La notifica degli atti tributari effettuata dalle poste private.

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Non di rado accade che i Comuni affidino la notifica degli atti di loro competenza a società private, soprattutto negli ultimi anni le amministrazioni pubbliche sono solite utilizzare l’esternalizzazione dei servizi amministrativi per garantire una maggiore efficacia e celerità del servizio pubblico.

La notificazione degli avvisi di sanzioni amministrative nonché di avvisi di accertamento che riguardano tributi comunali, ad esempio l’avviso di accertamento per mancato pagamento dell’IMU, in quanto atti che hanno natura amministrativa devono essere portati a conoscenza del destinatario nel rispetto della normativa vigente, conseguentemente l’amministrazione che voglia procedere alla notifica attraverso il servizio postale deve rispettare le norme previste dalla Legge n. 890/1982.

La suddetta normativa, infatti, disciplina la notificazione degli atti a mezzo posta e attribuisce, esclusivamente, all’amministrazione postale tutte le fasi della notificazione, quindi, dall’accettazione del plico fino alla successiva consegna al mittente della ricevuta di ritorno della raccomandata che, deve essere munita dell’apposito timbro postale recante la data di consegna del plico per conferire certezza all’esito del procedimento di notificazione.

La minuziosa disciplina per la notificazione di atti amministrativi e giudiziari è rimasta immutata anche a seguito del D.lgs 58/2011 (che sostituisce il D.Lgs 261/99), emanato per attuare la direttiva 2008/6/CE, concernente la liberalizzazione dei servizi postali.

Il legislatore ha individuato Poste Italiane S.p.A. come fornitore universale dei servizi postali (art. 23 D.Lgs 261/99), mentre al novellato art. 4 del D.Lgs 261/99 riserva la notificazione degli atti amministrativi e giudiziari a tale fornitore. Quindi, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore le notificazioni a mezzo posta, per gli atti sopra indicati, effettuate mediante le poste private sono affette da nullità.

Ed invero, le “poste private” pur essendo autorizzate all’invio di plichi con raccomandata non possono certificare la data di spedizione dell’atto tributario, quindi, il contribuente potrebbe correre il rischio di presentare il ricorso tardivamente.

Anche i Giudici di Piazza Cavour hanno escluso categoricamente che non può far fede l’attestazione della data di consegna da parte dell’incaricato di poste private (Corte di Cassazione sentenza n. 2035 del 30 gennaio 2014).

Per quanto fino ad ora affermato, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata attraverso il servizio postale privato con la proposizione del ricorso tributario, che non sana comunque il vizio di notifica ex art. 156 c.p.c., dovrà essere sollevata l’eccezione di nullità della notificazione per l’inesistenza giuridica della stessa.

Sottile Massimiliano

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