La responsabilità del liquidatore nella fase di liquidazione volontaria

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 Nella fase di liquidazione volontaria di una società, il liquidatore, non avendo sufficiente disponibilità finanziaria, può liquidare il T.F.R. solo ad alcuni dipendenti?

Con la riforma del diritto societario, si è inteso rendere più efficiente il valore di liquidazione della società; per raggiungere il predetto scopo, sono stati ampliati i poteri dei liquidatori, quali successori degli amministratori nella gestione sociale, disciplinandone in modo più incisivo poteri, doveri e responsabilità nei confronti dei creditori sociali e dei soci.

Il primo atto, con la messa in liquidazione della società che l’assemblea dei soci compie, è la nomina del liquidatore, con contestuale definizione dei criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione e i poteri del liquidatore.

Entrando più nel dettaglio, il procedimento liquidatorio di una società, sia di capitali che di persone, secondo la Corte di Cassazione, dopo la sua messa in liquidazione per qualsiasi causa, non rappresenta nella fase di liquidazione un ente diverso da quello originario, dato che continua ad esistere con la stessa individualità, struttura ed organizzazione di prima, ma con una ristretta capacità, per la modificazione dello scopo che non è più quello dell’esercizio dell’impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito verso i terzi. Al riguardo, occorre evidenziare che la Riforma del diritto societario ha riservato all’assemblea dei soci un ruolo determinante che si sostanzia tra i tanti compiti, anche, nella nomina dei liquidatori.

L’assemblea, dunque, in sede di nomina, è, tra l’altro, legittimata a strutturare l’organo deputato alla liquidazione, tanto come organo monocratico quanto come organo collegiale, è tenuta a definire i poteri di rappresentanza legale e processuale, a determinare il compenso dei liquidatori, la durata della carica nonché a fissare le modalità ed i limiti operativi dell’attività rimessa ai liquidatori stessi.

Per quanto attiene più in particolare i poteri e la responsabilità del liquidatore, il Legislatore della Riforma ha preferito, in primo luogo, riassumere in due articoli (artt. 2489 e 2491 c.c.) la disciplina dei doveri e dei poteri, tanto generali che particolari, nonché dei loro obblighi e responsabilità, l’ art. 2489 c.c., rubricato «poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori», ad esempio, ne individua, innanzitutto, i poteri. Con formula chiara, ampia nella forma ma vincolante nel contenuto, si stabilisce che i «liquidatori hanno il potere di compiere gli atti utili per la liquidazione della società». Di conseguenza, la prima attività, fondamentale e propedeutica alla corretta liquidazione dell’attivo patrimoniale, consiste nella comparazione dei debiti complessivi dell’azienda con il presumibile ricavo dalla liquidazione del patrimonio della stessa e, qualora all’esito della comparazione emerga che dall’attività liquidatoria i creditori saranno integralmente soddisfatti, il liquidatore dovrà limitarsi ad eseguire l’attività liquidatoria, pagando i creditori, volta per volta che c’è disponibilità.

La situazione cambia radicalmente, quando, il liquidatore dopo aver redatto l’inventario riscontri l’incapienza patrimoniale della società in liquidazione per soddisfare integralmente tutti i creditori, in tal caso si dibatte in giurisprudenza se il liquidatore sia obbligato a rispettare la par condicio creditorum oppure possa liquidare i creditori secondo la sua discrezione. Inizialmente la giurisprudenza di legittimità si è espressa asserendo che: “La liquidazione ordinaria della società non ha lo scopo di tutelare la par condicio creditorum ma quello di definire i rapporti in corso, sottoponendo indistintamente tutti i creditori, privilegiati e chirografari, al medesimo trattamento e mettendoli in grado di essere pagati, entro i limiti delle concrete disponibilità patrimoniali, via via che si presentano ad esigere quanto è loro dovuto” (Cass. Civ. Sent. n. 1273 del 26.4.1968 e n.792 del 25.3.1970) sulla scorta dell’assunto secondo cui con la liquidazione ordinaria della società non si tutelerebbe la par condicio creditorum ma il soddisfacimento dei creditori, questi, avrebbero dovuto essere pagati dal liquidatore, nei limiti delle risorse disponibili, man mano che fossero giunte le richieste, quindi, in ossequio al principio prior in tempore potior in iure senza rispettare alcun grado di privilegio.

Dunque, secondo tale indirizzo interpretativo, rientrava, nel potere discrezionale del liquidatore, decidere se adempiere ad un’obbligazione anziché ad un’altra. Nessuna responsabilità poteva sorgere in capo ad un liquidatore che non avesse seguito specifici ordini di priorità o regole di par condicio nei pagamenti, non sussistendo alcuna norma di legge che estendeva espressamente tali regole al di fuori delle procedure concorsuali. La conseguenza della predetta teoria era, che, il creditore insoddisfatto dalla liquidazione del patrimonio della società debitrice, non poteva esperire in danno del liquidatore alcuna azione di risarcimento del danno, sul presupposto della violazione, in suo danno, della par condicio creditorum da parte del liquidatore.

A tal proposito, si è espresso anche il Tribunale di Udine con sentenza del 26.2.2010 ove ha statuito che il principio della par condicio creditorum non sarebbe applicabile, in quanto esso presupporrebbe l’apertura di una procedura concorsuale, quale non può essere qualificata la liquidazione volontaria. Successivamente, si è sviluppata una corrente giurisprudenziale più rigorosa, secondo la quale, se al momento della redazione dell’inventario, il liquidatore si rende conto che il patrimonio societario risulta in capiente per soddisfare tutti i creditori, egli dovrebbe senza indugio attivare una procedura concorsuale e, in seno alla stessa, applicare la par condicio creditorum: “Sussiste la responsabilità del liquidatore che, in caso di in capienza del patrimonio sociale, non adotti le condotte necessarie ad assicurare la parità di trattamento dei creditori (nel caso di specie, il Tribunale ha qualificato come contraria alla diligenza professionale del liquidatore l’omessa attivazione di procedure concorsuali nonché l’effettuazione di pagamenti preferenziali di alcuni creditori a scapito di altri” (Trib. Genova n. 1125 del14.3.2013).

Fra le pronunce più attuali della giurisprudenza di merito si segnala Tribunale di Milano sent. n. 9972 del 6.8.2014 secondo cui: “Sussiste la responsabilità del liquidatore che, in presenza di una situazione di sostanziale insolvenza della società, non abbia proceduto ad una gestione liquidatoria informata ai criteri dell’art. 2741 c.c. e quindi al rispetto del principio della par condicio credito rum. Nel caso di specie, il Tribunale ha qualificato come contraria alla diligenza professionale la condotta del liquidatore che nell’espletamento dell’attività liquidatoria ha pretermesso di soddisfare un credito assistito da privilegio così effettuando pagamenti preferenziali di alcuni creditori a scapito di altri”. L’obbligo del rispetto della parità di trattamento dei creditori nelle procedure di liquidazione volontaria delle società di capitali, discendente dall’art. 2741 c.c., impone al liquidatore, all’inizio della gestione, di munirsi di appropriati strumenti per disporre in tempo reale del preciso quadro di riferimento patrimoniale dell’azienda amministrata. In pratica, la gestione della fase liquidatoria si sostanzia nell’obbligo imposto ai liquidatori di compiere tutte quelle attività materiali, negoziali ed anche processuali richieste dalla natura dell’incarico ed utili per la liquidazione della società.

La Riforma del diritto societario, invece, oltre ad aver recepito e codificato le istanze «conservatrici» dell’assetto societario a fini liquidatori, ha rimesso all’esclusiva competenza dei soci, tanto in sede costitutiva, quanto in sede modificativa, la facoltà di prevedere e, di conseguenza autorizzare, l’esercizio provvisorio dell’impresa. In assenza di una specifica previsione statutaria e/o assembleare, pertanto, i liquidatori potranno compiere soltanto gli atti utili per la liquidazione, ma non spingersi a compiere atti conservativi che si sostanzino concretamente in operazioni lato sensu imprenditoriali. La Novella, inoltre, all’art. 2491 c.c., disciplina i poteri ed i doveri particolari dei liquidatori. Innanzitutto, richiamando quasi testualmente il comma 3 dell’art. 2452 c.c. ante Riforma, la norma in commento, al comma 1, facoltizza i liquidatori e, per l’effetto, conferisce loro il potere di chiedere ai soci, proporzionalmente, i versamenti ancora dovuti, qualora i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali.

Relativamente agli obblighi ed alla responsabilità, poi, il novellato art. 2489, al comma 2, c.c. stabilisce che i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori. In altri termini, anche ai liquidatori saranno applicabili le azioni di responsabilità disciplinate dai novellati artt. 2393 (Azione sociale di responsabilità), 2393-bis (Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci), 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali), 2395 (Azione individuale del socio e del terzo) c.c. In relazione all’attività di liquidazione volontaria di società di capitali, il semplice disavanzo tra debiti e crediti non giustifica di per sé il ricorso a procedure concorsuali o forme “paraconcorsuali” di distribuzione dell’attivo liquidatorio, nella misura in cui il liquidatore abbia fondata ragione di ritenere possibile il pieno soddisfacimento del ceto creditorio attingendo ai proventi della liquidazione o per effetto di sicure fonti di approvvigionamento finanziario esterno.

Ove tali previsioni non siano possibili e dunque si versi in una situazione in cui mancano le risorse finanziarie per tacitare i creditori, quando dunque si versi praticamente nella situazione di insolvenza nota alla legge fallimentare, costituisce precisa fonte di responsabilità per il liquidatore aver proceduto a liquidazione “a casaccio” dei propri creditori, senza tener conto della regola dell’art. 2741 c.c.

Alla luce di quanto sopra esposto ed analizzato, nella fase di liquidazione volontaria, il liquidatore deve comportarsi ed adoperarsi seguendo le regole della par condicio credito rum, senza privilegiare alcuno a scapito di altri. Pertanto, il liquidatore non potrà attribuire il T.F.R. a suo piacimento, al contrario dovrà seguire un criterio distributivo equo e trasparente in modo da garantire la parità tra i creditori nel soddisfacimento dei singoli crediti di lavoro. I liquidatori devono comunque tenere conto del fatto che, pagando alcuni creditori nella consapevolezza che in seguito non potranno più pagarne altri, si può integrare a loro carico, in caso di successivo fallimento della società, il reato di bancarotta preferenziale.

Al fine, quindi, di evitare futuri possibili problemi di tal genere, il liquidatore dovrebbe seguire il principio della parità di trattamento dei vari creditori (c.d. par condicio creditorum), eventualmente con la suddivisione degli stessi in classi, sulla base degli interessi differenziati dei creditori (creditori privilegiati, crediti verso fornitori o verso banche, …., crediti muniti di titolo esecutivo). Il limite generale che deve guidare il proponente nella formazione delle classi è quello di non effettuare divisioni ingiustificatamente discriminatorie. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per pagare i creditori della società, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti. Non possono però domandare ulteriori somme di denaro. I soci possono opporsi alla richiesta dimostrando una grave negligenza dei liquidatori nella gestione della liquidazione o l’assoluta inopportunità dell’operazione.

 

 

Avv. Dammacco Francesca Linda

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