La risoluzione del 20 ottobre 2008 della Agenzia delle Entrate sulla determinazione del reddito per ottenere il beneficio

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Le condizioni per poter essere ammessi al gratuito patrocinio sono disciplinate dall’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi del quale:
"1. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
2…se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".
In riferimento al quesito posto da una Direzione Regionale, la Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento da utilizzare per verificare lo stato di non abbienza di un soggetto interessato al gratuito patrocinio, non sia possibile scomputare dal reddito complessivo l’eventuale perdita subita nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da altri componenti del nucleo familiare.
Non è possibile, infatti, attesa la chiara formulazione del comma 2 del richiamato art. 76, diminuire l’importo risultante dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare delle eventuali perdite subite nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da uno o più di essi, che non abbiano trovato capienza.
Nella risoluzione viene ribadito che ai fini della determinazione dello stato di non abbienza, il reddito cui deve farsi riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio è quello imponibile ai fini dell’Irpef, quale definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Segue documento
 
RISOLUZIONE N. 387/E Roma, 20 ottobre 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO:
Richiesta di Consulenza Giuridica – Uffici dell’Amministrazione Finanziaria – Gratuito patrocinio – Determinazione del reddito del nucleo familiare – Art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002.
QUESITO
L’art. 76, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riconosce il diritto a fruire del gratuito patrocinio in favore dei soggetti titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
Per quanto concerne la corretta interpretazione del concetto di reddito che definisce lo stato di non abbienza, l’amministrazione finanziaria è intervenuta con risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, chiarendo che il reddito cui far riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio è quello imponibile ai fini dell’Irpef, quale definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Ad avviso di codesta Direzione, permangono, tuttavia, incertezze interpretative in merito alle disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 76 sopra citato il quale prevede che “se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante”.
La norma sopra citata fa riferimento, infatti, ai redditi conseguiti e non a quelli imponibili, con la conseguenza che, al fine di determinare lo stato di non abbienza del nucleo familiare, potrebbero essere considerati anche altri elementi non rilevanti ai fini della determinazione del reddito Irpef.
In particolare, è stata posta all’attenzione di codesta Direzione Regionale la problematica concernente la possibilità, per i soggetti esercenti attività d’impresa commerciale, di scomputare le perdite eventualmente subite dall’ammontare complessivo dei redditi degli altri familiari conviventi.
Al riguardo, il Tribunale di .., il Garante del contribuente per .. e il Garante del contribuente per .. hanno espresso un orientamento favorevole, ritenendo che il diritto al gratuito patrocinio debba essere riconosciuto sulla base del reddito effettivo dei soggetti interessati, prescindendo da disposizioni di portata meramente fiscale.
Ciò premesso, codesta Direzione Regionale chiede di sapere se, ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, sia corretto compensare le perdite subite dal soggetto che esercita attività d’impresa col reddito conseguito dai familiari conviventi.
 
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
La Direzione Regionale ritiene che i soggetti interessati a beneficiare del gratuito patrocinio, che convivono con altri familiari titolari di reddito, non possano operare alcuna compensazione tra i redditi conseguiti dai familiari e l’eventuale perdita subita nell’esercizio di un’attività d’impresa.
 
PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE
Le condizioni per poter essere ammessi al gratuito patrocinio sono disciplinate dall’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi del quale:
"1. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
2…se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".
In relazione alla richiamata disposizione, la scrivente, con risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, ha chiarito che il reddito cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l’accesso al diritto al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell’Irpef, quale definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dallo stesso art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002. Per effetto del riportato comma 2 dell’art. 76, i redditi prodotti dai contribuenti che compongono il nucleo familiare del soggetto interessato al gratuito patrocinio sono rilevanti ai fini della formazione del reddito da confrontare con l’ammontare massimo di reddito previsto dal comma 1 dello stesso articolo 76.
Al riguardo, la scrivente ritiene che, analogamente a quanto precisato per i soggetti interessati a beneficiare del gratuito patrocinio, anche per i familiari conviventi sia corretto far riferimento al reddito imponibile ai fini dell’Irpef, così come determinato dall’art. 3 del Tuir.
Pertanto, ai fini della determinazione del reddito di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, è possibile dedurre dal reddito complessivo dei singoli componenti del nucleo familiare, determinato ai sensi dell’art. 8 del Tuir, esclusivamente gli oneri previsti dall’art. 10 del Tuir.
Non è possibile, invece, attesa la chiara formulazione del comma 2 del richiamato art. 76, diminuire l’importo risultante dalla somma redditi dei componenti del nucleo familiare delle eventuali perdite subite nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da uno o più di essi, che non abbiano trovato capienza nel reddito d’impresa o (nel caso di imprese minori o di lavoro autonomo), nel reddito complessivo dell’esercente.
Di conseguenza, con particolare riferimento al quesito posto da codesta Direzione Regionale, la scrivente ritiene che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento da utilizzare per verificare lo stato di non abbienza di un soggetto interessato al gratuito patrocinio, non sia possibile scomputare dal reddito complessivo l’eventuale perdita subita nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da altri componenti del nucleo familiare.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
 
Nicola Ianniello*
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* Avv. Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti – Comitato Legislazione e ricerca – 10/08)

Ianniello Nicola

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