La revoca del beneficio del gratuito patrocinio per l’imputato di reati di varia natura, e tra questi di taluni di natura finanziaria e/o tributaria (ordinanza n.482 del 14 dicembre 2005 la Corte Costituzionale)

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Memorandum:

 

D.P.R. 30 maggio 2002 n.115:

 

 

ART. 91 (Esclusione dal patrocinio)1. L’ammissione al patrocinio ? esclusa:a) per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

 

 

b) se il richiedente ? assistito da pi? di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio ? stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all’articolo 100.

 

 

ART. 112 (Revoca del decreto di ammissione)1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione :

 

 

a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;

 

 

b) se, a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione;

 

 

c) se, nei termini previsti dall’articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell’autorit? consolare;

 

 

d) d?ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.

 

 

2. Il magistrato pu? disporre la revoca dell’ammissione anche all’esito delle integrazioni richieste ai sensi dell’articolo 96, commi 2 e 3.

 

 

3. Competente a provvedere ? il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione ? effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

 

4. Copia del decreto ? comunicata all’interessato con le modalit? indicate nell’articolo 97.

 

 

______________________

 

 

Con l?ordinanza n.482 del 29 dicembre 2005 la Corte Costituzionale ha preso in esame la questione che pu? derivare dall?applicazione degli artt. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e dell’art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione nella ipotesi di imputazioni inerenti alla violazione di normativa in materia finanziaria e tributaria e ad illeciti di altra natura ci? che doveva comportare, ex lege, la revoca ex tunc dell’ammissione al beneficio, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 217 del 1990, vigente sin dall’epoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e dell’art. 91, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 115 del 2002, che ha ribadito detta esclusione.

 

 

Il Tribunale di Roma, in sede di liquidazione del compenso al difensore dell?imputato a suo tempo ammesso al beneficio, ha revocato detto beneficio sul presupposto che in presenza di reati di natura tributaria e finanziaria unitamente a delitti di altra natura prevarrebbe il divieto di ammissione al patrocinio legale a spese dello Stato.

 

 

A detta del Giudice rimettente tale decisione si troverebbe in contrasto con l?articolo 3 della Carta Costituzionale per disparit? di trattamento tra imputati – od anche solo indagati ? di reati di varia natura, e tra questi di taluni di natura finanziaria e/o tributaria, i quali non possono usufruire per tale ragione del beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato e imputati di reati non comprendenti alcuno di quelli di natura tributaria e/o finanziaria, anche di eguale o maggiore gravit?, ben potrebbero aver diritto a quel beneficio.

 

 

Secondo il Tribunale di Roma le norme sottoposte al giudizio costituzionale violerebbero altres?? l’art. 24 Cost. laddove il pieno esercizio del diritto di difesa sarebbe assicurato solo ai soggetti ai quali non venisse contestato alcun reato di natura tributaria e/o finanziaria, eventualmente connesso ad altri di diversa natura ed in ultimo l’art. 27, secondo comma, Cost., risultando violato il principio di non colpevolezza sino alla decisione definitiva poich? la mera ed anche non formale contestazione di reati di natura tributaria e/o finanziaria, sempre eventualmente connessi ad altri di natura differente, imporrebbe l’esclusione del beneficio, senza alcuna possibilit? di valutazione nel merito della fondatezza delle accuse ed anche laddove, addirittura, fosse intervenuta in seguito una decisione favorevole agli imputati.

 

 

Il Tribunale di Roma ha aggiunto che la normativa del patrocinio a spese dello Stato non ha previsto una esclusione a priori della materia tributaria e finanziaria laddove ha mantenuto in vigore l?istituto dinanzi alle Commissioni tributarie.

 

 

La Corte ha? dichiarato la manifesta inammissibilit? della questione motivando che l’ordinanza di rimessione si ? limitata ad enunciare i reati per i quali gli imputati erano processati (reati di natura tributaria e finanziaria), senza indicare se gli stessi avevano i requisiti di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato (condizione richiesta dall’art. 24, terzo comma, della Costituzione, nonch? dall’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002) ed inoltre che sono state impugnate sia la norma attualmente vigente sia quella precedente, senza motivare sulla rilevanza di quest’ultima ai fini della decisione della questione proposta.

 

 

La Corte ha voluto confermare il principio che il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalit? con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza; ci? che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nel caso di specie, circostanza questa che, non consentendo il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, determina la manifesta inammissibilit? della questione sollevata.

 

 

Due domande sorgono spontanee:

 

 

a) se il Giudice costituzionale debba ritenere presupposta la presenza del requisito voluto dal T.U. per l?ammissione al beneficio e rappresentato dalla misura del reddito e che necessariamente deve essere valutato dal Giudice che esamina la domanda dal momento che ? l?unico onere assegnatogli dalla legge;

 

 

b) se il difensore, avendo esercitato la difesa fino all?esito spesso positivo del processo, dinanzi ad un provvedimento di ?autotutela? (non essendo fondato su ragioni previste dalla norma relativa alla revoca del beneficio) debba rappresentare l?unico capro espiatorio della vicenda non prevedendosi per lui un felice futuro data la ovvia difficolt? di recupero della parcella nei confronti del cliente e non potendo neppure ricorrere in caso di insolvibilit? al procedimento previsto dall?art. 116 del T.U. per? il pagamento dell?onorario a favore del difensore di ufficio di imputato insolvente.

 

 

I testi dell?ordinanza in oggetto e delle pronunce ivi richiamate (n. 251, n. 257 , n. 309 e n. 365 del 2004) si trovano sul sito www.anvag/biblioteca.it

 

 

(a cura del comitato legislazione e ricerca dell?A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa del non abbiente ? 01/2006)

Ianniello Nicola

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