La procedura ristretta indetta dall’amministrazione è informata ai principi della pubblicità e della selezione comparativa

Lazzini Sonia 03/02/11
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La mera gratuità finanziaria non vale ad assorbire tutte le possibili ragioni di interesse pubblico che inducano, invece, a preferire di esperire una pubblica gara

rientrando siffatta facoltà nella discrezionalità dell’amministrazione che può esser sindacata solo nell’emersione di macroscopici profili di irragionevolezza ed illogicità che nella specie non si ravvisano

la procedura ristretta indetta dall’amministrazione è informata ai principi della pubblicità e della selezione comparativa, essendo previsti unicità del termine finale di partecipazione, requisiti di ammissione, pubblicità, garanzie, cause di esclusione e quant’altro connota le ordinarie procedure ad evidenza pubblica

la questione di diritto da risolvere consiste nell’ammissibilità del sindacato giurisdizionale e nella libertà o meno dell’Amministrazione di indire una gara a fronte dell’offerta di un privato di fornire il medesimo bene in condizioni di sostanziale gratuità;

qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

il gravame, in disparte le questioni di rito, non risulta assistito da sufficiente fumus di fondatezza;

rammentato che per principio generale l’ affidamento in concessione di pubblici servizi a trattativa privata, in assenza di specifiche e motivate ragioni che sconsiglino l’utilizzo di procedure concorsuali (T.A.R. Lazio – Latina, 17 gennaio 2000 , n. 1) e che si è affermato che “Anche dopo aver deliberato di ricorrere alla trattativa privata, la p.a. può sempre decidere di non dare corso all’affidamento dell’appalto al concorrente prescelto, non potendosi configurare la sussistenza di un obbligo di conclusione del contratto. La p.a. può decidere, invece, di iniziare una nuova procedura di affidamento ovvero di abbandonare definitivamente l’intenzione di stipulare il contratto, senza che, peraltro, sia necessaria l’esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse a giustificazione dell’opzione” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 4 maggio 2010 , n. 9354), essendosi addirittura precisato che la libertà di scelta dell’Amministrazione non viene meno neanche nel caso in cui una prima precedente gara sia andata deserta: “una volta andata deserta la gara (comunitaria) bandita sussiste il principio della sostanziale libertà di scelta dell’Amministrazione, in ordine alla modalità di affidamento del servizio, dall’esperimento di una nuova procedura di appalto, alla trattativa privata, all’affidamento in house”(T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 28 ottobre 2009, n. 1780);

ricordato, infatti, che il principio generale vigente in materia di contrattualistica pubblica è quello concorsuale, come precisato dal Giudice d’appello, secondo cui “in materia di appalti di lavori, servizi e forniture la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione mediante trattativa privata (diretta o previa gara informale o indagine di mercato) è sistema eccezionale, derogatorio della ordinaria procedura selettiva di evidenza pubblica, e comporta in ogni caso l’obbligo per la stessa amministrazione di una motivazione congrua e dettagliata, che giustifichi il ricorso a tale sistema” (Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2007 , n. 6797);

tenuto conto, al riguardo, che la procedura ristretta indetta dall’amministrazione è informata ai principi della pubblicità e della selezione comparativa, essendo previsti unicità del termine finale di partecipazione, requisiti di ammissione, pubblicità, garanzie, cause di esclusione e quant’altro connota le ordinarie procedure ad evidenza pubblica (bando di gara agli atti, doc. 6 P.A.);

reputato pertanto il gravame, in disparte le questioni di rito, non assistito da sufficiente fumus di fondatezza;

riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4385 del 3 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

 

N. 04385/2010 REG.SEN.

N. 01273/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2010, proposto da:***

contro***

per l’annullamento***

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Caluso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 il Referendario Avv.. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso in fatto che il Comune intimato intende approvvigionarsi di un campo fotovoltaico in leasing ed ha a tal fine indetto una procedura negoziata per l’importo di € 3.960.000 con avviso pubblicato sul foglio inserzioni della G.U.R.I., mentre la ricorrente associazione di volontariato aveva precedentemente offerto all’Ente di realizzare lo stesso manufatto in condizioni di sostanziale gratuità ed oggi impugna la decisione del Comune di aver indetto la procedura in controversia senza previamente evadere la richiesta della deducente stessa, avendo, anzi parallelamente impugnato il silenzio serbato sul punto dal Comune intimato;

ritenuto che si possa prescindere dal vaglio delle pur rilevanti eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del gravame sollevate dalla difesa comunale, stante l’infondatezza nel merito del ricorso che ne suggerisce la definizione con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso dato alle parti costituite;

posto che la questione di diritto da risolvere consiste nell’ammissibilità del sindacato giurisdizionale e nella libertà o meno dell’Amministrazione di indire una gara a fronte dell’offerta di un privato di fornire il medesimo bene in condizioni di sostanziale gratuità;

ritenuto, al riguardo, che la mera gratuità finanziaria non vale ad assorbire tutte le possibili ragioni di interesse pubblico che inducano, invece, a preferire di esperire una pubblica gara, rientrando siffatta facoltà nella discrezionalità dell’amministrazione che può esser sindacata solo nell’emersione di macroscopici profili di irragionevolezza ed illogicità che nella specie non si ravvisano;

rammentato che per principio generale l’ affidamento in concessione di pubblici servizi a trattativa privata, in assenza di specifiche e motivate ragioni che sconsiglino l’utilizzo di procedure concorsuali (T.A.R. Lazio – Latina, 17 gennaio 2000 , n. 1) e che si è affermato che “Anche dopo aver deliberato di ricorrere alla trattativa privata, la p.a. può sempre decidere di non dare corso all’affidamento dell’appalto al concorrente prescelto, non potendosi configurare la sussistenza di un obbligo di conclusione del contratto. La p.a. può decidere, invece, di iniziare una nuova procedura di affidamento ovvero di abbandonare definitivamente l’intenzione di stipulare il contratto, senza che, peraltro, sia necessaria l’esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse a giustificazione dell’opzione” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 4 maggio 2010 , n. 9354), essendosi addirittura precisato che la libertà di scelta dell’Amministrazione non viene meno neanche nel caso in cui una prima precedente gara sia andata deserta: “una volta andata deserta la gara (comunitaria) bandita sussiste il principio della sostanziale libertà di scelta dell’Amministrazione, in ordine alla modalità di affidamento del servizio, dall’esperimento di una nuova procedura di appalto, alla trattativa privata, all’affidamento in house”(T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 28 ottobre 2009, n. 1780);

ricordato, infatti, che il principio generale vigente in materia di contrattualistica pubblica è quello concorsuale, come precisato dal Giudice d’appello, secondo cui “in materia di appalti di lavori, servizi e forniture la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione mediante trattativa privata (diretta o previa gara informale o indagine di mercato) è sistema eccezionale, derogatorio della ordinaria procedura selettiva di evidenza pubblica, e comporta in ogni caso l’obbligo per la stessa amministrazione di una motivazione congrua e dettagliata, che giustifichi il ricorso a tale sistema” (Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2007 , n. 6797);

tenuto conto, al riguardo, che la procedura ristretta indetta dall’amministrazione è informata ai principi della pubblicità e della selezione comparativa, essendo previsti unicità del termine finale di partecipazione, requisiti di ammissione, pubblicità, garanzie, cause di esclusione e quant’altro connota le ordinarie procedure ad evidenza pubblica (bando di gara agli atti, doc. 6 P.A.);

reputato pertanto il gravame, in disparte le questioni di rito, non assistito da sufficiente fumus di fondatezza;

valutato che le spese della presente fase possono essere compensate per eque ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei Magistrati:

 

**************, Presidente

************, Primo Referendario

****************, Referendario, Estensore

 

L’ESTENSORE      IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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