La questione di genere tra Costituzione, legislazione e religione

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1. Profilo internazionale: la dignità

In un periodo in cui si parla tanto di questione di genere e di carta dei diritti in ogni settore (fra le tante, Carta dei diritti del bambino in vacanza, Carta dei diritti del bambino in ospedale, Carta dei diritti del bambino all’arte e alla cultura), un testo negletto o del tutto ignorato dai soggetti obbligati, dalla famiglia alla comunità (art. 1), è la “Carta dei diritti della bambina”.

La Carta è stata approvata al IX Congresso della Federazione Europea BPW (Business Professional Women) tenutosi in Islanda nel 1997, organizzato dall’International Federation of Business and Professional Women (IFBP), ONG che collabora, fra le altre, con l’ONU, l’UNESCO e l’UNICEF.

Questo documento, “regionale” e non obbligatorio, è stato redatto in maniera “embrionale” con l’intento di tradurre al femminile i principali diritti stabiliti nella Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia del 1989, soprattutto per dare seguito agli impegni assunti a conclusione della Quarta Conferenza Mondiale sulle donne organizzata dalle Nazioni Unite nel settembre del 1995 a Pechino.

Anche se con un esiguo articolato (solo nove articoli), la Carta ha una sua portata innovativa, infatti si distingue dalla Convenzione di New York soprattutto per la sua incisività (si noti l’aggettivazione nella Carta).

Rilevante è l’art. 1 in cui si parla di “rispetto” (dal latino respicere, rivolger l’attenzione, aver riguardo, prender cura) che sembra direttamente collegato in una struttura circolare con l’art. 9, in cui è contenuta l’unica proposizione in negativo, “non essere bersaglio della pubblicità per l’apologia”. La bambina è considerata nella sua integrità (basti pensare all’art. 5 in cui si parla di formazione in materia economica e politica) e non solo nel suo aspetto o in una parte del corpo da salvaguardare.

La Carta ha, dunque, una grossa valenza pedagogica e andragogica, poiché fa comprendere che come la protezione deve essere assoluta (dall’art. 2 della Carta) così anche la prevenzione, primaria, secondaria e terziaria. Per cui, di converso, forme di repressione, come la castrazione chimica applicata in alcuni Paesi, non sono condivisibili perché la violenza non riguarda solo i mezzi con cui è perpetrata ma è uno stato che coinvolge tutta la persona del reo con conseguenze su tutta la persona della vittima.

 

 

2. Profilo costituzionale: la maternità

Oltre ad essere una trascrizione al femminile della Convenzione Internazionale, la sopraccitata Carta è anche una trasposizione, per la donna in età evolutiva, di quanto già previsto nella nostra Costituzione, in cui gli articoli che si riferiscono espressamente al sesso femminile sono: art. 3 comma 1 uguaglianza formale, art. 31 comma 2 tutela della maternità, art. 37 comma 1 tutela del lavoro, art. 48 comma 1 diritto di voto, art. 51 comma 1 facoltà di carriera pubblica e politica.

Nell’art. 3 il termine “sesso” è anteposto a tutti gli altri requisiti personali per sottolineare l’importanza della dimensione sessuale, che è una componente dell’identità, uno dei primi diritti fondamentali della persona (si parla, a tale proposito, di identità sessuale ed ora anche di identità di genere), da cui discende la necessità dell’educazione sessuale, intesa non come educazione al sesso, ma alla propria ed altrui corporeità (e non meramente al corpo), alla conoscenza, al confronto e alla comunicazione con l’altro sesso (educazione sentimentale; è questo il primo significato della sensibilizzazione tanto citata, anche nelle leggi, per esempio art. 3 lettera b L. 7/2006). In tal modo l’educazione sessuale diviene educazione alla salute e alla vita; educare alla salute e alla vita significa educare al rispetto della persona umana che vale per se stessa e non è caratterizzata solo dalla sua fisicità e dalle sue capacità, ma anche dalla sua vulnerabilità, dai suoi limiti e dalla sua apertura alla reciprocità e al dono di sé. In questo conta molto il rapporto tra i genitori e con i genitori e per le bambine la figura paterna, sempre più evocata e determinante soprattutto in certe culture (come si ricava dalla letteratura specialistica e non[1]). I primi destinatari dell’educazione sessuale, come sopra intesa, dovrebbero essere gli adulti visto che quotidianamente attraverso i mass media fanno una continua apologia di un’immagine distorta del sesso bersagliando i minori (parafrasando l’art. 9 della Carta dei diritti della bambina); d’altronde nell’art. 24 lettera f della Convenzione di New York si richiede espressamente l’“educazione dei genitori”. Oltre all’educazione sessuale è importante la tutela sessuale che ha fatto intervenire più volte il legislatore, fino alla recente introduzione del reato di stalking (atti persecutori, art. 612 bis cod. pen., introdotto dal decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, cosiddetto “decreto sicurezza”, convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38).

Nell’art. 37 significative sono le locuzioni “essenziale funzione familiare” e “speciale adeguata protezione”. La prima espressione richiama all’unicità e insostituibilità della maternità che non è solo fare figli, ma fare i figli, nel senso che ai figli non si dà solo la vita ma anche gli strumenti per la vita. E’ questo il significato di mantenimento, educazione e istruzione, compiti anche del padre ma con modalità affettive e psicologiche diverse. Infatti, “madre” e “padre” (e ancor di più mamma e papà) sono voci onomatopeiche, ma con significati diversi: la madre è colei che nutre, il padre colui che nutre, protegge, difende, quindi procura il cibo, ha rapporti con l’esterno. Non a caso gli etologi riportano l’esempio dell’organizzazione della vita degli elefanti basata su una società matriarcale, in cui i maschi hanno il compito di difendere il branco e le femmine quello di guidare i piccoli.

Purtroppo nelle famiglie odierne, anche in seguito al diverso ruolo sociale delle donne, si è “persa la bussola” con una confusione o sovrapposizione di competenze genitoriali (locuzione da preferirsi, forse, rispetto a quella di ruoli genitoriali perché più confacente a quella di compiti della famiglia di cui all’art. 31 comma 1 Cost.), tanto che tra le varie figure di sostegno della genitorialità e della famiglia vi è anche quella dell’orientatore familiare.

Da osservare, inoltre, che l’”essenziale funzione familiare” della donna è richiamata nel contesto lavorativo per raccordarla con l’alta funzione del lavoro “progresso materiale o spirituale della società”. A ragione, pertanto, si può parlare di funzione sociale della famiglia, ed in particolare della maternità, ratio che ha prodotto la legislazione a tutela della donna lavoratrice non sempre, però, seguita da interventi altrettanto adeguati o concreti, basti pensare all’esiguità degli asili aziendali e in genere degli asili-nido, soprattutto al Sud.

Per quanto concerne, poi, l’espressione “protezione” (usata anche nell’art. 2 della Carta dei diritti della bambina), questa deve far riflettere in un tempo in cui si preferisce o si deve parlare di prevenzione o promozione dei diritti della donna. Mentre altrove il Costituente ha usato verbi come “favorire”, “promuovere”, o altri, nell’art. 37 ha scritto “assicurare…protezione” proprio per indicare una situazione giuridica attiva già piena che va difesa, tenendo conto del significato etimologico di “proteggere” (verbo scelto dal Costituente anche nell’art. 31 comma 2). Parlare, invece, di ”piena promozione dei diritti della donna” – sulla base del significato etimologico di promuovere che è “conferire grado o dignità maggiore a qualcosa” – confermerebbe che la donna dovrebbe ancora maturare i propri diritti.

La protezione, oltre ad essere una funzione dello Stato, nella famiglia è anche una delle tipiche funzioni della paternità introdotta giustamente dal Costituente nell’art. 30, il quale può essere ritenuto il fondamento della genitorialità che, se vissuta autenticamente, non ha bisogno di essere definita bigenitorialità o cogenitorialità. La maternità, sin dal concepimento ed in ogni momento dalla vita familiare a quella lavorativa, deve essere accompagnata dalla paternità[2]; da qui vari istituti importanti come quello dell’affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei coniugi e quello dei congedi parentali.

A coronamento di questo “pentalogo” di articoli summenzionati vanno ricordati anche i due articoli in cui si parla di persona umana, l’art. 3 comma 2 in materia di uguaglianza sostanziale e l’art. 32 comma 2 in materia di salute, i due ambiti in cui è maggiormente intervenuto il legislatore.

 

 

3. Profilo legislativo: la parità

Infatti, dagli anni ’70, in cui c’è stata una vasta legislazione a tutela delle donne soprattutto in materia dei cosiddetti diritti sociali, l’attenzione del legislatore nei confronti delle donne è stata sempre alta e si è intensificata in quest’ultimo decennio. Tra le ultime leggi da ricordare la legge 9 gennaio 2006 n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. Mediante un’interpretazione sistematico-evolutiva di questa legge ed in particolare tenendo presente il significato estensivo di mutilazione e leggendo nel testo il continuo riferimento ai diritti fondamentali della persona (in particolare l’integrità della persona e la salute) e l’art. 6 che, introducendo l’art. 583 bis cod. pen., usa espressioni quali “menomare le funzioni sessuali” (e quindi la femminilità) e “una malattia nel corpo o nella mente” (si noti che il legislatore ha usato la preposizione “nel” e non “del”), si può dire che è mutilante ogni atto o fatto che non consenta alla donna o alla bambina di essere tale. Anche l’eccesso di protezione, legislativa e non, può essere discriminante e, pertanto, mutilante; non a caso il Costituente parla di “speciale adeguata protezione” (art. 37 Cost.), “speciale” perché non può prescindere da un’attenta analisi delle peculiarità femminili ma al tempo stesso “adeguata”. Pertanto si dovrà arrivare a delle tutele più contestualizzate che non abbiano come presupposto l’essere donna, ma che abbiano riferimento al ruolo concretamente scelto dalla donna nella sua attività e nel suo collocamento nella società[3].

Per aversi una concreta parità ed un’effettiva tutela sociale occorre che quanto stabilito dalla legge 7/2006, attività di promozione e coordinamento, campagne informative, formazione del personale sanitario (per esempio, allo stato attuale, manca un protocollo generale per il triage di pronto soccorso per i casi di violenza sessuale), programmi di cooperazione internazionale, si estenda ad ogni campo e non solo al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, sino a che il rispetto della donna divenga patrimonio culturale e non più mera previsione legislativa (come addirittura si voleva fare imponendo per legge la cosiddetta quota rosa nelle elezioni politiche o nei vertici delle istituzioni e delle aziende).

 

 

4. Profilo cristiano: la libertà

Quanto esaminato nei paragrafi precedenti può essere letto come la giuridicizzazione del rispetto della dignità della donna, d’ogni età e in ogni condizione, valore riconosciuto per primo, duemila anni fa, da Gesù.

Tra i numerosi episodi evangelici al femminile (ragione per cui alcuni parlano di “Vangeli in rosa”), uno dei più significativi è quello (Vangelo di Luca, cap. 10, vv. 38 – 42) in cui si narra delle due sorelle di Betania, Marta e Maria, l’una “tutta presa dai molti servizi” e l’altra intenta ad ascoltare Gesù.

Al di là dell’interpretazione teologica, questo brano è rilevante perché supera la sempre più avvertita inconciliabilità delle attività femminili, o casa o carriera, evidenziando l’importanza per la donna di avere una vita culturale e relazionale e la necessità di coniugare il tempo di vita e di lavoro (come previsto nel decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” che, a sua volta, rimanda alla legge 8 marzo 2000 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, in particolare all’art. 9).

Se in questo brano emerge la “libertà di fare” per la donna, o in generale la “libertà di”, in altri episodi evangelici echeggia la “libertà di essere” e quindi la “libertà da”, come per esempio nel miracolo all’emorroissa (Vangelo di Marco, cap. 5, vv. 25 – 34) o nel perdono alla donna adultera (Vangelo di Giovanni, cap. 8, vv. 1 – 11).

Dalla lettura di questi passi evangelici si potrebbe affermare, pertanto, che per tutti, ma in particolare per le donne, come deve esistere la libertà di religione così l’esperienza religiosa dovrebbe essere fonte di libertà, in altre parole dovrebbe favorire il processo di crescita, emancipazione, formazione della persona[4].

Su tutte, però, nei Vangeli primeggia la figura di Maria[5], esempio di libertà (sia per la sua libertà di rispondere sì o no all’annuncio della nascita di Gesù, sia per la libertà riconosciuta al progetto di vita di Gesù), responsabilità, femminilità (Gesù stesso la chiama “donna”), sponsalità, maternità (da quella biologica a quella allargata a figli non suoi; Vangelo di Giovanni, cap. 19, vv. 26 – 27).

Come Maria, la donna (dal latino domina, padrona di casa, signora) dovrebbe essere o tornare ad essere “padrona” della propria vita e consapevole di essere padrona della nuova vita.

Con questo processo di acquisizione di consapevolezza, non solo da parte della donna ma anche di chi la circonda (i soggetti richiamati nell’art. 1 della Carta dei diritti della bambina), si rende concreto quell’empowerment, che, insieme a mainstreaming (di cui non esiste una precisa traduzione giuridica), è stata una parola chiave della Conferenza Mondiale di Pechino.

 

 

Dott.ssa Margherita Marzario

 


[1]  Fra i tanti, Lilli Gruber, Figlie dell’Islam, Rizzoli, Milano 2007, cap. 12 “In nome del padre”, pp. 140-151; AA. VV., Di padre in padre. I tempi della paternità, La Meridiana, Molfetta 2008.

[2] Cfr. Giovanni Cucci, Il padre, figura decisiva nella vita di fede in La civiltà cattolica, n. 3818 del 18 luglio 2009, pp. 118-127.

[3] Cfr. “Il problema degli effetti discriminatori dell’eccesso di tutela” di Giulio Prosperetti in AA.VV. La tutela della salute della donna nel mondo del lavoro, FrancoAngeli, Milano 2007.

 

[4] Cfr. Giovanni Cucci, Esperienza religiosa e psicologica, Elledici, Torino 2009.

[5] Angelo Scola, Maria, la donna, Cantagalli Edizioni, Siena 2009.

Dott.ssa Marzario Margherita

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