La ripartizione del punteggio tra la componente tecnica e quella economica costituisce frutto di una scelta discrezionale sindacabile solo se illogica e irragionevole

Lazzini Sonia 18/11/10
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Sono poi infondate le censure con cui si deduce l’ illegittimità della lex specialis nella parte in cui ripartisce il punteggio complessivo fra offerta tecnica (65 punti) e offerta economica (35 punti), valorizzando in modo sproporzionato l’offerta tecnica e comprimendo la portata del dato economico con una formula matematica che impedisce l’attribuzione di tutto il punteggio tecnico per tale componente dell’offerta imprese di calibrare l’offerta in rialzo.

Alla stregua di un pacifico principio giurisprudenziale, dal quale la Sezione non ravvisa ragione di discostarsi, nelle procedure rette dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la ripartizione del punteggio tra la componente tecnica e quella economica costituisce frutto di una scelta discrezionale sindacabile solo se illogica e irragionevole.

Nella specie la decisione di attribuire una rilevanza preponderante al dato tecnico risulta coerente con la complessità dell’oggetto della procedura, resa evidente dalle dettagliate prescrizioni recate della disciplina di gara in merito ai profili qualitativi delle prestazioni, mentre l’attribuzione del punteggio economico è regolata da una formula matematica non illogica, fissata nella lex specialis, che consentiva alle imprese una ponderata formulazione dell’offerta.

Va soggiunto che la logica previsione di un aggio minimo in favore del Comune, con la conseguente inammissibilità delle offerte che prevedessero un aggio pari o inferiore al 30%, giustifica la non integrale attribuzione dei teorici 35 punti previsti per la componente economica dell’offerta.

Non merita infine condivisione l’ultimo ordine di censure con cui si sottopone a critica l’ operato della commissione di gara laddove ha fissato i criteri motivazionali per l’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica, stabilendo di valutare le singole voci delle offerte tecniche con i giudizi “scarso”, “sufficiente”, “discreto” e “buono”, a ciascuno dei quali corrisponde un punteggio numerico, la cui somma corrisponde al “peso” attribuito dal bando a ciascun sub-criterio.

I sub-criteri fissati dalla Commissione, coerenti con la disciplina di gara, sfuggono ai rimproveri di genericità mossi dall’appellante in quanto, letti in combinazione con i dettagliati parametri fissati dalla lex specialis, delineano una griglia compiuta dei parametri di valutazione di tutte le componenti dell’offerta.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 7409 del 12 ottobre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 07409/2010 REG.SEN.

N. 02176/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2009, proposto da:
Ricorrente Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via Ippolito Nievo, 61;

contro

Comune di Casarano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. **************, *****************, con domicilio eletto presso ******************* in Roma, via Postumia, n.3;
Ditta Controinteressata Industriale Stradale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00020/2009, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI PARCOMETRI ELETTRONICI.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ditta ControinteressataStradale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010 il Cons. ******************** e uditi per le parti gli avvocati ********, su delega dell’avv. ********, e Micioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da Ricorrente S.r.l. avverso i provvedimenti con cui il Comune di Casarano ha aggiudicato alla controinteressata ditta ControinteressataStradale (d’ora in avanti SIS) il servizio di gestione di aree di parcheggio a pagamento, comprensivo anche dell’installazione dei parcometri e delle altre operazioni accessorie (appalto di durata triennale, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa).

Con l’atto di appello Ricorrente s.r.l contesta gli argomenti posti a fondamento della decisione.

Resistono il Comune appellato e la ditta aggiudicataria.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 13 aprile 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto la sentenza con la quale i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso gli atti relativi alla procedura indetta dal Comune di Casarano per l’affidamento del servizio di gestione di aree di parcheggio a pagamento, procedura culminata nell’aggiudicazione in favore della ditta SIS.

2. L’appello è infondato.

2.1. Non colgono nel segno, in prima battuta, le censure con le quali parte appellante deduce che i parcometri di cui all’offerta tecnica di SIS (modello “Stelio”) non posseggono due caratteristiche funzionali richieste espressamente dal capitolato d’appalto a pena di esclusione, ossia la possibilità di pagamento della sosta con schede prepagate ricaricabili direttamente dallo stesso parcometro nonché la cassetta di raccolta delle banconote e delle monete del tipo estraibile, munita di chiave di sicurezza.

La doglianza intesa a stigmatizzare la difformità del sistema di pagamento rispetto alle prescrizioni recate dalla lex specialis è infondata in punto di fatto in quanto dall’esame dell’offerta tecnica di SIS (vedi pagg. 6, 40, 51 e 53 del documento n. 12 allegato al ricorso di primo grado) si ricava con chiarezza che è consentito il pagamento mediante tessere prepagate ricaricabili.

A confutazione della censura relativa alle caratteristiche della cassetta di raccolta e delle banconote si deve osservare che, alla stregua della documentazione tecnica in atti, l’apparecchiatura proposta può anche essere dotata, come optional, di un sistema di raccolta analogo a quello previsto dal capitolato d’appalto, per cui l’offerta rispetta, sul piano sostanziale le prescrizioni imposte dalla stazione appaltante e, soprattutto, ne soddisfa le relative finalità. Proprio sul versante teleologico va soggiunto, in adesione ai rilievi svolti al riguardo dal Primo Giudice, che il sistema di raccolta del denaro dei parcometri “Stelio” presenta vantaggi del tutto equivalenti rispetto alle caratteristiche minime fissate dal capitolato in quanto evita la possibilità di accesso diretto all’interno della catena del denaro e impedisce che una stessa cassetta sia utilizzata per raccogliere il denaro da più di un parcometro.

2.2. Sono infondate anche le censure con le quali si deduce che sarebbero illegittimi ed immotivati i punteggi attribuiti alle due imprese in relazione ai seguenti criteri di valutazione dei progetti tecnici:

a) modalità di gestione, sub criterio 1/b “numero verde aziendale….: max 3 punti” (entrambe le ditte hanno ottenuto il punteggio massimo, anche se la ricorrente ha indicato un numero verde gratuito per gli utenti ed ha offerto l’istituzione di un ufficio permanente con servizio di front-office);

b) modalità di gestione, sub criterio 1/d “allegati grafici con indicazione dell’arredo segnaletico….: max 4 punti” (SIS ha ottenuto il punteggio massimo, Ricorrente solo 1 punto, nonostante abbia previsto un maggior numero e una migliore dislocazione dei parcometri, nonché un maggior numero di stalli riservati ai disabili ed alle donne in stato di gravidanza);

c) modalità di gestione sub criterio 1/c “numero di parcometri…:max 6 punti” (entrambe le ditte hanno ottenuto il punteggio massimo, nonostante Ricorrente abbia previsto l’installazione di 38 parcometri, a fronte dei 31 previsti da SIS);

d) “elementi migliorativi aggiuntivi…:max 10 punti” (SIS ha ottenuto 8 punti, Ricorrente 5, nonostante la ricorrente abbia proposto una serie notevole di migliorie, mentre l’aggiudicataria ha sì indicato anch’essa prestazioni migliorative, ma alcune sono state offerte in forma condizionata);

Le censure sono infondate sulla scorta dei seguenti rilievi:

a)quanto al sub-criterio 1 b), l’attribuzione di 3 punti anche all’offerta SIS – che aveva previsto la fornitura di un numero aziendale per informazioni all’utente da evidenziare sia nei pannelli di indicazione del archeggio e di informazioni all’utenza che nel frontalino istruzioni di ciascun parcometro – è conforme alla normativa di gara che prevedeva l’attribuzione fino a tre punti per il servizio aggiuntivo relativo alla predisposizione di un numero verde aziendale o, come nella specie, di altro numero telefonico per informazioni all’utente;

b) le censure relative alle modalità di gestione, sub criterio 1/d “allegati grafici con indicazione dell’arredo segnaletico….: max 4 punti”, risultano inammissibili in quanto impingono nel merito delle valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione relative al numero e alla dislocazione degli stalli, senza essere confortate dalle deduzione di specifici ed apprezzabili profili di illogicità e di sviamento;

c) in merito alle modalità di gestione sub criterio 1/c “numero di parcometri”, l’attribuzione di 6 punti all’aggiudicataria deriva dall’applicazione della clausola di cui alla pagina 2 del bando di gara che stabilisce l’ attribuzione di 6 punti al concorrente che abbia previsto di installare più di 16 parcometri (nella specie l’offerta SIS ne prevedeva 31);

d) le censure concernenti la sottovoce “elementi migliorativi aggiuntivi…:max 10 punti” sono inammissibili in quanto tendono ad un sindacato del merito degli apprezzamenti tecnici della commissione senza essere sostenute dalla deduzione di apprezzabili profili di illogicità e di sviamento.

Va soggiunto, quanto a detta ultima sottovoce, che l’utilizzo, da parte dell’impresa, dell’espressione “…se di interesse dell’amministrazione…”, è coerente con la circostanza che vengono in rilievo prestazioni migliorative e/o aggiuntive, come tali non indicate dal bando o dal CSA. La locuzione, rettamente intesa, non conferisce alle prestazioni portata condizionata e, quindi, incerta, ma specifica che tali prestazioni aggiuntive saranno eseguite solo se il Comune riterrà di attivarle in sede di esecuzione, ma senza variazione di costi. Merita condivisione, al riguardo, l’affermazione svolta dal primo Giudice secondo cui l’offerta si deve intendere espressa in forma condizionata solo quando il concorrente subordina l’esecuzione di una prestazione prevista dal bando o aggiuntiva ad una controprestazione della stazione appaltante o ad un evento futuro e incerto, e non anche quando la condizione consista nel gradimento della stazione appaltante nei riguardi di un servizio aggiuntivo.

Quanto alla previsione di un aggio in favore dei rivenditori delle schede di parcheggio prepagate, non risulta illogica la decisione della commissione di valorizzare una caratteristica del servizio offerto che favorisce, con i connessi vantaggi economici, la diffusione capillare delle schede prepagate.

2.3. Sono poi infondate le censure con cui si deduce l’ illegittimità della lex specialis nella parte in cui ripartisce il punteggio complessivo fra offerta tecnica (65 punti) e offerta economica (35 punti), valorizzando in modo sproporzionato l’offerta tecnica e comprimendo la portata del dato economico con una formula matematica che impedisce l’attribuzione di tutto il punteggio tecnico per tale componente dell’offerta imprese di calibrare l’offerta in rialzo. Alla stregua di un pacifico principio giurisprudenziale, dal quale la Sezione non ravvisa ragione di discostarsi, nelle procedure rette dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la ripartizione del punteggio tra la componente tecnica e quella economica costituisce frutto di una scelta discrezionale sindacabile solo se illogica e irragionevole. Nella specie la decisione di attribuire una rilevanza preponderante al dato tecnico risulta coerente con la complessità dell’oggetto della procedura, resa evidente dalle dettagliate prescrizioni recate della disciplina di gara in merito ai profili qualitativi delle prestazioni, mentre l’attribuzione del punteggio economico è regolata da una formula matematica non illogica, fissata nella lex specialis, che consentiva alle imprese una ponderata formulazione dell’offerta.

Va soggiunto che la logica previsione di un aggio minimo in favore del Comune, con la conseguente inammissibilità delle offerte che prevedessero un aggio pari o inferiore al 30%, giustifica la non integrale attribuzione dei teorici 35 punti previsti per la componente economica dell’offerta.

2.4. Non merita infine condivisione l’ultimo ordine di censure con cui si sottopone a critica l’ operato della commissione di gara laddove ha fissato i criteri motivazionali per l’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica, stabilendo di valutare le singole voci delle offerte tecniche con i giudizi “scarso”, “sufficiente”, “discreto” e “buono”, a ciascuno dei quali corrisponde un punteggio numerico, la cui somma corrisponde al “peso” attribuito dal bando a ciascun sub-criterio.

I sub-criteri fissati dalla Commissione, coerenti con la disciplina di gara, sfuggono ai rimproveri di genericità mossi dall’appellante in quanto, letti in combinazione con i dettagliati parametri fissati dalla lex specialis, delineano una griglia compiuta dei parametri di valutazione di tutte le componenti dell’offerta.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

Respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

********************, ***********, Estensore

***************, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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