La rottamazione delle cartelle Equitalia alla luce del D.L. n. 193 del 22-10-2016

Redazione 31/10/16
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 249 di lunedì 24/10/2016, il D.L. contenente disposizioni urgenti in materia fiscale n. 193 del 22/10/2016.

 

Leggi qui il Decreto Legge n. 193/2016.

Contrariamente alla prima bozza approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15/10/2016,  gli sconti e i vantaggi proposti dal Governo sono inferiori a quelli originariamente previsti. A parte l’imminente chiusura di Equitalia, come già detto, alla “campagna di rottamazione” possono aderire tutti (persone fisiche e giuridiche): privati, professionisti ed aziende. Sostanzialmente, coloro i quali decideranno di aderire, oltre alla diminuzione degli interessi legali, si vedranno abbonate le sanzioni, gli interessi di mora per imposte dirette ed indirette, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive su premi e contributi previdenziali. Gli sconti inseriti nella sanatoria, comprendono infatti: la diminuzione degli interessi legali che passano dallo 0,5 allo 0,2 %, l’eliminazione degli interessi di mora (oggi al 4,13 %), l’abbattimento dell’aggio di riscossione dal 6 al 4,65 %, oltre alla completa eliminazione delle sanzioni. Ovviamente, nessuno sconto è previsto sulla tassa, sul tributo o sul contributo evaso. Vale sempre il già richiamato concetto che l’entità complessiva del beneficio economico, varierà da contribuente a contribuente e dipenderà dal totale del debito e dal ritardo accumulato. Conti alla mano, posso stimare prudenzialmente un risparmio soggettivo che in funzione del tempo può variare dal 33 al 43 %. In quella che viene definita “campagna di rottamazione delle cartelle”, rientrano tutti i ruoli affidati all’ente di riscossione Equitalia, compresi tra il 2000 e il 2015, relativi a tributi, imposte dirette e indirette (contrariamente alla prima bozza del Consiglio dei Ministri, l’IVA è compresa), nonché ogni altro contributo assistenziale e previdenziale INAIL e INPS. Del tutto inaspettatamente rientrano nella sanatoria anche i ruoli inerenti le sanzioni da violazione del codice della strada (ma solo per gli interessi e le somme aggiuntive per i ritardati pagamenti – ovvero per la maggiorazione dovuta ex Legge 689/81 pari al 50 % della contravvenzione), così come i ruoli di Regioni, Province e Comuni, afferenti l’ICI e la tassa sui rifiuti (ma sempre solo quelli affidati ad Equitalia). La nuova procedura agevolata non comprende i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna. A questo punto, in contrapposizione all’esempio già riportato nel precedente articolo, è doveroso proporre la nuova simulazione, al fine di individuare dettagliatamente quello che potrebbe essere l’effettivo risparmio derivante dall’adesione alla nuova procedura. Ipotizziamo che il buon Sig. Rossi, abbia ricevuto in data 02/09/2010 la notifica di una cartella Equitalia della complessiva somma di euro 1.902,91 , relativa ad imposte afferenti l’anno 2005.

 

PRIMA DELLA ROTTAMAZIONE

 

Irpef dovuta euro 1.000,00 ;

Addizionale Regionale euro 27,00 ;

Interessi legali dall’accertamento alla notifica della cartella (oggi allo 0,5 %) euro 87,50 ;

Sanzione 30 % sulle imposte non versate euro 308,10 ;

Aggio di riscossione 6 % euro 85,36 ;

Interessi di mora fino alla data del pagamento 31/10/2016 euro 389,07 ;

Spese di notifica euro 5,88 ;

 

Totale da pagare al 31/10/2016 euro 1.902,91 .

 

Qualora il Sig. Rossi decidesse di aderire alla rottamazione, si troverebbe nella seguente situazione:

DOPO LA ROTTAMAZIONE

 

Irpef dovuta euro 1.000,00 (nessuna variazione sull’imposta dovuta) ;

Addizionale Regionale euro 27,00 (nessuna variazione alla quota tributaria aggiuntiva) ;

Interessi dall’accertamento alla notifica della cartella (0,2%) euro 35,00 ;

Sanzione 30 % sulle imposte non versate euro 0 (azzeramento delle sanzioni) ;

Aggio di riscossione 4,65 % euro 51,82 (si passa dal 6 al 4,65 %) ;

Interessi di mora fino alla data del pagamento 31/10/2016 euro 0 (azzeramento degli interessi. di mora) ;

Spese di notifica euro 5,88 ;

 

Totale da pagare al 31/10/2016 euro 1.119,70 .

 

Differenza euro 783,21 , pari ad un risparmio del 41,16 % .

 

Relativamente alla procedura da seguire, Equitalia avrà tempo fino al 07/11/2016 per pubblicare sul proprio sito internet le modalità e la modulistica necessaria per inviare l’istanza di adesione. Per aderire, occorre presentare l’istanza entro il 23/01/2017 ma, prima di procedere alla rottamazione della cartella, il contribuente dovrà comunque attendere che Equitalia provveda a ricalcolare il debito alla luce degli sconti che la legge concede. La nuova cartella dovrà arrivare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro venerdì 21 aprile 2017. La comunicazione riguarderà l’ammontare complessivo del debito ricalcolato, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Ho parlato di rate poiché il decreto prevede che il contribuente possa pagare a rate (massimo quattro) e, in ogni caso, la scadenza della terza rata non potrà superare il 15 dicembre 2017 mentre l’ultima dovrà essere pagata entro il 15 marzo 2018. Chiunque pagherà in ritardo o meno di quanto dovuto, perderà il beneficio che la legge concede e si vedrà decadere dalla procedura agevolata. Quanto avrà versato sino a quel momento verrà considerato solo un acconto sul vecchio debito (montante) che tornerà ad avere effetto senza la possibilità di ottenere nuove dilazioni in futuro. Infine, per coloro che hanno già in corso una dilazione con Equitalia, potranno comunque accedere alla rottamazione, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate.

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