La prova tv nel Codice di Giustizia Sportiva

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La prova tv (riprese televisive) rappresenta un mezzo istruttorio a disposizione degli Organi di Giustizia Sportiva che è disciplinato dall’art. 35 (“mezzi di prova e formalità procedurali”) del Codice di Giustizia Sportiva (per brevità C.G.S.).

In particolare la prova televisiva soggiace a talune limitazioni circa il suo utilizzo proprio al fine di evitare di compiere ingerenze nelle decisioni tecniche assunte dall’arbitro, e quindi di entrare a gamba tesa in situazioni e/o valutazioni che competono esclusivamente al direttore di gara.

Il Legislatore Sportivo, con siffatto istituto, ha voluto evitare che determinati comportamenti, disciplinarmente rilevanti per l’Ordinamento Sportivo avvenuti nel campo di gioco e all’interno dell’impianto sportivo, potessero rimanere impuniti perché non visti dal giudice di gara o dai suoi assistenti.

Gli Organi della Giustizia Sportiva hanno la facoltà di utilizzare, al solo fine dell’irrogazioni di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

Oltre all’ipotesi su indicate, il C.G.S. ha previsto tassativamente altre tre circostanze, tutte tipizzate, che consentono al Giudice Sportivo di utilizzare – in presenza di determinate condizioni come mezzo di prova – le immagini sottoposte alla sua attenzione, e che hanno come aspetto dominante fatti non visti dal direttore di gara.

Il comma 1.3) dell’art.35 del C.G.S. ha stabilito che nelle gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressioni blasfeme, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice Sportivo Nazionale riservata segnalazione entro le ore 16,00 del giorno feriale successivo a quello della gara.

Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno la facoltà di depositare, presso l’ufficio del Giudice Sportivo, una richiesta per l’esame dei filmati di documentata provenienza.

Con le stesse modalità e termini, la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice Sportivo Nazionale l’esame dei filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro.

In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.

Mentre per le gare della Lega Pro, della L.N.D., il Legislatore Sportivo ha previsto l’uso della prova televisiva limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema.

In particolare, costituiscono condotte gravemente antisportive: 1) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; 2) la evidente simulazione che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario; 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; 4)l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano.

Costituisce invece condotta violenta: il carattere intenzionale e violento del gesto, l’aver impresso una particolare forza e l’aver procurato una lesione all’integrità fisica dell’avversario.

Il Giudice Sportivo, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte della Procura Federale e prima di acquisire le immagini, è tenuto ad interpellare preliminarmente il direttore di gara della partita interessata dal comportamento segnalato tramite prova tv, allo scopo di verificare che il predetto comportamento – su cui egli non ha preso provvedimenti – è stato dallo stesso arbitro o dai suoi assistenti visto; se la condotta del calciatore è stata notata dal direttore di gara, la prova tv sarà considerata inammissibile, diversamente sarà suscettibile di apprezzamento e di considerazione dal parte del Giudice Sportivo che provvederà ad infliggere la misura disciplinare prevista dall’art.19 C.G.S.

In un caso storico, la valutazione delle prova televisiva non è stata esaminata dal Giudice Sportivo, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Fiorentina contro la squalifica inflitta a un proprio giocatore a seguito dell’espulsione subita contro il Napoli, per un secondo cartellino giallo legato a una simulazione (commessa in area di rigore avversaria dal calciatore della Fiorentina) ritenuta inesistente dalla società Toscana, circostanza che sarebbe stata comprovata dalle riprese televisive allegate dalla reclamante.  

La fattispecie in commento e le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo sono interessanti perché le immagini allegate dalla società di calcio (una sorta di prova tv inversa) erano finalizzate ad ottenere l’annullamento del provvedimento disciplinare comminato dal direttore di gara, e dunque interferivano con la decisione tecnica.

Il Giudice Sportivo nel motivare le proprio ragioni – successivamente confermate anche dall’allora Corte di Giustizia Sportiva  – così scriveva: “premesso che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’Arbitro”, con la precisazione (ibidem, nn. 1 e 2) che non ogni simulazione costituisce una “condotta gravemente antisportiva”, ma soltanto quella da cui scaturisce l’assegnazione di un calcio di rigore ovvero che determina l’espulsione “diretta” del calciatore avversario. L’evidente tassatività di tale elencazione esclude che il Giudice sportivo possa estendere in via analogica l’utilizzabilità della “prova televisiva” ad una fattispecie, quale quella in esame, carente dei presupposti normativi in quanto concretatasi in una “semplice” ammonizione, da cui è derivato il provvedimento di espulsione non quale conseguenza “diretta”, ma per effetto di una precedente analoga sanzione. In tal senso questo Ufficio ha già deliberato con C.U. n. 60 del 26 settembre 2006 (calciatore Franco Brienza), mentre il provvedimento adottato con C.U. n. 53 del 21 settembre 2006 (calciatori Luca Toni e Massimo Paci), richiamato dalla soc. Fiorentina, deve ritenersi non conferente in quanto aveva per oggetto una segnalata simulazione da cui era conseguita un’espulsione “diretta” per “condotta violenta”. Ma la società richiedente invita “a non fermarsi dinanzi al mero dato letterale della norma” estendendo, in nome di un principio generale di equità, l’ammissibilità della “prova televisiva” all’ipotesi di una simulazione erroneamente ritenuta dall’Arbitro che, al contrario, avrebbe  dovuto assegnare un calcio di rigore a favore della squadra del calciatore ammonito e quindi espulso “non” direttamente. Invito che non può essere accolto in quanto, in tal modo, il Giudice non solo si sostituirebbe al Legislatore, ma travalicherebbe anche i limiti della fondamentale insindacabilità dei provvedimenti tecnici adottati dall’Arbitro sul terreno di giuoco, dando per scontata, nell’ipotesi in esame, l’assegnazione di un calcio di rigore, con una valutazione di competenza esclusiva del Direttore di gara.

Al di là dei richiami storici, la prova televisiva è tornata recentemente alla ribalta a causa delle recenti polemiche legate a taluni episodi (vedi Sarri vs Mancini, oppure De Rossi vs Mandzukic) avvenuti nel campo di giuoco durante la partita di calcio, e all’impossibilità da parte degli organi della Giustizia Sportiva – in primis la Procura Federale – di assumere gli opportuni provvedimenti disciplinari in virtù delle limitazioni attualmente in vigore in tema di prova tv.

 Il presidente della F.I.G.C. si è impegnato a rivedere la normativa in esame, nell’ottica di un ampliamento delle ipotesi di utilizzo della prova tv, estendendone l’ammissibilità anche in caso di uso di espressioni discriminatorie; la predetta riforma  sarà in vigore a partire dalla prossima stagione sportiva.

L’istituto della prova tv è stato recentemente al centro di una decisione assunta dalla Corte Sportiva D’Appello.

L’organo di secondo grado della F.I.G.C. è stato chiamato ad esaminare e a decidere una questione che riguardava non solo l’ammissibilità della prova televisiva, ma che evidenziava il potere del Giudice Sportivo di riqualificare un comportamento segnalato dalla Procura Federale, tramite prova Tv e ritenuto disciplinarmente rilevante.

Al termine della partita del campionato cadetto Crotone – Cesena, la Procura Federale con riservata segnalazione, evidenziava al Giudice Sportivo Nazionale della Lega di Serie B, la condotta antisportiva tenuta dal calciatore – tesserato Perico non sanzionata dal direttore di gara e di conseguenza chiedeva l’irrogazione della misura disciplinare a carico del calciatore romagnolo, reo di aver posto in essere un comportamento contrario all’Ordinamento Sportivo.

Il Giudice Sportivo, dopo aver acquisito le immagini, riteneva inammissibile prova televisiva in quanto la condotta segnalata non si identificava in nessuna delle quattro ipotesi di condotta antisportiva tassativamente elencate dall’art.35 c. 1.3 C.G.S.; la Procura Federale si rivolgeva alla Corte Sportiva D’Appello al fine di ottenere una riforma del provvedimento impugnato, motivando le proprie ragioni sul fatto che il Giudice Sportivo non era vincolato alle contestazioni della Procura, in quanto egli aveva il potere e la facoltà riqualificare il comportamento lesivo segnalato, valutando la possibilità di considerare oltre “la condotta antisportiva” anche quella “violenta” in luogo della prima.

La Corte Sportiva D’Appello, con la decisione contenute nel C.U. n.73/CSA (2015/2016) accoglieva le ragioni della Procura Federale motivando così il provvedimento: “la Corte, in primo luogo, ritiene che il Giudice Sportivo, indipendentemente dalla natura formale della contestazione segnalata da parte della Procura Federale, è legittimato a valutare e riqualificare l’episodio contestato. Ciò nei limiti in cui un determinato “fatto” – come accade nel caso di specie – possa essere qualificato in diversi modi e, quindi, essere inquadrato in differenti fattispecie. La Corte, alla luce della valutazione delle immagini relative alla condotta del calciatore Perico, ritiene, quindi, necessario che il Giudice Sportivo esamini nuovamente la fattispecie in questione anche sotto l’aspetto della possibile qualificazione dell’episodio quale condotta violenta”.

All’esito della motivazione, la Corte rimetteva gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B per le conseguenti valutazioni di competenza.

Lanzalonga Fabrizio

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