La ordinanza n.31 del 24 gennaio-6 febbraio 2007 sulla sostituzione del difensore sotto il vigore della Legge n. 217/90

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Si segnala la ordinanza della Corte Costituzionale investita del giudizio di legittimità  costituzionale dell’art. 4, IV comma della Legge n. 217/90 sollevato in relazione agli artt. 3 e 35 e 36 della Costituzione dal Tribunale di Bari
Il testo dell’ordinanza si trova sul sito www.anvag.it nella rubrica biblioteca (giurisprudenza/Corte Costituzionale)
L’art. 4 comma IV di detta legge, abrogato già dalla Legge n 134/01 recitava:
Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all’art. 1, secondo comma, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell’ammissione al beneficio”.
 
Nell’ambito di un procedimento penale n. 405/99, con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, l’imputato, difeso dall’avvocato di fiducia, veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Successivamente, a seguito della rinuncia, l’imputato nominava altro avvocato il quale provvedeva a chiedere la liquidazione dei compensi per l’attività professionale espletata.
Il Tribunale dichiarava inammissibile la istanza in quanto «l’imputato procedeva a nominare nuovo difensore di fiducia… senza richiedere la necessaria autorizzazione al Giudice (art. 4, comma 4, legge n. 217/1990 vigente all’epoca)»;
Il difensore proponeva ricorso chiedendo di dichiarare rilevante e non manifestante infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 4 della legge n. 217 del 1990, nella parte in cui, nel testo allora vigente, prevedeva che la sostituzione del difensore di fiducia ad opera dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato dovesse essere preventivamente autorizzata dal giudice procedente e, in via subordinata, previa declaratoria di inapplicabilità della medesima norma ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 2001, n. 134 annullare il decreto del Giudice monocratico, seconda sezione penale, del 28 febbraio 2003, liquidando i compensi al difensore.
Il giudice rimettente, esclusa la rilevanza dell’eccezione in relazione all’art. 24 Cost, notava che, nonostante gli artt. 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione tutelino i diritti dei soli lavoratori “subordinati”, in esecuzione del principio di eguaglianza, nonché (del) diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, si poteva rilevare, comunque, una ingiustificata disparità di trattamento economico tra avvocati che esercitano il patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato ed avvocati di soggetti abbienti, (in quanto) il diritto alla retribuzione, costituzionalmente garantito, verrebbe violato dalla mancata autorizzazione prevista dalla citata norma della legge n. 217/1990 e, inoltre, il difensore iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e non «autorizzato dal giudice all’esercizio della propria attività subisce un grave pregiudizio dovuto alla decadenza del cliente dal beneficio. Infatti, le precarie condizioni economiche dell’assistito, già “attestate e certificate” dal provvedimento di ammissione al beneficio stesso, manifestano ex ante una più che probabile insolvibilità dell’imputato e, quindi, una mancata retribuzione del difensore, mentre, nell’ipotesi di difensori di soggetti abbienti, l’alea della mancata retribuzione dell’attività professionale è pressoché inesistente.
Le ragioni di inammissibilità della questione spiegate dalla Corte sono due e cioè:
– inadeguata descrizione della fattispecie, non avendo il rimettente indicato in quale fase processuale è avvenuta la nomina del nuovo difensore, indicazione indispensabile ai fini della valutazione sulla rilevanza della questione sollevata, posto che la norma denunciata prevedeva la cessazione degli effetti dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato solo nel caso in cui la sostituzione del difensore fosse intervenuta nella stessa fase del giudizio.
Infatti, nell’ordinanza di rimessione non è indicato il momento processuale in cui la sostituzione del difensore è avvenuta, nonostante si possa dedurre che il procedimento si è articolato in più fasi, in quanto l’istanza di liquidazione dei compensi è stata presentata al giudice del dibattimento e,pertanto, l’insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della proposta questione e conduce alla sua manifesta inammissibilità
   – mancata precisazione da parte del giudice rimettente, nonostante l’eccezione in tal senso sollevata dall’interessato nel giudizio a quo, per quale ragione egli ritenga che trovi ancora applicazione, nella controversia al suo esame, una norma abrogata e, quindi, tale omissione non consente di operare la necessaria verifica sulla perdurante rilevanza della sollevata questione.
Avv. Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G.

Ianniello Nicola

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