La procedura di concordato preventivo preclude la partecipazione alle gare d’appalto ai soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un

Lazzini Sonia 24/02/11
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La procedura di concordato preventivo preclude la partecipazione alle gare d’appalto ai soggetti “che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”.

Per stabilire il momento in cui possa ritenersi che una procedura concorsuale sia “in corso”, non può ritenersi sufficiente la mera presentazione di un’istanza creditoria – che potrebbe essere proposta strumentalmente o, comunque, infondatamente- ma occorre, quanto meno, un pronunciamento istruttorio del giudice che accerti oggettivamente lo stato di insolvenza dell’impresa (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 8.6.1999 n.516).

Nel caso di concordato preventivo, la procedura inizia con l’emissione del decreto del Tribunale che, ai sensi dell’art. 163 del R.D. 16/3/1942 n. 267 (cosiddetta “legge fallimentare”) e succ. modificazioni, la dichiara aperta e nomina il giudice delegato ed il commissario giudiziale (cfr.: Cass. Civ. I Sez., 23/7/1994 n.6870; Cass. Pen. Sez. III, 10.6.1997 n. 8002).

Tuttavia, anche a voler fare riferimento alla data di presentazione dell’istanza, in considerazione del fatto che è lo stesso imprenditore a chiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, con una condotta che ben può ritenersi confessoria della consapevolezza del proprio stato di dissesto, nella specie, la data di presentazione dell’istanza, da parte della “BETA & ******”, risulta essere quella del 4.1.2010, certamente successiva alla sua uscita dalla compagine del “Consorzio Stabile controinteressato spa”, avvenuta con atto del 22.12.2009 e resa nota alla stazione appaltante.

Nel caso di specie, con scrittura privata autenticata del 22.12.2009, la “Delta & ******” ha ceduto all’impresa “Gamma Costruzioni srl”: a) la quota di partecipazione al Consorzio Stabile Olimpia; b) il ramo di azienda relativo all’esecuzione di commesse pubbliche; c) i correlati requisiti di qualificazione SOA.

Conseguentemente, risultando documentalmente comprovato che la situazione a carico della “BETA & *********” si era prodotta allorquando essa era già fuori dalla compagine del “Consorzio ************************* spa”, avendo ceduto il ramo d’azienda ed i correlati requisiti di qualificazione SOA alla “Gamma Costruzioni s.r.l.”, si può ritenere che, nella specie, non risulta essersi verificata la dedotta perdita del requisito della insussistenza dello stato di liquidazione, per l’attestazione della qualificazione delle imprese partecipanti, necessaria ai sensi dell’articolo 17, lettere g) e h) del D.P.R. del 25 gennaio 2000 numero 34, che regolamenta il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art.8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2872 del 6 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzar

 

N. 02872/2010 REG.SEN.

N. 00688/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 688 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da ***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

– del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta, indetta dalla Provincia di Cosenza per l’affidamento dei “lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza-Sibari – tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita ****** e la SS. 106 bis”, disposta con ********* n. 1435 del 28.4.2010 in favore del RTI tra il deducente Consorzio Stabile Controinteressata e la Controinteressata s.p.s.;

1) i verbali di gara del 20 novembre 2009 (prima seduta), 27 novembre 2009 (seconda seduta), 22 dicembre 2009 (terza seduta), 30 dicembre 2009 (quarta seduta), 15 gennaio 2010 (quinta seduta), 25 gennaio 2010 (sesta seduta), 27 gennaio 2010 (settima seduta), 24 febbraio 2010 (ottava seduta), 2 marzo 2010 (nona seduta), 5 marzo 2010 (decima seduta), 6 marzo 2010 (undicesima seduta), 9 marzo 2010 (dodicesima seduta), 17 marzo 2010 (tredicesima seduta), 19 marzo 2010 (quattordicesima seduta), 25 marzo 2010 (quindicesima seduta);

2) la nota del 26 marzo 2010 con cui la Commissione ha comunicato la graduatoria provvisoria e l’avvio del procedimento di congruità ai sensi dell’articolo 88 del decreto legislativo 163/2006;

3) il verbale del 27 aprile 2010 (sedicesima seduta), col quale la Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente all’ATI Consorzio Stabile Controinteressata- Controinteressata SPA i “lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza – Sibari”;

4) le non meglio conosciute note, tutte citate nel verbale del 27 aprile 2010 (sedicesima seduta), con cui la Commissione ha chiesto all’ATI Consorzio Stabile Controinteressata: a) il 25 marzo 2010 la documentazione giustificativa ai sensi dell’articolo 88 del decreto legislativo 163/2006; b) il 16 aprile 2010 ulteriore documentazione in ordine alla composizione dell’offerta ed a tutti gli elementi costitutivi della stessa; il 19 aprile 2010 di presentarsi il successivo 21 aprile 2010 presso la Provincia di Cosenza per l’incontro in contraddittorio coi rappresentanti legali;

5) la nota del 29 aprile 2010 con cui la Commissione ha comunicato l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI Consorzio Stabile Controinteressata- Controinteressata SPA, avendo ritenuto congrua “nel suo complesso” la sua offerta;

6) la nota del 3 maggio 2010 e la non meglio conosciuta determina dirigenziale del 28 aprile 2010 numero 1435 da essa richiamata, con cui il dirigente della Provincia di Cosenza – Settore Progettazione e Gestione Nuove Opere ha comunicato all’ATI ricorrente che con la determina medesima i lavori in questione sono stati definitivamente aggiudicati all’ATI Consorzio Stabile Controinteressata- Controinteressata SPA (e che l’ATI ricorrente è risultata seconda classificata);

7) ogni altro atto o provvedimento della procedura di gara, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (ivi espressamente compreso lo stesso bando e capitolato speciale nelle parti di interesse e di seguito indicate, nonché: a.- i non meglio conosciuti atti e verbali relativi alle sedute riservate, in cui la Commissione ha esaminato le offerte tecniche dei concorrenti attribuendo i relativi punteggi; b.- la nota dirigenziale del dirigente della Provincia di Cosenza – Settore Progettazione e Gestione Nuove Opere del 5 maggio 2010; c.- i non meglio conosciuti atti e/o provvedimenti afferenti il sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta, compresi i relativi verbali della Commissione, nonché il provvedimento finale adottato dalla Commissione;

8) tutti gli atti con cui la Provincia di Cosenza – Settore Progettazione e Gestione Nuove Opere ha negato all’ATI ricorrente l’accesso alla documentazione di gara; e segnatamente: a.- la nota del 5 maggio 2010, con cui ha negato l’accesso alla relazione di verifica dell’offerta anomala; b.- la nota del 6 maggio 2010, con cui ha chiesto un parere sul punto al proprio Ufficio Legale; c.- la nota dell’11 maggio 2010 ed il parere con essa trasmesso, con cui il proprio Ufficio Legale d’un canto ha ritenuto che non sarebbe consentito l’accesso alla documentazione di gara solo perché l’impresa aggiudicataria ha dichiarato che sussistono “esigenze di tutela del segreto tecnico e/o commerciale” e dall’altro asserito che il concorrente dovrebbe addirittura dimostrare “la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio”; d.- ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese le note, con cui ha chiesto all’ATI Consorzio Stabile Controinteressata- Controinteressata spa; a) il 28 aprile 2010 se la stessa ravvisasse motivi ostativi alla richiesta, da parte dell’ATI ricorrente, di copia dei verbali di gara redatti dalla Commissione e della relazione tecnica afferente la sua offerta; b) il 5 maggio 2010 se ravvisasse ulteriori motivi ostativi a quelli già espressi per l’offerta tecnica, in relazione alla richiesta, sempre proveniente dall’ATI ricorrente, di copia dei verbali di gara non ancora in suo possesso, di copia della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica della ditta aggiudicataria, di copia della documentazione afferente il sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta, compresi i relativi verbali della Commissione, nonché delle giustificazioni presentate dall’aggiudicatario e del provvedimento finale adottato dalla Commissione e copia della documentazione relativa alla verifica del requisito di cui all’articolo 3 comma 6 del DPR 34/2000 presentata dall’impresa aggiudicataria;

nonché

per il risarcimento del danno in forma specifica ex articolo 35 del decreto legislativo 80/98, mediante declaratoria del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto previa, ove occorra, declaratoria della caducazione, inefficacia e/o nullità del contratto di appalto eventualmente stipulato ed in via estremamente subordinata, per equivalente, con la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

e per la declaratoria

ai sensi del quinto comma dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990 numero 241, dell’obbligo dell’amministrazione di esibire la documentazione di gara in giudizio e/o comunque consentirne all’ATI ricorrente la visione e l’estrazione di copia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Cosenza e di Ati Consorzio Stabile Controinteressata – Controinteressata Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2010 il dott. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 31.5.2010 e depositato in data 8.6.2010, parte ricorrente premetteva di aver partecipato alla gara, indetta dalla Provincia di Cosenza, con bando di gara del 21.10.2010, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. “b”, del D. Lgvo n. 163/2006, per l’affidamento dei “lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza –Sibari-Tratto compreso tra lo svincolo A3 , uscita ****** e la SS 106 bis” dell’importo di 21.473.473,86 euro (di cui 685.747,67 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 200.000 euro per oneri relativi alla progettazione esecutiva, non assoggettabili al ribasso).

Esponeva che, all’esito delle operazioni di gara, l’appalto veniva aggiudicato alla controinteressata a.t.i. “Consorzio ************************* s.p.a.” con verbale del 27.4.2010 e, quindi, in via definitiva, con Determina del Dirigente della Provincia di Cosenza –Settore Progettazione e Gestione n. 1455 del 28.4.2010 (come comunicato alla parte ricorrente con nota del 5.5.2010), nonostante le evidenziate irregolarità nella documentazione giustificativa dalla medesima prodotta.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

1) violazione e/o falsa applicazione del punto III.2.1 del bando di gara e della lettera “C.c.” del Disciplinare di Gara- violazione e/o falsa applicazione degli artt.4 6 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445- eccesso di potere per violazione del principio della “par condicio” contraddittorietà – insufficienza della motivazione – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;

Ad avviso dell’esponente, secondo quanto risulta dal verbale del 20.11.2009, la “ati Consorzio Stabile Controinteressata” sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara, in quanto la “ALFA Consulting Engineers”, incaricata per la progettazione dell’opera, avrebbe presentato un certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. privo del nulla-osta antimafia, ma la Commissione di Gara avrebbe illegittimamente consentito la regolarizzazione della suddetta posizione.

2) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 38 del Decreto Legislativo del 12.4.2006 n. 63 e dell’art. 17 del D.P.R. 25.1.2000 n. 34;

Una delle imprese del raggruppamento aggiudicatario, la “BETAi & ******” si sarebbe trovata in stato di liquidazione ed ammessa alla relativa procedura con Decreto del Tribunale di Novara del 17.2.2010, a seguito di istanza del 22.12.2009, di ammissione al concordato preventivo, per cui il “Consorzio *************************”, difetterebbe dei requisiti di ordine generale richiesti dall’art. 38 del codice degli appalti.

3) violazione degli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 7/2002 nonché degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/99, per carenza, in capo alle imprese designate quali esecutrici dei lavori, delle qualificazioni necessarie per eseguire l’appalto;

Le imprese del consorzio aggiudicatario non avrebbero dimostrato il possesso del requisito minimo del 10% previsto dall’art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999.

4) eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria;

La Commissione di Gara, come documentato dal verbale di gara del 27.4.2010, avrebbe rilevato il carattere non satisfattivo delle giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria, per cui il giudizio di congruità dell’offerta, formulato dalla Commissione, sarebbe inficiato da difetto di motivazione.

5) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 79, comma 5 quater del D. L.gvo 12.4.2006 n. 163;

Illegittimamente l’ati aggiudicataria non avrebbe consentito l’ostensione di copia della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica, dell’offerta economica , della documentazione presentata nel sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta nonché delle giustificazioni ed offerte allegate alle stesse, rigettando l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente.

Dopo aver formulato domanda di risarcimento danni, concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 9.6.2010, si costituiva la Provincia di Cosenza e controdeduceva puntualmente alle tesi svolte dalla parte ricorrente sia in punto di fatto che di diritto, insistendo per la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del gravame, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 9.6.2010, si costituiva l’aggiudicataria “ati Consorzio Stabile Controinteressata spa” per resistere al presente ricorso e svolgeva una puntuale disamina delle questioni sollevate con il ricorso, concludendo per l’infondatezza di ogni singolo profilo di censura e per la reiezione del gravame, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con ricorso incidentale notificato in data 26.6.2010 e depositato in data 7.7.2010, l’aggiudicataria “ati Consorzio Stabile Controinteressata spa” deduceva la carenza, in capo alla “Impresa Ricorrente tre ********”, mandante del raggruppamento della “ati Ricorrente s.r.l.”, dei requisiti tecnici previsti dal bando per carenza di valida attestazione SOA.

A sostegno di questa impugnativa in via incidentale, deduceva:

– illegittimità della partecipazione alla gara del rti ricorrente in via principale per violazione degli artt. 15 e15 bis del D.P.R. n. 34 del 25.1.2000. Violazione e/o falsa applicazione del principio di necessaria continuità della qualificazione posseduta dal concorrente. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.48 del D.L.gvo 163/2006, nonché della “lex specialis” di gara, con particolare riferimento al punto 3.2.3.c) del bando di gara ed ai punti C) lett. N) ed I) del Disciplinare di gara;

Ad avviso dell’esponente, l’impresa Ricorrente tre ******** sarebbe sprovvista del requisito di qualificazione tecnica, in quanto, all’esito di accesso al Casellario delle imprese qualificate tenuto dall’AVCP, risulterebbe che l’attestazione SOA, dalla medesima posseduta, indicherebbe la data del 15 gennaio 2010 di scadenza della propria validità triennale e non risulterebbe alcuna indicazione circa l’avvio del procedimento di verifica triennale, ai sensi dell’art. 15-bis del D.P.R. 34/2000.

In sostanza, secondo l’esponente, tale originaria carenza, in capo alla suddetta impresa mandante Ricorrente tre ********, determinerebbe l’esclusione dalla gara del raggruppamento ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso principale per difetto di interesse all’impugnativa.

Con memoria depositata in data 6.7.2010, la ricorrente in via principale, “Ricorrente srl” precisava che l’impresa Ricorrente tre ******** sarebbe poi receduta dal raggruppamento, per cui le deduzioni avversarie, in sostanza, rimarrebbero estranee, ove fondate, rispetto al raggruppamento in questione.

Con OCI del 9.7.2010 n. 183, questa Sezione ordinava incombenti istruttori.

Con motivi aggiunti al ricorso incidentale notificati in data 17.7.2010 e depositati in data 5.8.2010, la “ati Consorzio Stabile Controinteressata – Controinteressata spa” deduceva, mediante due distinti profili di gravame, che l’intervenuto recesso della mandante Ricorrente tre ******** dal raggruppamento avversario, finalizzato a superare la perdita dei requisiti di qualificazione, costituirebbe, già ex se, una circostanza sintomatica di un ulteriore insanabile profilo di illegittimità, per violazione del principio di immodificabilità della composizione soggettiva del raggruppamento, rispetto a quella cristallizzatasi al momento della presentazione dell’offerta, anche in assenza di alcun inserimento da parte di altra impresa nella compagine del raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, comma 9°, del D. Lgvo n. 163 del 2006.

Con motivi aggiunti notificati in data 30.9.2010 e depositati in data 4.10.2010, la ricorrente in via principale “Ricorrente s.r.l.”, a seguito della documentazione depositata dalla stazione appaltante, in esecuzione dell’OCI 9.7.2010 n. 183, svolgeva i seguenti ulteriori profili di censura:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del D. Lgvo 12.4.2006 n. 63 e dell’art. 17 del D.P.R. 25.1.2000 n. 34- violazione e/o falsa applicazione del punto III.2.3 del bando di gara- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del D. Lgvo 12.4.2006 n. 163 nonché degli artt. 95 e 97 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, per la mancanza in capo alle imprese designate quali esecutrici dei lavori, delle qualificazioni necessarie e per eseguire l’appalto;

La classifica della consorziata ed esecutrice dei lavori Gamma, in base ad attestazione SOA del 15.5.2007 risulterebbe possedere la classifica VI OG3, mentre, in base alla successiva attestazione del 22.2.2010, risulterebbe possedere la classifica VIII OG3, per effetto della cessione del ramo di azienda dalla BETAi, la cui attestazione SOA non sarebbe potuta essere ceduta, in virtù della preclusione discendente dall’art. 17 del DPR n. 34 del 2000.

2) violazione del disciplinare di gara ed in particolare dei punti “E” ed “F” – violazione degli artt. 86,87,88 e 89 del D. L.gvo 12.4.2006 n. 163- eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria e di motivazione – violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241;

Il subprocedimento di verifica dell’anomalia sarebbe caratterizzato da vari errori di valutazione.

Con memoria depositata in data 3.11.2010, la “Ati Consorzio Stabile Controinteressata –Controinteressata spa” replicava alle tesi svolte dalla ricorrente sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti.

Con memoria depositata in data 8.11.2010, la Ati Consorzio Stabile Controinteressata –Controinteressata spa” insisteva nelle già prese conclusioni.

Con memoria depositata in data 8.11.2010, parte ricorrente riepilogava le principali argomentazioni difensive svolte con il ricorso principale e controdeduceva ai profili di gravame svolti con il ricorso incidentale dalla “Ati Consorzio Stabile Controinteressata –Controinteressata”.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2010, il ricorso passava in decisione.

 

DIRITTO

1. Vengono impugnati il provvedimento di aggiudicazione definitiva, disposto con determina n. 1435 del 28.4.2010 in favore della “ati Consorzio Stabile Controinteressata s.pa”, della gara, indetta dalla Provincia di Cosenza, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. “b”, del D. Lgvo n. 163/2006, con bando del 21.10.2010, per l’affidamento dei “lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza –Sibari-Tratto compreso tra lo svincolo A3 , uscita ****** e la SS 106 bis” per l’importo di 21.473.473,86 euro (di cui 685.747,67 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 200.000 euro per oneri relativi alla progettazione esecutiva, non assoggettabili al ribasso), oltre che gli epigrafati atti presupposti e connessi.

In questo giudizio, ciascuna delle due parti private tende a conseguire il risultato dell’esclusione dell’altra dalla procedura selettiva per cui è causa: infatti, con il ricorso principale e con i motivi aggiunti allo stesso, la “Ricorrente s.r.l.” lamenta la mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria, con i primi motivi per difetto di alcuni requisiti di ordine generale (o “di ordine pubblico”) richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 (“Codice dei Contratti”) e con i successivi per difetto dei requisiti dell’offerta economica, mentre, con il ricorso incidentale e con i motivi aggiunti allo stesso, la “a.t.i. Consorzio ************************* spa” lamenta la mancata esclusione dell’impresa “Ricorrente s.r.l.” per carenza dei requisiti dell’attestazione SOA in capo all’impresa mandante Ricorrente tre ********, id est per carenza dei requisiti di ordine tecnico, i quali, quindi, vanno accertati in un momento successivo, sia logicamente che cronologicamente, rispetto a quello inerente la verifica dei requisiti generali, in particolare di ordine pubblico.

Conseguentemente, il Collegio esamina prioritariamente il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti allo stesso, proposti dall’impresa “Ricorrente s.r.l.” e poi il ricorso incidentale proposto dalla “ a.t.i. Consorzio ************************* spa”, poiché l’eventuale fondatezza del ricorso principale determinerebbe l’esclusione dell’aggiudicataria “a.t.i. Consorzio ************************* spa”, prima ancora della fase inerente lo scrutinio delle offerte tecniche, con la conseguente insussistenza di qualsivoglia interesse a censurare ipotetici vizi o irregolarità verificatisi in tale fase, in coerenza con i consolidati principi in tema di ordine di esame delle impugnazioni ( conf.: Cons. Stato Ad. Plen., 15.4.2010 n.2155).

2. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce che la controinteressata “a.t.i. Consorzio ************************* spa” sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara, in quanto la “ALFA Consulting Engirees”, incaricata per la progettazione dell’opera, avrebbe presentato un certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A., non comprensivo del nulla-osta antimafia, come emergerebbe dal verbale del 20.11.2009, in violazione delle previsioni del bando, a pena di nullità.

Secondo l’esponente, illegittimamente la Commissione di Gara avrebbe consentito la regolarizzazione della suddetta posizione, come documentato nel verbale del 27.11.2009, da cui risulta che la Commissione di Gara “acquisisce agli atti il certificato della CCIAA”.

L’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 (“Codice dei Contratti”), con il comma I°, ricollega l’esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il comma II° non prevede analoga sanzione per l’ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione, in coerenza con l’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, che ricollega l’esclusione alle sole ipotesi di grave colpevolezza di false dichiarazioni nel fornire informazioni.

Si ritiene, quindi, che soltanto l’insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall’art. 38 possa determinare, “ope legis”, l’effetto espulsivo, non rinvenibile nel caso in cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi , essendo in possesso di tutti i requisiti previsti (conf.: Cons. St.: Sez. V, 13.2.2009, n. 829 e 9 novembre 2010 n. 7967; Sez. VI 4.8.2009 n. 4906 e 22.2.2010 n. 1017).

Nel caso di specie, il Bando di gara, al paragrafo III.2.1), punto a), in tema di “situazione personale degli operatori” richiede, “per l’imprenditore esecutore dell’opera”, la presentazione del “certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, completo di nulla osta antimafia, o dichiarazione sostitutiva, così come previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/06” e commina la sanzione dell’esclusione per la carenza della suddetta dichiarazione.

All’esito di una mera interpretazione letterale e sistematica della clausola de qua, emerge che la lex specialis di gara richiede, quale adempimento necessario, che i concorrenti producano, in via alternativa, il certificato camerale, munito della dicitura antimafia, ovvero una dichiarazione sostitutiva dello stesso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La lex specialis di gara appare coerente con gli artt. 47 comma 3 e 77 bis comma 6 del D.P.R. n. 445/2000 e con l’art. 74 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163, tutti dettati per finalità di snellimento ed accelerazione dell’azione amministrativa.

L’art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 dispone che, salve le eccezioni di legge, tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nel precedente art. 46 (riguardante le dichiarazioni sostitutive dei certificati) sono comprovati dall’interessato mediante la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; e le altre citate disposizioni legislative espressamente estendono la facoltà d’introdurre nel procedimento di gara le dichiarazioni dell’interessato, in sostituzione dei documenti e dei certificati richiesti, ai quali, invero, le prime, anche in senso generale e di norma, sono equiparabili, evincendosi ciò palesemente dall’intero impianto normativo del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. T.A.R. Campania -Napoli- Sez. I 22/12/2004 n. 19643; Salerno- Sez. I – 1/6/2005 n. 899)

L’art. 46 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163, espressione, nel settore degli appalti pubblici, dei principi che sovrintendono l’istruttoria procedimentale, consacrati nell’art. 6 della legge 7.8.1990 n. 241, in coerenza con la Direttiva 2004/18/CE, trova la sua “ratio” nell’esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare di appalto, al fine di evitare che l’esito delle stesse possa essere alterato da carenze di ordine meramente formale nella documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei partecipanti, in un’ottica intesa al contemperamento di principi talvolta in antitesi, come quello del “favor partecipationis” e quello della “par condicio” tra i concorrenti, il cui punto di equilibrio va trovato nella distinzione tra il concetto di regolarizzazione e quello di integrazione documentale.

Tale disposizione va, dunque, intesa nel senso che l’Amministrazione deve disporre la regolarizzazione quando gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che possano costituire un indizio e rendano ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione: in sostanza, quando il documento è già stato presentato in sede di gara, anche se parzialmente, è consentita la sua regolarizzazione se la violazione è squisitamente formale ed il rimedio, in concreto, non altera la “par condicio” tra i concorrenti, secondo i principi di proporzionalità e del dovere dell’Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni.

Invero, l’esclusione dalla gara per dubbi in ordine all’effettiva sussistenza di un requisito in capo ad un partecipante determina un forte scostamento del provvedimento amministrativo rispetto alla scopo della fase di qualificazione alla gara pubblica, per cui, in caso di errore nell’allegazione di un certificato o, comunque, di un documento che non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell’Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti devono essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni.

A ciò va aggiunto che il comma 6 dell’art. 74 del D.Lgs. n. 163/2006, concernente le procedure degli appalti pubblici, ha disposto che le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, “salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni”.

Orbene, nella specie, non risulta neanche in contestazione che la “ALFA Consulting Engineers s.r.l.” abbia tempestivamente presentato una dichiarazione sostitutiva del certificato di cui trattasi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in coerenza con la richiesta in via alternativa della lex specialis di gara e con le precitate disposizioni legislative, riproduttive di principi già presenti nell’ordinamento comunitario.

Invero, parte ricorrente ha prodotto la dichiarazione del 9.11.2009, a firma dell’Amministratore Unico della “ALFA s.r.l.” , la quale, al punto B) attesta di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 , comma 1, del d D.Lgs. n. 163 del 2006 ed al punto B.b) attesta che “nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misura di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”.

Risultando, dunque, acclarata la piena rispondenza della suddetta dichiarazione alle previsioni della lex specialis di gara, il certificato camerale allegato si pone come un “quid plus” rispetto ad un onere di legge che risulta già adempiuto, senza che possa rilevare la circostanza secondo cui, nella precitata dichiarazione, viene erroneamente precisato che il certificato camerale allegato conterrebbe anche il nulla osta antimafia

In altri termini, ciò che rileva primariamente è la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza delle cause ostative alla partecipazione previste dalla disciplina antimafia, resa da ALFA al punto B.b.), della propria dichiarazione, ai sensi dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 2006, nella quale attesta che “nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misura di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”.

In quest’ottica, assume scarsa importanza la dedotta circostanza secondo cui la Commissione di Gara avrebbe consentito, come attestato dal verbale del 27.11.2009, l’acquisizione agli atti del certificato della CCIAA, non essendo necessaria la produzione di siffatto documento in fase di ammissione alla gara, avendo già parte ricorrente assolto all’onere richiesto mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva.

Conseguentemente, nella specie, non assume rilievo la questione se siffatta produzione possa essere ricondotta ad un’ipotesi di regolarizzazione o di integrazione, alla stregua dei principi già esposti.

In conclusione, ritiene il Collegio che l’adempimento prescritto dalla lex specialis di gara, nel caso di specie, possa ritenersi, comunque, assolto, con conseguente reiezione della censura svolta.

3.1. Possono essere esaminati congiuntamente il secondo motivo del gravame principale ed il primo dei motivi aggiunti, poiché pongono problematiche strettamente connesse, che richiedono la previa soluzione delle medesime questioni.

Con il secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente “Ricorrente srl” deduce che una delle imprese raggruppate, la “BETAi & ******” si sarebbe trovata in stato di liquidazione, essendo stata ammessa alla procedura concorsuale con decreto del Tribunale di Novara del 17.2.2010, per cui il “Consorzio ************************* spa” avrebbe perso i requisiti di ordine generale, previsti dall’art. 38 del codice degli appalti.

Con il primo dei motivi aggiunti al ricorso principale, la “Ricorrente srl” deduce che la consorziata ed esecutrice dei lavori “Gamma Costruzioni srl” sarebbe classificata come OG3 VI dall’attestazione SOA del 15.5.2007 e come OG3 VIII dall’attestazione SOA del 22.2.2010, a seguito della cessione del ramo di azienda dalla “BETAi & ******” , in violazione dell’art. 17 del DPR n. 34 del 2000.

In sostanza, secondo l’esponente, la cessione del ramo di azienda dalla “BETAi & ******” alla “Gamma Costruzioni s.r.l” sarebbe stata finalizzata a consentire una fittizia attestazione SOA con classifica OG3 VIII, la cui invalidità si ripercuoterebbe sulla posizione stessa dell’ati “Consorzio ************************* spa”, che ha indicato la “Gamma Costruzioni srl” come esecutrice dei lavori con dichiarazione del 3.11.2009 ( come precisato dalla stessa “Ricorrente srl a pag. 11 dei motivi aggiunti).

Risulta, in punto di fatto, dal Decreto del Tribunale Civile di Novara- Sezione Fallimentare depositato in data 17.2.2010, che la presentazione dell’istanza di ammissione al concordato preventivo da parte della “BETAi & *********” è avvenuta alla data del 4.1.2010 e non alla data del 22.12.2009, in cui, invece, la medesima risulta aver ceduto alla “Gamma Costruzioni s.r.l.” la “quota di partecipazione al Consorzio Stabile Controinteressata, con sede in Acri…”, il ramo di azienda relativo all’esecuzione di commesse pubbliche ed i correlati requisiti speciali di qualificazione SOA, come comprovato dalla scrittura privata tra le parti, autenticata dai notai Bellezza-****** di Novara, prodotta (allegata al n. 7 alla memoria di costituzione depositata in data 9.6.2010).

La procedura di concordato preventivo preclude la partecipazione alle gare d’appalto ai soggetti “che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”.

Per stabilire il momento in cui possa ritenersi che una procedura concorsuale sia “in corso”, non può ritenersi sufficiente la mera presentazione di un’istanza creditoria – che potrebbe essere proposta strumentalmente o, comunque, infondatamente- ma occorre, quanto meno, un pronunciamento istruttorio del giudice che accerti oggettivamente lo stato di insolvenza dell’impresa (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 8.6.1999 n.516).

Nel caso di concordato preventivo, la procedura inizia con l’emissione del decreto del Tribunale che, ai sensi dell’art. 163 del R.D. 16/3/1942 n. 267 (cosiddetta “legge fallimentare”) e succ. modificazioni, la dichiara aperta e nomina il giudice delegato ed il commissario giudiziale (cfr.: Cass. Civ. I Sez., 23/7/1994 n.6870; Cass. Pen. Sez. III, 10.6.1997 n. 8002).

Tuttavia, anche a voler fare riferimento alla data di presentazione dell’istanza, in considerazione del fatto che è lo stesso imprenditore a chiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, con una condotta che ben può ritenersi confessoria della consapevolezza del proprio stato di dissesto, nella specie, la data di presentazione dell’istanza, da parte della “BETAi & ******”, risulta essere quella del 4.1.2010, certamente successiva alla sua uscita dalla compagine del “Consorzio *************************- Controinteressata spa”, avvenuta con atto del 22.12.2009 e resa nota alla stazione appaltante.

Nel caso di specie, con scrittura privata autenticata del 22.12.2009, la “Delta & ******” ha ceduto all’impresa “Gamma Costruzioni srl”: a) la quota di partecipazione al Consorzio Stabile Controinteressata; b) il ramo di azienda relativo all’esecuzione di commesse pubbliche; c) i correlati requisiti di qualificazione SOA.

Conseguentemente, risultando documentalmente comprovato che la situazione a carico della “BETAi & *********” si era prodotta allorquando essa era già fuori dalla compagine del “Consorzio ************************* spa”, avendo ceduto il ramo d’azienda ed i correlati requisiti di qualificazione SOA alla “Gamma Costruzioni s.r.l.”, si può ritenere che, nella specie, non risulta essersi verificata la dedotta perdita del requisito della insussistenza dello stato di liquidazione, per l’attestazione della qualificazione delle imprese partecipanti, necessaria ai sensi dell’articolo 17, lettere g) e h) del D.P.R. del 25 gennaio 2000 numero 34, che regolamenta il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art.8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

3.2.Il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, stabilito dall’art. 37, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006 (mutuato dall’art. 13, comma 5 is della legge n. 109/94 ed estensibile ad ogni settore di appalto) trova la sua “ratio” nell’esigenza di assicurare alle amministrazioni aggiudicatici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrarre con esse e, quindi, di consentire un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, all’ulteriore scopo di impedire che tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive, in corso di gara, delle imprese candidate (ex plurimis: Cons. St., Sez. V, 3 agosto 2006, n. 5081).

Invero, in deroga al principio dell’immodificabilità soggettiva dell’offerente, si può ammettere la possibilità del subentro di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società, sempre a condizione che la cessione dell’azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l’idoneità soggettiva del subentrante ( Cons. St., Sez. VI 6.4. 2006 n.1873).

Del resto, non appare ragionevole far prevalere ragioni puramente formali rispetto alle varie esigenze sostanziali che fanno da sfondo al principio di continuità nei rapporti giuridici, come codificato dalla riforma del diritto societario in tema di trasformazione nelle sue varie forme (******* 17.1.2003 n.6 e D.Lgvo 6.2.2004 n.37).

Invero, il nuovo art. 2498 c.c., rubricato come “continuità dei rapporti giuridici” recita: “Con la trasformazione l’Ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”, con ciò evidenziando che l’effetto tipico della trasformazione è non solo la conservazione dei diritti ed obblighi sorti prima della trasformazione (come recitava il previgente art. 2498 c.c.) ma, più in generale, la prosecuzione di tutti i rapporti che fanno capo all’ente trasformando, economici e giuridici, ed anche processuali (conf.: Cass. Civ. Sez. I : 13.9. 2002, n.13434; 23 aprile 2001, n.5963), come precisato pure dall’art. 51 del D. Lgvo. n. 163 del 2006.

La norma regola l’ipotesi di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni, scissioni, che si verificano durante l’esecuzione del contratto di appalto, ma il principio che da essa si desume può ritenersi estensibile anche al caso in cui le vicende dell’impresa si verifichino mentre è in corso di svolgimento una gara di appalto.

Nel caso di specie, con il precitato atto del 22.12.2009, ha avuto luogo una formale “cessione di ramo di azienda” dalla “BETAi & C. alla “Gamma Costruzioni s.r.l.”, con trasferimento integrale di tutta l’organizzazione, l’esperienza, il know-how, il personale, etc..

In sede di gara, tali elementi sono stati portati a conoscenza della commissione giudicatrice con la dichiarazione del 3.11.2009, la quale, con il verbale del 20.11.2009 e successivi e, a seguito di uno specifico esame e apprezzamento dei requisiti soggettivi di partecipazione in capo alla società subentrante, ha ritenuto che la nuova società fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando.

Pertanto, nella specie, avendo il “Consorzio ************************* spa” indicato la “Gamma Costruzioni srl” come esecutrice dei lavori con dichiarazione del 3.11.2009 e consentito alla Commissione di Gara di svolgere le necessarie verifiche, si può affermare che tutte le esigenze di interesse pubblico risultano correttamente salvaguardate.

3.3. Il bando di gara, a pag. 2, prescrive che per “strade, autostrade, ponti, viadotti” la categoria prevalente è la “OG3 classifica VI” per un importo di “€ 8 283 334,92 “, “subappaltabile al 30%”.

Ne discende che la contestazione svolta avverso l’incremento di iscrizione dalla VI^ alla VIII^ classifica in OG3, per effetto della cessione del ramo di azienda dalla “BETAi & *********” alla “Gamma Costruzioni srl”, oltre a risultare destituita di fondamento giuridico, non assume rilievo nell’economia di questo giudizio, dal momento che l’impresa “Gamma Costruzioni s.r.l.” risulta già aver posseduto l’attestazione SOA del 15.5.2007 nella classifica OG3 VI, come richiesto dal bando.

Pertanto, entrambe le censure vanno rigettate.

4. Con il terzo profilo di gravame, parte ricorrente deduce che le imprese del consorzio aggiudicatario non avrebbero dimostrato il possesso del requisito minimo del 10% previsto dall’art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999.

L’infondatezza di questa mezzo discende dalle ragioni già evidenziate in sede di disamina della censura precedente.

Infatti, l’impresa “Gamma Costruzioni s.r.l”, indicata dal “Consorzio ************************* spa” quale esecutrice dei lavori, ha prodotto un attestato già sufficiente a dimostrare il possesso del suddetto requisito minimo e, inoltre, per effetto della cessione dell’attestato SOA da parte della “BETAi & ******”, possiede validamente l’attestato OG3 VIII, che abilita all’esecuzione dei lavori per importi superiori a 15 milioni di euro.

5. Possono essere esaminati congiuntamente il quarto profilo del gravame principale ed il secondo dei motivi aggiunti, concernenti l’offerti tecnica, che viene censurata mediante l’impugnativa interposta avverso il verbale di gara del 27.4.2010.

Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce che, come risulterebbe dal suddetto verbale di gara del 27.4.2010, la Commissione di valutazione dell’anomalia dell’offerta avrebbe rilevato il carattere non satisfattivo delle giustificazioni prodotte dall’ati “Consorzio ************************* srl” Controinteressata, ma, anziché escluderla, avrebbe provveduto ad assumere ulteriori giustificazioni e, poi l’avrebbe ammessa, in assenza di alcuna esternazione motivazionale.

Con il secondo dei motivi aggiunti, deduce che il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarebbe caratterizzato da errori di valutazione.

Ad avviso del Collegio, non assume particolare rilievo la circostanza secondo cui alcune sottoanalisi, trasmesse per i semilavorati e forniture, non sarebbero esaustive in tutte le loro componenti, poiché tale incompletezza non risulta sanzionata con l’esclusione dalla gara, come si evince dai punti E ed F del Disciplinare di Gara, in riferimento alla “offerta economica”, che espressamente indicano le (diverse) ipotesi soggette a tale comminatoria, in coerenza con la “ratio” di cui all’art. 86 del D. L.gvo n. 163 del 2006.

Né possono essere ritenuti sufficienti a dimostrare l’incongruità dell’offerta i rilievi inerenti l’assenza delle spese generali nella sottoanalisi relative al calcestruzzo, alcuni errori materiali di calcolo in relazione alle voci B.2.17 e B.2.17.f., poiché l’ati aggiudicataria ha dimostrato che i maggiori oneri derivanti da dette voci sono stati in parte già considerati in sede di determinazione dell’utile ed in parte assorbiti dall’utile considerato e dichiarato, essendo ammessa la possibilità di riassorbire sottostime nell’utile dichiarato (conf.: Cons. Stato, Sez. V 5.10.2005 n. 5315).

La deduzione inerente il difetto dell’impegno a realizzare le lavorazioni in conformità alle NTC del DM 2008”, in relazione a più voci, in relazione alla voce 8.11.f, risulta contraddetta in fatto dal verbale del contraddittorio del 21.4.2010, ove, a pag. 7, si afferma: “La Commissione chiede lo stesso impegno all’ATI. Il rappresentante dell’ATI dichiara che le opere strutturali previste nella variante dell’offerta tecnica saranno progettate e realizzate in conformità alle NTC del DM 2008 senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione”.

Ed invero, il medesimo verbale del 21 aprile 2010 dimostra che non sussiste la dedotta incompletezza delle sottoanalisi e che sono state puntualmente ed esaustivamente illustrate le ragioni della pretesa mancata esplicitazione di alcuni dei dettagli componenti le sottoanalisi anzidette, ritenuti erroneamente incomplete (pag.7, voce 8.11. f.)

In definitiva, le deduzioni di parte ricorrente non sono idonee a dimostrare l’incongruità dell’offerta, come valutata nel suo complesso dalla Commissione di Gara.

6. Può essere considerato improcedibile il quinto profilo di gravame svolto in via principale, con cui l’impresa “Consorzio Idrauliche srl” deduce l’omessa ostensione di copia della chiesta documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica, dell’offerta economica, del sub procedimento di verifica e delle relative giustificazioni, dal momento che tutta la documentazione richiesta risulta acquisita agli atti in adempimento dell’****** del 9.7.2010 n. 183, con cui questa Sezione ha ordinato incombenti istruttori.

7. Con il terzo dei motivi aggiunti, svolto in via subordinata, parte ricorrente, dopo aver premesso che il bando di gara prevede, al punto H, lett. c), l’attribuzione di un massimo di quindici punti per le proposte di “miglioramento delle fasi di lavoro in presenza di traffico”, “in valore assoluto, valutando le proposte alla stregua dei principi e delle prescrizioni sopra enunciate”, con la precisazione secondo cui “all’offerta che non propone metodologia alternativa a quella posta a base di gara verrà comunque attribuito il punteggio 0 (zero)”, lamenta che la Commissione di Gara, nella seduta del 25 marzo 2010, avrebbe attribuito punti 6,47 alla “ati Consorzio Stabile Controinteressata spa”, senza che quest’ultima avesse proposto alcuna metodologia alternativa, non potendosi considerate all’uopo sufficiente la dichiarazione contenuta nella Relazione Illustrativa, con la conseguenza che l’ati ricorrente, con i suoi complessivi punti 84,95, si sarebbe dovuta collocare al primo posto.

La censura è infondata, dal momento che gli elaborati E.14.a lotto 1°-B e E 14 b. lotto 2 B-C dimostrano che il “Consorzio ************************* spa”, nell’ambito della variante tecnica proposta, ha prodotto due elaborati, inerenti le fasi lavorative, che incidono in modo rilevante sulle condizioni di sicurezza delle maestranze e dell’utenza veicolare, riducendo gli effetti delle lavorazioni stesse sul traffico. Tali elaborati consistono nella proposizione di “metodologie alternative a quella posta a base di gara”, in riferimento alle condizioni di sicurezza, tali da giustificare l’attribuzione di punteggio premiale relativo all’ottimizzazione delle metodologie e delle fasi lavorative.

Pertanto, la censura può essere rigettata.

In definitiva il ricorso principale ed i motivi aggiunti si appalesano infondati e vanno rigettati.

8. Il rigetto del ricorso principale, in quanto infondato, comporta la preclusione dell’esame del ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte controinteressata avverso la parte ricorrente, che diviene improcedibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.

9. La domanda di risarcimento del danno, essendo accessiva a provvedimenti rimasti invulnerati dalle doglianze di parte attrice, si rivela inammissibile (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV 5.8 2005 n. 4191).

La complessità delle questioni affrontate consiglia di disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

*****************, ***********, Estensore

****************, Consigliere

L’ESTENSORE                 IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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