziale costituito dalla “irreversibile perdita del godimento del congiunto” che comporta una lesione della serenità familiare, e un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, che era considerato una categoria a se stante; oggi la struttura del danno non patrimoniale è stata completamente rivoluzionata dalla sentenza n. 20972/2008 e, pertanto nell’ambito dell’art. 2059 c.c., vi rientrano: una rinnovata configurazione del danno morale comprendente le ipotesi di danno non patrimoniale conseguenti a reato (art.185 c.p.), vale a dire le sofferenze cagionate dal reato in sé considerate e altre ipotesi previste da leggi ordinarie, tutte situazioni in cui venga provato il turbamento dell’animo, il dolore puro e la pura sofferenza, senza lamentare, però, una degenerazione patologica e senza attribuire alcuna rilevanza alla durata nel tempo ai fini della esistenza del danno, ma solo ai fini della quantificazione(che prima venivano fatte rientrare nella categoria del danno morale soggettivo); il danno biologico, inteso come lesione alla integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che incide negativamente sulle attività quotidiane di vita del danneggiato indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito. In questa categoria vi rientra oggi anche il danno da perdita del rapporto parentale quando comporta sofferenze fisiche e psichiche tale da degenerare in patologie. In tale ultimo caso il giudice non potrà più riconoscere danno biologico e danno morale perché riconoscerebbe una duplicazione di risarcimento, dovrà piuttosto procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Come affermato dalle Sezioni Unite: “la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto – del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva – del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale”(Cass. Civ. Sez. Un. 11/11/2008, n.26972; Sez. Un. 14/1/2009 n.557; Cass. Civ., 21/7/2009, n.16914). Invece il danno esistenziale non può più essere considerato una voce di danno a se stante, in quanto non meritano tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, tutti quei  pregiudizi, elaborati soprattutto dalla giurisprudenza di merito, consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana. Dunque non è più ammissibile, nel nostro ordinamento, l’autonoma categoria del “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: “ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ. Oggi il danno esistenziale viene liquidato nell’ampia categoria del danno non patrimoniale, categoria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale», perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’articolo 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione”(Cass. Civ., Sez. Un. 11/11/2008, n.26972).

Ma proprio di recente la Suprema Corte ha affermato che: “il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile ‘esistenziale’, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili. Né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti” (Cass. Civ., 23/04/2013, n. 9770; Cass. Civ. 20/05/2015, n. 10269).

Nel caso di specie si pone, tuttavia, il problema di stabilire se gli eredi hanno diritto anche al risarcimento del danno biologico maturato da Tizio prima di morire, in seguito all’investimento operato dalla autovettura condotta da Sempronio.

La Corte Costituzionale, con la famosa sentenza n. 372/94, ha esaminato proprio l’ipotesi in cui tra l’evento lesivo e la morte del soggetto intercorra un significativo lasso di tempo, riconoscendo in capo al deceduto una pretesa di natura risarcitoria (danno biologico) per i danni prodottisi dal momento della lesione a quello della morte.

Questo diritto al risarcimento del danno biologico entra, dunque, a far parte del patrimonio della vittima ma occorre stabilire se gli eredi lo possano far valere.

Prima della sentenza n. 372/94 era molto discussa in giurisprudenza la possibilità di riconoscere ai congiunti della vittima una qualche pretesa risarcitoria, perché sia il danno biologico che quello morale erano considerati danno alla salute e, quindi, strettamente legati alla persona del danneggiato, unico legittimato a richiederne il risarcimento. Al più gli eredi potevano agire “iure proprio” per far valere il danno biologico sofferto in conseguenza della perdita del congiunto.

Nel 2009 la situazione cambia, perché la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., 9/10/2009, n.21497), aderendo alla storica sentenza della Corte Costituzionale che ha segnato una svolta in materia, riconosce agli eredi della vittima il diritto al risarcimento del danno biologicoiure hereditatis”, vale a dire consente di agire per ottenere il risarcimento di quel danno, maturato dalla vittima, che quest’ultima avrebbe potuto far valere se fosse sopravvissuta alle lesioni. Ma perché la vittima maturi il diritto al risarcimento del danno biologico è necessario che il momento del fatto lesivo e quello della morte non coincidano, occorrendo che la persona lesa sia rimasta in vita per un “apprezzabile lasso di tempo”, perché solo in tale ipotesi può configurarsi una effettiva ripercussione delle lesioni sulla integrità psicofisica; mentre nulla è dovuto nel caso in cui la morte sia una conseguenza istantanea dell’evento lesivo.

Nel 2010 la giurisprudenza compie un ulteriore piccolo passo ritenendo che “anche se la morte sopraggiunga dopo breve tempo, come ad esempio dopo ventiquattro ore, purché la vittima sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine, è in astratto configurabile tale tipo di danno che dovrà naturalmente essere valutato dal giudice” (Cass. Civ., 08/04/2010, n. 8360).

Ma recentemente, con una decisione che apre la strada a nuovi orizzonti nell’ambito del risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, la Suprema corte ha affermato che: “costituisce danno non patrimoniale il c.d. “danno tanatologico” da perdita immediata della vita, quale bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell’ordinamento. Esso è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell’uomo costituito dalla vita, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, e dovendo essere ristorato anche in caso di morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto al riguardo rilievo la persistenza in vita all’esito del danno evento da cui la morte derivi né l’intensità della sofferenza interiore patita dalla vittima in ragione della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine” (Cass. Civ., 23/01/2014, n. 1361).

Il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa e il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile iure haereditatis, mentre la sua liquidazione è imprescindibilmente rimessa alla valutazione equitativa del giudice, non essendo contemplato dalle c. d. Tabelle di Milano.

Come è noto, infatti, il danno biologico attualmente viene liquidato in via equitativa con il metodo del c.d. “punto percentuale” applicando per lo più le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano che, comunque, non costituiscono norme di diritto né rientrano nella nozione di comune esperienza di cui all’art. 115 c.p.c. Secondo questa tesi il credito risarcitorio del danno da perdita della vita si acquisirebbe istantaneamente al momento dell’evento lesivo che, salvo rare eccezioni, precede sempre cronologicamente la morte cerebrale, ponendosi come eccezione al principio della risarcibilità dei soli «danni conseguenza».

Questa interpretazione, ponendosi in contrasto con la prevalente giurisprudenza, ha indotto la Suprema Corte a rimettere la questione alle Sezioni Unite sulla risarcibilità o meno “iure hereditatis” del c.d. danno tanatologico, cioè del danno conseguente all’evento della morte verificatosi immediatamente dopo la produzione delle lesioni riportate a seguito di un sinistro stradale.

Le Sezioni Unite sono intervenute a dirimere il suddetto contrasto giurisprudenziale confermando l’orientamento giurisprudenziale prevalente contrario all’ammissibilità della risarcibilità del danno da perdita della vita. Ribadiscono l’orientamento secondo cui, “in caso di morte immediata, ovvero che segua entro un brevissimo lasso temporale alle lesioni inferte alla vittima dell’illecito, non è possibile invocare un diritto al risarcimento del danno iure haereditatis e affermano che non sono stati ancora sviluppati validi argomenti tali da superare questa irrisarcibilità” (Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, conf. Cass. Civ., 27/09/2017, n° 22451).

Pertanto, aderendo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, possiamo concludere ritenendo Sempronio responsabile e, quindi, tenuto al risarcimento sia dei danni patrimoniali che di quelli non patrimoniali, nell’accezione di danno biologico (c.d. “danno terminale”)  e di danno morale soggettivo (c.d.”danno catastrofale”).

Caia potrà agire, con atto di citazione ex art. 163 c.p.c., in qualità di titolare della responsabilità genitoriale e perciò legale rappresentante di Caietta, al fine di far accertare i danni subiti dalla stessa, in conseguenza dell’evento lesivo ascrivile a Sempronio.

In particolare, potrà domandare il ristoro del danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale come sopra delineato, nonché il danno patrimoniale, sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante: entrambe le categorie del danno potranno essere provate attraverso valutazioni prognostiche e probabilistiche (cfr. Cass. Civ. n. 7728 del 2011).

Un ulteriore pregiudizio di cui il giudice dovrà tenere conto nella valutazione dei danni non patrimoniali è dato dal trauma che ha colpito la minore che, se riconosciuta quale malattia di tipo psichico, avrà natura di danno biologico iure proprio purché, naturalmente, ne venga provato il nesso causale con la perdita del padre.

L’azione potrà essere proposta, ex art. 144 cod. ass., direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del mezzo condotto da Sempronio, non avendo la stessa riconosciuto la titolarità della figlioletta al risarcimento dei danni, in quanto nascitura al momento della morte del padre: tuttavia, prima di esperire l’azione giudiziale, Caia dovrà attivare il procedimento di negoziazione assistita, obbligatoria nel caso di danni causati da circolazione di veicoli, ai sensi del D.L. 132/2014.

Sempronio, dal canto suo, dal punto di vista penale, risponderà della nuova ipotesi delittuosa di cui all’art. 589-bis c. p. (omicidio stradale), non avendo tenuto lo stesso, nella guida del veicolo, un comportamento prudente ed accorto, cagionando così la morte di Tizio che stava attraversando le strisce pedonali.

Quanto alla liquidazione del danno, il giudice non potrà liquidare una somma uguale per la madre e la figlia, ma dovrà procedere alla personalizzazione del danno sulla base delle allegazioni delle parti, considerando l’incidenza dell’improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare, da un lato, sul coniuge superstite e dall’altro sulla figlia sotto l’aspetto dell’intensità del dolore emotivo, e sotto quello della definitiva perdita dell’apporto dell’altro genitore nella cura e nella formazione morale e sociale dei figli. Come recentemente è stato affermato, “in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, morale (cioè la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo, nell’immediatezza dell’illecito, ma anche duratura nel tempo nelle sue ricadute, pur se non per tutta la vita), e dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”), consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana. Quindi, se l’illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all’età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto – che deve esser allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni – conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare – ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito”(Cass. Civ., 17/4/2013 n. 9231; Cass. Civ., 18/06/2015, n. 12594).

 

*Soluzione offerta dall’Avv. Giuseppe Potenza del foro di Potenza, Responsabile per la Basilicata dell’Istituto Superiore di Studi Giuridici per la preparazione agli esami di abilitazione forense, autore di numerose pubblicazioni in materia di pareri ed atti giudiziari, ai fini delle prove di esame.

 

 

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