La rapina

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La rapina nel diritto penale è il delitto previsto dall’articolo 628 del codice penale, che delinea due figure.

La rapina propria se la violenza è il mezzo per ottenere l’impossessamento e la rapina impropria se serve a mantenere il possesso oppure assicurare a sé o a altri l’impunità.

L’articolo 628 del codice penale rubricato “rapina” recita:

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona (581) o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite (112 n. 1)

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire (605, 613)

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa

3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

Indice

  1. Le Origini
  2. Le caratteristiche
  3. L’elemento soggettivo
  4. Il momento consumativo
  5. Il tentativo
  6. Le circostanze aggravanti

1. Le origini

Nel diritto romano un editto del pretore Lucullo (76 a.C.) istituì un’azione da esperire entro l’anno per il quadruplo del valore dei danni provocati e delle cose asportate in caso di rapina.

L’editto non era relativo esclusivamente ai bona vi rapta commessi da bande di schiavi, ma anche a coloro che avessero organizzato attruppamenti di uomini e a coloro che avessero istigato violenza, nonché alla persona singola che avesse direttamente commesso la rapina.

Autonoma configurazione ebbe così l’actio vi bonorum raptorum per il quadruplo entro l’anno, per il simplum dopo in ogni caso infamante, con Giustiniano diventa mista a un tempo.

Prima dell’editto del pretore non si trattava di un furtum manifestum, sicché dal punto di vista del furtum essa sarebbe stata perseguita con la pena del doppio.

Con l’editto luculliano la rapina fu sanzionata come il furtum manifestum.

2. Le caratteristiche

È un reato plurioffensivo perché vengono ad essere lesi sia l’incolumità personale sia l’integrita del patrimonio.

È un reato complesso ex art. 84 del codice penale nel quale elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art. 610 c.p.) che resta assorbita nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave come, ad esempio, le lesioni personali.

È un procedibile d’ufficio con arresto obbligatorio e per il quale è consentita l’applicazione della misura cautelare del fermo di indiziato di delitto.

3. L’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, vale a dire la coscienza e volontà del fatto tipico accompagnato dal fine di perseguire un ingiusto profitto, che ricorre ogni volta che la pretesa economica che il soggetto attivo persegue non riceva alcuna tutela da parte dell’ordinamento giuridico.

In caso contrario non si verrebbe a configurare il reato di rapina ma il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 del codice penale, vale a dire, violenza privata ex articolo 610 del codice penale.

4. Il momento consumativo

Il momento consumativo del reato è identificabile con quello dell’impossessamento del bene, che deve essere compiuto dal soggetto agente con le proprie mani, vale a dire, con atto materialmente rivolto a entrare nel possesso del bene oggetto del reato perché, se la cosa fosse semplicemente consegnata all’aggressore da parte del soggetto passivo questa dinamica potrebbe essere ricondotta all’estorsione, disciplinata dall’articolo 629 del codice penale.

Dottrina e giurisprudenza oggi dominanti ritengono che la differenza tra queste due figure di reato non risieda nelle modalità di consegna del bene, ma nel fatto che in capo alla vittima possa esistere una facoltà di scelta in merito alla stessa.

In particolare si avrà rapina e non estorsione se il soggetto passivo del reato si trovi nella piena soggezione del suo oppressore.

Soggezione che sfocerà in una impossibilità di scelta tra il male minacciato e la consegna della cosa.

5. Il tentativo

Il tentativo è configurabile in quelle ipotesi nelle quali nonostante si eserciti la violenza, non si riesce a impossessarsi della cosa mobile, oppure, se compiuta la sottrazione, si tenti di utilizzare violenza o intimidazione al fine di conseguire l’impunità.

La norma lascia trasparire due diverse forme di rapina, quella cosiddetta propria, nella quale la violenza o intimidazione precedano l’impossessamento e quella cosiddetta impropria, nella quale la violenza o minaccia siano successive all’impossessamento e siano finalizzate a conseguire l’impunità.

6. Le circostanze aggravanti

Se l’agente è membro di un’associazione di tipo mafioso la pena è aumentata al fine di reprimere il fenomeno della criminalità organizzata.

Il comma 3 dell’articolo 628 del codice penale, prevede circostanze aggravanti a effetto speciale.

La prima ipotesi, al n. 1 del comma 3, è relativa alla “violenza o minaccia commessa con armi”.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha sancito che il semplice utilizzo o porto di un’arma giocattolo, (priva del tappo rosso) assume rilevanza penale se con lo stesso si realizzi un reato del quale rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La seconda ipotesi si verifica quando la violenza o intimidazione è “commessa da persona travisata”.

L’ultima delle ipotesi è quella della “violenza o intimidazione commessa da più persone riunite”.

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