La notifica degli atti tributari

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Irreperibilità relativa ed assoluta del destinatario-obblighi del messo notificatore e possibilità di rinnovazione del procedimento di notifica per l’ente impositore: le ultime pronunce giurisprudenziali.

Indice:

Il procedimento di notificazione. Definizione

La notificazione è un’attività procedimentale tipica e formale, che si perfeziona con la conoscenza legale di un atto da parte del suo destinatario.

La condizione di “conoscibilità” dell’atto rappresenta, nel caso degli atti tributari che saranno oggetto del presente lavoro, il presupposto per l’efficacia dell’atto medesimo; non è invece essenziale per il perfezionamento del procedimento l’effettivo conseguimento della conoscenza da parte del destinatario .

Se da una parte, pertanto, il puntuale e rigoroso rispetto dell’iter descritto dalle disposizioni normative in materia, principalmente contenute negli artt 137 /151 del c.p.c. tutela il notificante in merito alla correttezza e all’efficacia del procedimento di notificazione, la mancata conoscenza effettiva dei contenuti del documento da parte del destinatario non garantisce l’esercizio del suo diritto di contraddittorio e di difesa, e soprattutto solleva una questione di notevole rilevanza: il notificante deve disporre di uno strumento di produzione della conoscenza affidabile, in grado cioè di superare gli eventuali ostacoli derivanti dalla scarsa collaborazione del destinatario.

Irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa del destinatario

Ai sensi dell’art. 137, comma 2 del codice di procedura civile, “L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi”.

Nel successivo art. 138 il legislatore precisa che: “L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie. “

La notificazione, secondo quanto disciplinato dall’art. 139 del c.p.c., deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto:

– a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace;

– in assenza delle predette persone, al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda;

– in assenza di portiere, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Nell’ipotesi di consegna al portiere o al vicino, il ricevente deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (la c.d. “raccomandata informativa”).

Se non è possibile eseguire la consegna dell’atto presso l’indirizzo di residenza perché:

a) il destinatario (o altro possibile consegnatario, come il familiare convivente o il portiere) non è stato trovato in tale indirizzo (da dove tuttavia non risulta trasferito);

b) per incapacità o per rifiuto delle persone di cui al richiamato art. 139 a ricevere l’atto,

l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono questi i casi di irreperibilità relativa del destinatario della notifica, che comportano l’obbligo, per chi notifica , di rendere noto al destinatario, tramite raccomandata informativa, del tentativo esperito e dell’avvenuto deposito della copia dell’atto presso la casa comunale.

L’irreperibilità assoluta si verifica invece quando il destinatario risulta, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, trasferito in luogo sconosciuto, o quando nel Comune in cui va eseguita la notifica il soggetto in questione non abbia abitazione, ufficio o azienda.

In tal caso la notifica si perfeziona con l’affissione all’albo comunale in busta sigillata dell’avviso di accertamento senza necessità della raccomandata informativa nei confronti del destinatario, attesa la sua irreperibilità totale.

La disciplina di riferimento nel caso di irreperibilità assoluta, è contenuta nell’art. 60, comma 1 lett e) del D.P.R. n. 600/1973, che testualmente recita: “Quando nel comune nel quale deve  eseguirsi  la  notificazione non vi e’ abitazione, ufficio o azienda  del  contribuente,  l’avviso del deposito prescritto dall’art.. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del  comune,  e  la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.


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La relata di notifica e gli obblighi dell’ufficiale giudiziario

Al fine di stabilire se si tratta di irreperibilità assoluta o relativa, e conseguentemente applicare la corretta procedura ai sensi dell’una o dell’altra delle surrichiamate norme, diventa onere dell’ufficiale giudiziario dare atto, nella relata di notifica, di aver esperito tutte le ricerche e le indagini necessarie ad acquisire informazioni specifiche in loco sul destinatario dell’atto.

Con la sentenza n. 8638/2017 la Suprema Corte ha infatti enunciato in materia il seguente principio di diritto: “l’ufficiale giudiziario, che non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione”.

Nel caso di “irreperibilità assoluta” la Suprema Corte , nella  recente sentenza n. 9292 del 7 aprile 2021, definisce “nulla” la notifica eseguita dal messo notificatore, qualora la stessa non contenga “alcuna menzione di ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non avesse più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. In particolare”, precisa ancora la Suprema Corte per il caso esaminato, “la relata non riferisce di alcuna ricerca relativa all’irreperibilità assoluta del destinatario presso la residenza anagrafica di quest’ultimo nel medesimo Comune, menzionata nello stesso atto e corrispondente a quella certificata. Non risulta, quindi, che il messo abbia constatato in loco ed in punto di fatto l’eventuale divergenza dai dati anagrafici che, attestavano formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica (cfr. (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018, cit., in motivazione). Tale inerzia totale (per come rilevabile dalla relata) del notificatore, in ordine alle ricerche indispensabili ai fini della legittima configurazione dell’irreperibilità assoluta, presupposto della notifica ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, determina la nullità di quest’ultima.”

Non è altresì sufficiente ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario l’assenza del nominativo dello stesso sui citofoni o sulle caselle postali, occorrendo, anche in questo caso, l’obbligo da parte dell’ufficiale giudiziario di raccogliere informazioni da altre persone presenti in loco.  E’ quanto stabilito dalla sentenza n. 2530 del 27 gennaio 2022, nella quale si ribadisce il principio di diritto già enunciato dalla stessa Corte nella sentenza n. 11138/2003: “non sussistendo per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, l’ufficiale giudiziario, ove verifichi, in uno stabile privo di portiere, l’assenza del nominativo del soggetto destinatario della notifica in corrispondenza dell’interno che il richiedente indica quale luogo di residenza, e ove constati la presenza, invece, del nominativo di altri soggetti i quali risultino momentaneamente assenti, deve procedere comunque alla notifica ai sensi dell’ art. 140 c.p.c, e non può limitarsi invece – tanto più in un ampio e moderno contesto urbano – a stendere una relazione negativa, neppure ove fondata sulle informazioni negative delle altre “persone del luogo”. La Corte conclude pertanto affermando che :” L’ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz’altro meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell’attività notificatoria.”

Indirizzo errato o “inesistente” e rinnovazione del procedimento di notifica

Con la sentenza n. 17352 del 24 luglio 2009 la Corte di Cassazione Civile  SS.UU. aveva sancito, con riferimento alla notifica degli atti processuali,  il principio di diritto in base al quale:  “Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.

Tale concetto viene ulteriormente ribadito nella successiva sentenza Cass. civ. SS.UU. n. 14594 del 15/07/2016, nella quale il Giudice evidenzia,  tuttavia, che vi sono delle condizioni che obbligatoriamente devono verificarsi affinché il processo notificatorio possa continuare a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica.

La prima condizione è l’iniziativa: “E‘ la parte istante che, preso atto della non riuscita della notifica a causa della modifica del domicilio, deve attivarsi per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio. E deve fare ciò in piena autonomia.” (senza cioè preventiva autorizzazione del giudice).

L’altro aspetto rilevante è legato alla  tempestività: “L’attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con “immediatezza” appena appresa la notizia dell’esito negativo della notificazione e deve svolgersi con  tempestività  

Tale principio viene ripreso ed esteso anche agli atti tributari dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.  3436 del 08/07/2021, che ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza che aveva dichiarato decaduto il proprio potere di accertamento  in virtù della ripresa del procedimento di notificazione oltre i termini previsti dall’art. 43 del DPR 600/73 (“Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione”).

Secondo la CTR Lazio, infatti, “la CTP, nell’accogliere il ricorso introduttivo del contribuente, ha ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dall’esercizio del proprio potere di accertamento, essendo avvenuta la notifica dell’avviso in questione (n.d.r. riferito all’annualità di imposta 2011) solo in data 23.3.2017, e quindi oltre il termine al riguardo previsto dall’art. 43 DPR 600/73. Ma il primo giudice non ha a tal fine considerato che l’Agenzia aveva inutilmente tentato di effettuare la notifica dell’atto impositivo già in data 11.12.2016; notifica peraltro non perfezionatasi essendo risultato inesistente l’indirizzo del contribuente.”

Conclude pertanto il Giudice di secondo grado, riprendendo integralmente le surrichiamate sentenze Cass. SS.UU. 17352/2009 e Cass. SS.UU. 14594/2016   : “ la stessa Agenzia ha legittimamente ritenuto di potersi avvalere di quanto deciso in argomento dalla Corte di Cassazione, secondo la quale se la notificazione di un atto da compiersi entro un termine perentorio non si concluda per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento di notificazione, che avrà effetto sin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, alla condizione che la sua ripresa sia intervenuta, come nel caso di specie, entro un tempo ragionevolmente contenuto anche considerando i tempi necessari in base alla comune diligenza onde conoscere l’esito negativo della notificazione e di assumere le informazioni conseguentemente indispensabili “

Con successiva sentenza n. 40543 del 17/12/2021, infine, la Corte di Cassazione SS.UU  “aggancia” la possibilità di rinnovazione della notificazione  al principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione : “Conclusivamente, va quindi enunciato il seguente principio di diritto: « In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.

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Dott.ssa Giacomina Giustino

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