La reclusione 

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La reclusione o carcerazione è la privazione della libertà personale attraverso imprigionamento.

Si distingue dall’arresto per le motivazioni ma non negli effetti, consistendo entrambe nella privazione della libertà di movimento di un individuo.

La reclusione è di solito imposta dalle istituzioni negli ordinamenti giuridici, ma si ha anche al di fuori di questo contesto, come nel caso dei sequestri di persona, nel quale un individuo viene imprigionato da rapitori.

Indice

  1. La reclusione in Italia
  2. La reclusione e l’ergastolo
  3. La reclusione in cella di isolamento
  4. Volume consigliato

1. La reclusione in Italia

La reclusione è la pena prevista dall’articolo 23 del codice penale e consiste nella limitazione della libertà personale, da eseguirsi in carcere o in altro istituto deputato in regime di detenzione, quando una sentenza di condanna a pena detentiva per un delitto sia passata in giudicato e non sia stato possibile ottenere l’applicazione di misure alternative.

Il recluso ha l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

Il condannato che ha scontato almeno un anno della pena può essere ammesso al lavoro all’aperto.

La reclusione può, a determinate condizioni, tra le quali la disponibilità di un domicilio ritenuto idoneo, e su autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza, essere scontata anche in regime di detenzione domiciliare per condanne inferiori a due anni o in casi particolari a quattro anni, periodo che può essere anche la parte finale di una pena più lunga.

La reclusione può durare da un minimo di 15 giorni a 24 anni (art. 23, comma 1 Codice Penale) salvo quando previsto diversamente dalla legge.

2. La reclusione e l’ergastolo

La reclusione si distingue dalla pena dell’ergastolo la quale durata è per l’intera vita, pur essendo anch’esso la pena per un delitto.

La reclusione si distingue dall’arresto, che è la pena detentiva per una contravvenzione.

Si distingue anche dalla custodia cautelare in carcere, che è una misura cautelare e, pur consistendo in una limitazione della libertà personale identica a quella della reclusione, non presuppone un accertamento definitivo della responsabilità penale, ma esclusivamente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la pericolosità del soggetto sottoposto alla restrizione della libertà oppure il pericolo di fuga per sottrarsi agli effetti di una futura condanna penale.

3. La reclusione in cella di isolamento

Stati Uniti

Nella giurisprudenza statunitense la detenzione in cella di isolamento è ammessa nell’unico Stato della California e si può protrarre per periodi di più di dieci anni.

In molti altri Stati è stata bandita come forma di detenzione crudele e di tortura, contraria ai diritti umani, alla dignità della persona e al valore rieducativo della pena.

Specialmente se la cella è priva di finestre e illuminazione, di uno spazio e riscaldamento adeguati, e non sono previsti momenti da trascorrere in spazi aperti in presenza di altre persone, è noto e documentato clinicamente il rischio di crollo psicologico, specialmente per le persone incensurate durante i primi giorni di detenzione, con la comparsa di gravi forme di autolesionismo sino al suicidio, legate a sensi di colpa del detenuto, anche innocente, repressi e non relativi ai reati per i quali è stato condannato.

Secondo gli standard internazionali, la detenzione in cella di isolamento non si può protrarre per più di qualche mese, non per anni, e dovrebbe essere limitata ai reati più gravi, oppure agli unici casi nei quali il detenuto in cella doppia è in pericolo, o rappresenta un pericolo per gli altri detenuti.

Sia la detenzione in cella doppia sia in cella di isolamento presentano un profilo psico-fisico di rischi-benefici soggettivo e variabile da detenuto a detenuto, ragione per la quale, per garantire il valore rieducativo della pena, dovrebbero essere valutate misure di detenzione cautelari alternative, in particolare per detenuti in attesa o in pendenza di giudizio, per i quali vige la presunzione di innocenza, che imporrebbe in linea di principio il trattamento carcerario nella forma più leggera, priva sia di scopi rieducativi sia punitivi, non essendosi ancora accertata nessuna condotta penalmente rilevante, anche se spesso una simile misura viene applicata per evitare che il sospetto venga in contatto con altri coimputati per concordare versioni di comodo, o faccia pervenire messaggi all’esterno con altri detenuti e le persone che con gli stessi vengono a colloquio.

Italia

L’isolamento notturno è una modalità di detenzione non più obbligatoria (regolamento Ordinamento Penitenziario, art. 6, comma 2) per le tre pene principali: ergastolo, reclusione, arresto, mentre resta obbligatoria per gli indagati o gli imputati in custodia cautelare (art. 6, comma 4).

L’isolamento diurno e notturno, nonostante le sue implicazioni psico-fisiche sui detenuti, è disciplinato da un regolamento, non soggetto al vaglio della Corte Costituzionale, e dal codice penale (art. 72 c.p.), che è una legge ordinaria.

Non è previsto un termine massimo all’esecuzione di questa modalità detentiva, ma esclusivamente tre casi tassativi nei quali può essere disposta (art. 33 c.p.) in caso di malattia contagiosa, senza obbligo di ricovero dopo un determinato periodo di esecuzione, per ragioni disciplinari, senza una casistica “tipizzata”, a discrezione del Consiglio di Disciplina, quando il giudice ritenga che sussiste un pericolo concreto e attuale per l’acquisizione o genuinità della prova.

Secondo il codice penale, l’isolamento diurno è previsto per delitti dei quali uno preveda la pena dell’ergastolo e i restanti almeno 5 anni di reclusione.

È, almeno teoricamente, escluso l’isolamento diurno con funzioni di protezione quando esiste il pericolo di sopraffazioni o aggressioni degli altri compagni (ex-appartenenti alle forze dell’ordine, transessuali o omosessuali, condannati per violenza sessuale o pedofilia).

Secondo l’Ordinamento Penitenziario (art. 14, comma 2 e art. 32, comma 3), in questi casi si devono creare apposite sezioni detentive, diverse dalle celle di isolamento.

Il principio del valore rieducativo della pena tesa al reinserimento sociale, presuppone l’nserimento del condannato in una comunità più ampia, non necessariamente in cella che non sia di isolamento, ma almeno con una prevalenza dei momenti di vita in comune, lasciando la separazione coattiva con l’isolamento continuo (diurno e notturno) a una disciplina a carattere eccezionale e derogatorio, anche se spesso di fatto la condizione di sovraffollamento porta a un regime di semi-isolamento per l’impossibilità di seguire le attività di ogni detenuto e facilitare la sorveglianza.

Questo principio non si applica agli indagati e imputati in custodia cautelare, restando ignorato l’aspetto diverso delle conseguenze psico-fisiche della detenzione in isolamento anche esclusivamente notturno, che coinvolgono i detenuti incensurati, senza la necessità di produrre una documentazione clinica specifica, e del valore de facto maggiormente punitivo di questa forma di detenzione, che è deducibile nel codice penale che lo riserva come pena supplementare a coloro che sono condannati all’ergastolo.

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