La residenza fiscale acquisita a seguito di adesione allo “scudo fiscale” non può essere oggetto di prova contraria

Lembo Maria 08/03/12
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La residenza fiscale acquisita a seguito di adesione allo “scudo fiscale” non può essere oggetto di prova contraria.

La Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza numero 493 del 06/12/2011, sezione n. 6, ha ritenuto legittimo l’atto impositivo con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione, in relazione all’annualità 2003, imponibile ai fini Iva e imposte dirette, a carico di un noto sportivo professionista che aveva trasferito fittiziamente nel Principato di Monaco la propria residenza anagrafica. Secondo i giudici di prime cure nel caso in cui un contribuente, avendo trasferito la propria residenza anagrafica in Stato avente un regime fiscale privilegiato (ai sensi del Decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 pubblicato nella G.U. n. 107 del 10 maggio 1999), aderisca al regime dello scudo fiscale, è manifesto il suo status di residente italiano con conseguente rinuncia alla possibilità di fornire la prova contraria di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). La vicenda che ha dato origine ala controversia è relativa ad un avviso di accertamento con cui l’ufficio delle imposte ha proceduto al recupero delle somme dovute da un contribuente – per l’annualità 2003 – in relazione ai compensi percepiti per la sua attività di sportivo professionista e non dichiarati per via del trasferimento della residenza anagrafica nel Principato di Monaco. In considerazione dell’ingente importo evaso inoltre, il contribuente è stato denunciato penalmente, così come previsto ex art. 43 del decreto legislativo del 10 marzo del 2000, n.74.

In dettaglio, in materia di Iva, nonostante il trasferimento della residenza anagrafica a Montecarlo da parte del noto sportivo, a rilevare ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 6331, è la residenza fiscale del professionista, intendendosi per tale, il luogo in cui la persona ha stabilito la sede dei propri affari e interessi. Nel caso di specie, prova inconfutabile della residenza in Italia del contribuente è scaturita dalla sua adesione al regime agevolato del cd. scudo fiscale. In maniera analoga, in tema di imposte dirette, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, secondo cui “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”, l’ente impositore ha qualificato il contribuente come residente in Italia, per il fatto di aver ivi mantenuto il proprio domicilio (centro di affari ed interessi), nonostante il trasferimento all’estero della residenza anagrafica.

E ciò sulla base dei seguenti elementi:

  1. Le risultanze del contraddittorio con il contribuente, esercente l’attività di sportivo professionista, in qualità di pilota di moto di fama mondiale;

  2. notizie e informazioni acquisite da internet e dalla banca dati “Anagrafe Tributaria”;

  3. documentazione probante i rapporti economici instaurati dal contribuente direttamente o con soggetti giuridici o persone comunque ad esso riconducibile, assunta a seguito di molteplici “richieste di dati notizie e documenti ai sensi dell’art. 51, c. 2 n. 4, del DPR 26/11/1972 n. 633 e dell’art. 32, c. 1 n. 8 e 8 bis, del DPR 29/9/1973 n. 600”;

  4. dati raccolti a seguito dell’attivazione dello scambio di informazioni tra Amministrazioni Finanziarie prevista dalla Direttiva CEE 77/799 nonché dalle singole convenzioni bilaterali con i singoli Stati esteri;

  5. documentazione prodotta dal contribuente in contenzioso tributario relativo ad anno d’imposta precedente il 2003, da cui risultava l’adesione in due occasioni al cd. “scudo fiscale”.

Investita delle suddette problematiche, la Commissione provinciale di Roma ha ritenuto legittima e condivisibile la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate e, qualificando il contribuente come residente fiscale in Italia, ha convenuto con la conseguente assoggettabilità nel territorio dello Stato dei proventi ritratti dalla professione di sportivo, tanto sotto il profilo dell’imposizione diretta, che in materia di imposta sul valore aggiunto.

A giudizio del Collegio, infatti, i dati forniti dall’ufficio impositore sono risultati idonei ad accreditare l’intenzione del noto sportivo di mantenere in Italia il proprio domicilio, nonostante il trasferimento della residenza anagrafica nel Principato di Monaco e la comprovata presenza fisica nel territorio monegasco in talune occasioni. La circostanza di fatto che il contribuente sia impegnato in qualità di pilota di moto internazionale nei gran premi che si svolgono in varie parti del mondo, non è stata ritenuta sufficiente ad escludere il suo domicilio in Italia, considerato che quest’ultimo, ex art. 43, comma 1, del cod. civ., necessita, al fine del relativo giudizio sulla sussistenza o meno dello stesso nel territorio nazionale, dell’individuazione di un rapporto giuridico che coincide col centro dei propri affari e prescinde dalla presenza effettiva in un luogo.

Del resto, di particolare interesse, sotto questo profilo, come rilevato dai giudici di prime cure, risulta la cosiddetta “dichiarazione riservata”, con cui il pilota per aderire allo “scudo fiscale”, con le modalità di cui dell’articolo 6 del decreto legge del 24 dicembre del 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, ha acquisito la residenza nel territorio dello Stato Italiano, a partire dall’anno d’imposta in cui aveva presentato la dichiarazione.

Al riguardo si osserva come la pronuncia risulti in linea con quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in molteplici documenti di prassi. Invero, già la Circolare 85/E del 01/10/20012 si era espressa nel senso che lo scudo fiscale aveva come destinatari unicamente i soggetti residenti fiscalmente in Italia nell’anno di presentazione della “dichiarazione riservata”.

Successivamente la circolare 99/E del 2001, par. 1, in merito ai soggetti destinatari del cd. scudo fiscale, ha chiarito che “il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo in corso alla presentazione della cosiddetta “dichiarazione riservata” e non necessariamente nei periodi di imposta precedenti”.

Ha approfondito poi la tematica la circolare n. 24/E del 2002, secondo cui “come noto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti interessati alla procedura di emersione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata (2001 o 2002), e non necessariamente nei periodi d’imposta precedenti. Al riguardo, considerato che, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, il requisito della residenza si acquisisce ex tunc nel corso del periodo d’imposta nel quale si verifica il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali, si deve ritenere che possano essere inclusi nel novero dei soggetti interessati tutti coloro che, pur non risultando residenti nel territorio dello Stato alla data di presentazione della dichiarazione riservata, vengano ad acquisire successivamente a tale data detto requisito in quanto, ad esempio, abbiano inteso stabilire nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta, il proprio domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Tuttavia, rimane fermo che detti soggetti, per poter usufruire delle disposizioni relative all’emersione delle attività detenute all’estero, devono aver violato le disposizioni sul monitoraggio fiscale nei periodi d’imposta nei quali essi erano residenti in Italia” (paragrafo 5 della circolare citata).

Peraltro, prassi concorde si registra anche da parte di Assonime, che nella circolare n. 60 del 18 dicembre 2001, ha ripreso quanto già detto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 99/2001, in merito al requisito soggettivo per l’adesione allo scudo fiscale previsto originariamente dal D.L. 350/2001, testo di legge al quale rimanda, fatte salve una serie di ulteriori disposizioni, l’articolo 6 del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27.

Alla luce di quanto detto, può sostenersi che i contribuenti che, similmente al noto sportivo del caso in esame, sono considerati residenti in qualità di cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta “black list”), ove aderiscano al regime di favore previsto dal cd. scudo fiscale, manifestando all’intermediario il proprio status di residente italiano con presentazione della cosiddetta “dichiarazione riservata”, rinunciano, in tal modo, alla possibilità di fornire la prova contraria di cui al citato comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR.

1 “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva” .(art. 7 comma 3 del d.p.r. 633/72)

2I destinatari del provvedimento sono individuati, dall’articolo 11, comma 1, lettera a), sia in caso di rimpatrio che di regolarizzazione, nelle persone fisiche, negli enti non commerciali, nelle società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si tratta, come già precisato, degli stessi soggetti interessati dalla normativa sul cosiddetto “monitoraggio fiscale”( paragrafo 1).

Lembo Maria

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