La segnalazione in centrale rischi del credito prescritto

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Istituita con Delibera C.I.C.R. (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) del 16 maggio 1962, la Centrale Rischi è un servizio accentrato di informazioni sui rischi finanziari gestito dalla Banca d’Italia, che consente alle banche, attraverso la raccolta di informazioni provenienti dalle stesse sui rischi dei propri clienti, di conoscere le eventuali posizioni debitorie dei clienti nei confronti del sistema bancario consentendo loro la valutazione della solvibilità, al fine di decidere su eventuali concessioni di affidamenti agli stessi.

Le banche hanno l’obbligo di segnalare alla Centrale, oltre che le posizioni “in sofferenza”, anche tutti gli affidamenti che superino un certo limite di importo (con la connessa creazione di un potenziale rischio di credito), onde assicurare garanzie di stabilità al sistema, nell’interesse dei risparmiatori. In particolare, l’obbligo di segnalazione nella Centrale dei Rischi − previsto dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di Banca d’Italia − sussiste per tutti i rischi diretti (fidi per cassa e per firma) e quelli indiretti (garanzie personali date per altri soggetti) che superino un determinato importo; mentre i crediti in sofferenza formano oggetto di segnalazione a prescindere dal loro importo.

Il meccanismo di funzionamento della Centrale dei Rischi è piuttosto semplice: le banche inoltrano alla Centrale tutte le informazioni relative ai fidi concessi ed il loro ammontare (flusso di andata), mentre la Banca d’Italia elabora le informazioni ricevute per poi trasmetterle a tutti gli enti bancari che aderiscono al sistema (flusso di ritorno).

La segnalazione viene costruita, principalmente, attraverso l’utilizzo di categorie di censimento (distinte in crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute e derivati finanziari), tipo di importo (accordato, utilizzato, importo garantito etc.), stato del rapporto (crediti scaduti, non scaduti, ristrutturati, scaduti o sconfinati, crediti impagati etc.), garanzie (presenza/assenza di garanzie reali, personali).

Gli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi sono le banche iscritte nell’albo di cui all’art 13 t.u.b. e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo; i debitori segnalati sono i clienti di tali soggetti, allorché si verifichino determinati presupposti espressamente individuati dalla disciplina.

Il servizio di centralizzazione dei rischi tutela i soggetti partecipanti dal rischio di credito, particolarmente rilevante per soggetti la cui attività principale è proprio quella creditizia

Fatta questa breve premessa di carattere generale, ciò che mi preme trattare è lo specifico caso della segnalazione in centrale rischi del credito prescritto.

Per alcuni la segnalazione di un credito prescritto deve considerarsi tout court illegittima, laddove in presenza di patologie del credito nonché di altri elementi oggettivi sintomatici della fondatezza, la segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria una volta appurato che la banca non aveva alcun credito nei confronti del soggetto segnalato.

Al riguardo, vi è da considerare che al semplice decorso del termine di prescrizione non si ricollega l’estinzione dell’obbligazione, ma è necessario che il debitore, chiamato all’adempimento, la eccepisca.

Infatti se il decorso del termine di prescrizione avesse efficacia immediatamente estintiva dell’obbligazione, il pagamento del debito prescritto rappresenterebbe un indebito oggettivo che legittimerebbe il solvens a ripetere ciò che  stato pagato: il che, invece, è escluso dall’art. 2940 cc, al quale corrisponde, ai sensi dell’art. 2938 cc, l’impossibilità del giudice di rilevare d’ufficio la prescrizione.

In altri termini, il diritto prescritto è comunque esistente, anche se è indebolito dalla possibilità che il debitore eserciti il diritto potestativo di eccepire la prescrizione (come deducibile dagli art. 2938, c.c. e 112, c.p.c.). Solo da tale momento si verrebbe a produrre l’estinzione dell’obbligazione, con la conseguenza che sempre fino a tale momento si deve considerare legittimo ogni comportamento ed ogni attività del creditore (leggasi segnalazioni alla Centrale Rischi) determinata dal mancato adempimento dell’obbligazione.

 

 

Falasconi Fabrizio

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