La responsabilità professionale dell’avvocato: il regime della prova

Redazione 23/03/18
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In punto di diritto l’affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale (qui l’avvocato) nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza del 20 marzo 2018, n. 6862, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dal Tribunale di Reggio Emilia quale giudice d’appello.

La vicenda

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 5XX/2015 e in riforma di sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia, ha rigettato la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale avanzata da OFELIA nei confronti dell’avvocato PLINIO, difensore di essa ricorrente nel giudizio -svoltosi presso il Giudice di Pace di Castelfranco Veneto (in primo grado) e presso il Tribunale di Treviso (in secondo grado)- conclusosi con la condanna di Ofelia al pagamento in favore di ALFA della somma di euro 5.145,67 (somma portata da fattura, della quale non si era riusciti a provare il pagamento).

Ofelia addebitava all’Avv. Plinio l’omessa riproposizione di istanza di verificazione di sottoscrizione apposta per quietanza sulla detta fattura.

Il Tribunale ha sostenuto che Ofelia per dimostrare la responsabilità dell’avvocato Plinio ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, avrebbe dovuto provare non solo che l’omessa riproposizione dell’istanza di verificazione in appello avesse costituito un’omissione colposa del detto professionista ma anche che, se l’istanza di verificazione fosse stata proposta tempestivamente, essa avrebbe dato esito positivo, dimostrando la provenienza della sottoscrizione da soggetto legittimato dalla parte creditrice.

Non essendoci stata detta prova la domanda risarcitoria è stata, quindi, respinta per carenza di prova del nesso causale tra il preteso inadempimento ed il danno lamentato.

Avverso tale decisione Ofelia ricorre per la cassazione sulla base di due motivi.

I motivi di ricorso

La ricorrente Ofelia con il primo motivo lamenta che il Tribunale non abbia considerato, ai fini della responsabilità professionale, che l’avvocato Plinio non aveva informato essa ricorrente né del gravame presentato da Alfa avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castelfranco Veneto né della conseguente sentenza di condanna emessa in grado d’appello dal Tribunale di Treviso.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 216 c.p.c. e 2697 ss. C.c., sostiene che il giudizio prognostico espresso dal Tribunale di Reggio Emilia sulla rilevanza e decisività dell’omessa riproposizione dell’istanza di verificazione era da ritenersi in contrasto sia con le risultanze istruttorie sia con quanto precisato dal Tribunale di Treviso, che in sentenza aveva indicato come motivo di soccombenza di ella Ofelia proprio l’omessa riproposizione dell’istanza di verificazione.

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La decisione

La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 6862/2018, ha ritenuto i motivi non fondati ed ha rigettato il ricorso.

Sui punti controversi la Suprema Corte precisa che in base a condiviso orientamento consolidato della Corte, “l’affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta”.

Con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell’attività del prestatore d’opera, induce ad escludere l’affermazione della responsabilità del legale.

Infatti, precisa ancora la Corte, “la responsabilità dell’esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (Corte di Cassazione, 22376/2012; v., tra le tante, Corte di Cassazione, n. 9917/2010).

Va, altresì, precisato che he, nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico, ma nel giudizio di cassazione tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa essere chiamata a controllarne l’esattezza in termini giuridici.

Tanto è stato di recente sostenuto anche dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con la sentenza del 19 febbraio 2015, n. 3355, la quale nel ribadire il consolidato principio secondo il quale l’affermazione della responsabilità dell’avvocato per colpa professionale implica, da parte del giudice di merito, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale ove la stessa fosse stata essere proposta e diligentemente seguita, ha precisato che tale giudizio, pur essendo fondato su di una previsione probabilistica di contenuto essenzialmente tecnico giuridico, nel giudizio di cassazione costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, correttamente il Tribunale, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha proceduto al sopra esposto giudizio prognostico, giungendo a ritenere, sulla base degli elementi probatori in atti (sui quali, come detto, il sindacato di questa Corte è ristretto alla sola omissione di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti), che, quand’anche si fosse proceduto a istanza di verificazione, l’esito del giudizio non sarebbe mutato.

Sul tema, in coerenza con quanto innanzi anche Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 24 ottobre 2017, n. 25112, la quale ha affermato che “L’affermazione della responsabilità professionale dell’avvocato per l’omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all’assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l’omissione e l’evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest’ultimo e il pregiudizio risarcibile. In particolare, in un caso di mancata riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal cliente, deve reputarsi corretta la prognosi sul probabile esito favorevole dell’azione promossa che sia basata sui vincoli e le indicazioni posti al giudice del rinvio dalla pronuncia di legittimità”.

Per quanto concerne, invece, il contenuto dell’obbligo di diligenza del professionista avvocato è stato ritenuto configurabile la imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità.

Quanto, invece, alla scelta di una determinata strategia processuale, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 10 giugno 2016, n. 11906 ha sottolineato che essa può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, (ndr. in altri termini è il giudizio probabilistico di cui sopra!) sulla base dell’esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità – in astratto o con riferimento al caso concreto – tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente.

Leggi l’ordinanza:  Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza del 20 marzo 2018, n. 6862

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