La responsabilità contabile

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La responsabilità dei dipendenti della pubblica amministrazione trova il suo riferimento basilare nell’art.28 della Costituzione che afferma la responsabilità dei funzionari e dipendenti di enti pubblici secondo le leggi penali, civili e amministrative per atti compiuti in violazione di diritti, prevedendo espressamente che “in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Indice

1. Apertura preliminare e primi cenni alla responsabilità contabile.

La responsabilità, conosciuta dal giudice ordinario, è diretta alla tutela dei terzi e realizzata attraverso la responsabilità solidale dell’operatore pubblico e dell’ente di appartenenza.
A tali forme di responsabilità si aggiungono quelle devolute alla cognizione della Corte dei conti che trovano supporto nell’art. 103, c. 2, Cost., che attribuisce alla magistratura speciale la giurisdizione in materia di contabilità pubblica.
La responsabilità contabile: essa si configura come particolare responsabilità patrimoniale che colpisce coloro a cui è demandata la gestione di beni o di valori, agenti contabili di diritto.
Sono agenti contabili gli amministratori delle risorse, i tesorieri demandati della custodia del denaro e della esecuzione dei pagamenti, gli agenti consegnatari e tutti coloro che senza legale autorizzazione si ingeriscono nel ruolo di agenti contabili.
La qualifica di agente contabile compete non solo a coloro che in virtù del rapporto di servizio sono preposti alla funzione contabile, ma anche a tutti coloro che realizzano gestione contabile per ingerenza (contabili di fatto).
La posizione di agente contabile comporta che gli agenti contabili di diritto e di fatto sono assoggettati al giudizio di conto.
Infatti gli agenti contabili debbono alla fine di ogni anno rendere il conto giudiziale della loro gestione.
L’agente contabile sarà tenuto a rispondere degli ammanchi e dei danni ove vengano riscontrate differenze ingiustificate tra valori ricevuti in consegna e valori restituiti (NICOLETTI).
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2. La responsabilità contabile.

Non si tratta qui di responsabilità amministrativo-contabile (e ne tantomeno di responsabilità amministrativo-sanzionatorie) anche se afferiscono tutte alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Questa è la responsabilità contabile.
La responsabilità contabile è una forma di responsabilità patrimoniale in cui possono incorrere soltanto alcuni dipendenti pubblici: gli agenti contabili.(FRATINI)
Ed è anche la più antica nata in casa Corte dei Conti.
Essa nasce, infatti, con l’l’art.10 della legge n.800 del 1862 ed in base al quale la Corte dei Conti giudica, in conformità alla legge ed ai regolamenti, sui conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di danaro o di altri valori dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni designate dalla legge.
Essa è caratterizzata dai conti giudiziali e dalla qualifica soggettiva di agente contabile.
L’agente contabile può essere una persona fisica ma anche persona giuridica.
Può ancora essere agente contabile di diritto o agente contabile di fatto a seconda se la mansione professionale di cui trattasi derivi da un rapporto di servizio ufficiale o meno;nel senso che quanto al secondo caso la semplice ingerenza e intromissione ovvero quell’effettivo esercizio di quelle mansioni può far scaturire delle conseguenze d’ordine giuridico che possono far diventare un soggetto,per l’appunto, agente contabile di fatto.
Inoltre gli agenti contabili possono essere suddivisi in:agenti della riscossione,agenti tesorieri,agenti consegnatari e agenti pagatori.
Le mansioni che essi debbono esercitare si rifanno all’attività della riscossione delle entrate,esecuzioni di pagamenti,l’avere in disponibilità di danaro pubblico,consegna e conservazione di beni e valori dello Stato.
Può parlarsi,globalmente intese,di una attività di gestione.
La responsabilità contabile che ne può derivare (in questi casi) scaturisce dall’adempimento o meno degli obblighi di custodia e restituzione di quanto è oggetto dell’attività di gestione poc’anzi menzionata (art.1766 C.c.).
 Qualche riflessione in termini di differenze s’impone:soprattutto con riguardo alle stesse che possono incorrere tra la responsabilità contabile e la responsabilità amministrativo-contabile.
Nel primo caso,a differenza del secondo,c’è la particolarità che l’antigiuridicità a carico dell’agente contabile si presume.
Non occore,quindi,che il giudice ricerchi la prova dell’esistenza del dolo o della colpa grave dell’agente contabile,poiché è quest’ultimo che deve dimostrare che il danno non sia ad egli stesso imputabile e che la causa del danno stesso sia da ricercare in caso fortuito o causa di forza maggiore.(Corte dei Conti, Sez. Giur.Reg. Piemonte,Sent.n. 66/2020)
Ciò non significa che è l’elemento psicologico da essere presunto ma è che l’onere probatorio dei fatti rilevanti per il discarico della responsabilità incombe sull’agente contabile (Corte dei Conti, Sez.Giur.Reg. Toscana,Sent.n.37/2017).
Come visto la responsabilità contabile si presenta per questo in termini più rigorosi rispetto alla responsabilità amministrativo-contabile (Corte dei Conti,Sez. Giur.Reg. Piemonte,Sent.n.172/2020).
Per il resto i rispettivi processi si basano sugli stessi elementi definitori:rapporto di servizio,l’elemento psicologico,nesso di causalità ed il danno effettivo.
 L’agente contabile risponderà patrimonialmente della differenza tra quantità di beni o danaro a carico di diritto e la quantità realmente esistente di fatto (FRATINI).
Anche in riferimento alla responsabilità contabile,l’agente contabile è responsabile personalmente.
 Gli articoli, in chiusura, 137 e segg. del Codice di Giustizia Contabile si occupano poi della parte processuale – se vogliamo giurisdizionale – aprendo con lo stabilire che la Corte dei Conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato.

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Giuseppe Cassano, Nicola Posteraro (a cura di) | Maggioli Editore 2019

Roberto Nunziante-Cesaro

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