La motivazione dell’atto amministrativo -scheda di Diritto

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Scopo di questo elaborato è quello di analizzare l’istituto giuridico della motivazione del provvedimento amministrativo, della funzione a questa ascritta con riferimento all’evoluzione che la stessa ha subito negli ultimi decenni sia sotto il profilo storico che sotto quello funzionale.

     Indice

  1. La motivazione del provvedimento amministrativo: cenni generali
  2. Evoluzione storica
  3. La struttura della motivazione
  4. Le funzioni della motivazione
  5. La riforma del 2005

1. La motivazione del provvedimento amministrativo: cenni generali

La motivazione degli atti amministrativi riveste un ruolo di primaria importanza nello sviluppo del diritto amministrativo[1]; oggetto di una complessa e tortuosa evoluzione, tanto dal punto di vista normativo quanto  applicativo, rappresenta, oggi, il principale strumento di dialogo tra la Pubblica Amministrazione e il privato[2]. Autorevole dottrina la definisce “la parte dell’esternazione del provvedimento in cui si enunciano i motivi”[3]; infatti, essa è espressione formale dell’iter procedimentale che si conclude con il provvedimento della p.a.
È per questo che si rinviene nella motivazione un ruolo di c.d. cerniera tra la fase istruttoria del procedimento amministrativo e la decisione contenuta nel provvedimento finale.
Eppure, la motivazione, nelle sue caratteristiche di sufficiente, logica e comprensibile, nasce nella giurisprudenza amministrativa più recente e per diventare, poi, elemento fondamentale dello Stato di diritto; motivare il provvedimento amministrativo diventa un obbligo per la p.a. al fine di conseguire tre obiettivi[4]: consentire l’interpretazione dell’atto amministrativo, effettuare il controllo amministrativo e l’accertamento giudiziale, garantire il privato in ordine all’operato dell’Amministrazione[5]. Prima dell’entrata in vigore della L. n. 241 del 1990, il nostro ordinamento non prevedeva l’obbligo di motivare il provvedimento amministrativo, piuttosto si trattava di una mera facoltà, non sussistendo, peraltro, in questo senso una normativa di carattere generale che lo prevedesse. Si riteneva che la motivazione non appartenesse all’universo amministrativo, ma quasi esclusivamente a quello giurisdizionale e che, pertanto, la pubblica amministrazione non fosse tenuta ad adottare una motivazione del proprio agire. Indubbiamente, questa visione della motivazione del provvedimento amministrativo determinava delle conseguenze pregiudizievoli per i principi di buon andamento e trasparenza sanciti dall’articolo 97 della Costituzione. Altresì veniva compromesso il diritto di difesa in quanto il ricorrente veniva indotto a proporre ricorso avverso un provvedimento che non conteneva i motivi della sua adozione, con il rischio che l’organo giurisdizionale adito non poteva decidere con cognizione di causa non conoscendo le ragioni che sottendevano l’atto o il provvedimento.
Da qui la l’esigenza, avvertita tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, di rendere conoscibile il percorso logico-motivazionale-giuridico prodromico all’emanazione del provvedimento amministrativo; in special modo lo scopo principale consisteva nell’individuare una disciplina che garantisse un “sindacato diffuso” sull’operato dell’amministrazione e, al contempo, una tutela per il destinatario. La mancanza, infatti, di dettami normativi che segnalassero in maniera tassativa le ipotesi in cui vi fosse un obbligo di motivare e che le distinguesse da quelle in cui sull’apparato burocratico sorgesse solo una facoltà di esplicare le ragioni sottese al provvedimento, lasciava che gli stessi privati dovessero vagliare la valenza della limitazione della sfera giuridica uti civis e non più uti singulis[6]. Si manifestava, dunque, per prima l’esigenza di garantire il privato nei confronti dell’arbitrio della pubblica amministrazione, rendendo verificabile la rispondenza dell’atto ai fini pubblici per cui la legge conferisce il potere.[7]

2. Evoluzione storica

Secondo alcuni autori[8] si possono distinguere tre periodi storici della giurisprudenza sulla motivazione.
Il primo ha avvio dalla istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato (l. 31 marzo 1889, n. 5992): dapprima fu la giurisprudenza del Consiglio di Stato francese che richiese l’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo a pena di annullabilità per sviamento di potere e, successivamente, in Italia, fu la giurisprudenza amministrativa a definire il contenuto e l’ambito della motivazione obbligatoria degli atti emanati dalla pubblica amministrazione.
Il quadro storico muta intorno agli anni ’30: accanto alla teoria formalistica si diffuse quella meramente sostanziale, la quale contribuiva a palesare come la motivazione non rappresentasse esternazione di interna volontà del soggetto  incardinato nella posizione amministrativa, quanto piuttosto l’esplicazione dell’iter probatorio e logico che aveva condotto a quel determinato risultato. L’avanzare di tale impostazione procedeva di pari passo con l’evoluzione delle teorie sulla natura giuridica dell’atto amministrativo, non più riconducibile allo schema del contratto di diritto pubblico, ma ad un provvedimento unilaterale emanato dall’amministrazione. In una simile prospettiva, allora, la motivazione divenne una ricognizione delle argomentazioni logiche a sostegno dell’atto conclusivo in grado di vagliare “l’obiettiva giustificabilità della decisione[9]” assunta.  L’entrata in vigore della Costituzione nel 1948 ha contribuito ad accelerare il processo di legittimazione dell’amministrazione. Infatti, la Carta costituzionale ha fatto propri una molteplicità di principi che regolano direttamente la pubblica amministrazione[10],  tra i  quali, in particolare, l’articolo 97 della Costituzione che consacra i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Oggi, inoltre, è in atto una fase ulteriore in cui i principi fondamentali che regolano le amministrazioni nazionali sono stati cristallizzati da fonti normative di rango internazionale ed europeo[11].
Dalla evoluzione delle teorie formalistiche prima e sostanzialiste poi, presero le mosse i lavori che accompagnarono la legge del 1990. Segnatamente, l’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo è stato espressamente introdotto dall‘art. 3 della L. n. 241/1990 che, in via generale, ha previsto che tutti gli atti amministrativi debbono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell’atto stesso, sulla base delle risultanze dell’istruttoria. All’obbligo di motivazione sono sottratti solo due tipologie di atti: gli atti normativi e gli atti a contenuto generale.
L’importanza della suddetta norma risiede, anzitutto, nella considerazione che essa costituisce attuazione del precetto costituzionale del buon andamento della p.a.[12] .
In tal modo, la legge 241 del 1990 ha concorso a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, mettendo in rilievo il processo istruttorio, nonché una maggiore effettività del sindacato di legittimità come imposto, peraltro, dagli articoli 24, 97 e 113 Costituzione[13].

3. La struttura della motivazione

Dalla lettura dell’art. 3 della legge 241/1990 emerge chiaramente la struttura della motivazione la quale può dirsi composta da due elementi fondamentali distinti, ma tra loro complementari: i presupposti di fatto e le ragioni di diritto. Quando si parla di “presupposti di fatto” si fa riferimento a tutti i dati e gli elementi fattuali che la Pubblica Amministrazione acquisisce nel corso della fase istruttoria. Nel secondo caso, invece, si rimanda  agli elementi normativi, ovvero ai principi e i dettami che l’amministrazione ha richiamato ed utilizzato al fine di delineare il caso concreto.
Tuttavia, la distinzione degli elementi che compongono la motivazione, sancita dalla legge sul procedimento amministrativo, è prettamente funzionale; infatti,  il difetto formale perde di significato di fronte al raggiungimento dello scopo.
Dunque, qualora la motivazione si presenti sufficiente ad edurre il privato ed a garantirgli una tutela effettiva e il giudice è in grado di trarre dalla giustificazione tutti gli strumenti idonei per poter sindacare l’operato dall’amministrazione allora la lacuna motivazionale non intacca l’atto né il contemperamento degli interessi che regola[14].
In ciò si esplica  la funzione  garantista della motivazione, rivelando la valenza di strumento che protegge coloro che dall’attività amministrativa possono subire un pregiudizio, un sacrificio o una limitazione.[15]

In tale funzione garantista si rinviene l’anima della teoria sostanzialistica che ravvede nella motivazione la giustificazione logica e il ragionamento dalla P.A. elaborato per rispondere all’istanza del soggetto. Si differenzia dalla teoria formale vigente prima della L. 241/1990 sulla base della quale si distingueva il concetto di motivazione in senso ampio dalla motivazione in senso stretto: quest’ultima riconducibile ai motivi a sostegno del provvedimento, mentre la motivazione in senso ampio è costituita non solo dai motivi, ma anche dai presupposti. Già dagli anni ’30 i presupposti erano considerati dalla dottrina “quegli elementi che sono immanenti alla natura dell’atto, e quindi da esso inseparabili, tanto che il tipo giuridico non si potrebbe concepire senza la presupposizione loro”[16] e che al tempo stesso rappresentano i motivi senza i quali il soggetto non potrebbe consolidare la sua volontà. Ciò era certamente riconducibile alla natura dell’atto come negozio di diritto pubblico. In tale prospettiva i motivi rappresenterebbero l’esternazione della volontà del funzionario procedente, mentre i presupposti dati esterni alla volontà che riprendono elementi di fatto, questi ultimi imprescindibili dal contenuto del negozio e dalla valenza squisitamente oggettiva[17].


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4. Le funzioni della motivazione

L’analisi storica condotta è la premessa necessaria al fine di individuare le effettive funzioni sottese alla motivazione dell’atto. La parola “motivazione” deriva dal latino motus che vuol dire ragione, motivo: indica le ragioni che sono alla base di un determinato atto, i motivi per cui questo atto è stato emanato, la descrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono alla base della decisione dell’amministrazione, in rapporto alle risultanze dell’istruttoria. La disciplina normativa prevista dalla legge del 1990 era indirizzata al raggiungimento di una pluralità di scopi: innanzitutto quello di evitare i cd. ricorsi al buio[18] diffusi fino agli anni ’90 in cui l’impugnazione era riconducibile alla mera pubblicazione del dispositivo dell’atto conclusivo e non dei motivi[19] e, al contempo, rappresentava, per una certa impostazione dottrinale, anche causa di ammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione

Tuttavia, la riforma del 1990 ha contribuito a cambiare il modo di interpretare il rapporto tra la p.a. e il privato, caratterizzato ora da un dialogo simmetrico, e con ciò la motivazione ha assunto il significato della trasparenza dell’azione amministrativa. Concetto che risulta legato al principio della partecipazione, ribadito in tutto il capo III della legge sul procedimento amministrativo e che in sé condensa la ratio dell’intera riforma. Sotto tale luce, la motivazione è il momento conclusivo di una collaborazione tra il privato e la pubblica amministrazione in grado di palesare la posizione assunta da quest’ultima al termine dell’iter istruttorio, non più improntato alla segretezza ma che coinvolge il privato, ponendolo in uno stato di conoscenza e consapevolezza[20].

Non meno importante è la funzione che la motivazione assume nei confronti del giudice, il quale viene individuato dalla legge come soggetto preposto alla verifica della logicità e sufficienza dell’apporto motivazionale. La idoneità della giustificazione a palesare il percorso argomentativo e l’iter di elaborazione della decisione dell’amministrazione passa al vaglio del giudice che dovrà indagarne dapprima la sufficienza e successivamente la logicità e coerenza[21]. Tuttavia, è utile tenere in considerazione che il controllo non è proprio solo dell’autorità giudiziaria ma lo stesso viene esteso all’intera collettività, il cd. sindacato diffuso, consentito attraverso la pubblicazione della motivazione e che lascerebbe ai singoli consociati la possibilità di verificare non solo l’operato dell’amministrazione ma soprattutto la correttezza nello svolgimento di questo compito.

Infine, ricordiamo la funzione interpretativa riconducibile alla motivazione del provvedimento che qualcuno[22] ha ravvisato nella stessa: tale funzione, a ben guardare, sembra palesarsi all’interno della argomentazione di ogni provvedimento. Di una simile ratio interpretativa, però, se ne riconosce la delicata attuazione potendo infatti comportare un ritorno al passato ed una sovrapposizione tra i concetti di motivazione e giustificazione.

5. La riforma del 2005

La legge n. 15 del 2005 ha apportato importanti modifiche alla legge sul procedimento amministrativo del 1990; tuttavia, la novella legislativa non ha prodotto dirette modifiche all’art. 3 della legge 241 del 1990 ma, nonostante ciò, le modifiche apportate ad alcune disposizioni hanno indirettamente prodotto i suoi effetti anche sull’obbligo di motivare che incombe sulla Pubblica Amministrazione. Il merito della  l. n. 15, infatti, è stato quello di definire la vis espansiva dell’istituto della motivazione assurgendo a istituto decisivo per la garanzia di trasparenza dell’attività amministrativa a vantaggio della paritarietà tendenziale del rapporto con gli amministrati; d’altro canto, tuttavia, ha comportato un ampliamento dell’area dei vizi formali del provvedimento dai quali può non discendere l’annullabilità degli atti vincolati, costringendo ad un passo indietro sul piano delle garanzie. Va considerato, in primo luogo, l’art. 21 octies, secondo comma, di cui bisogna accertare l’estendibilità anche alla motivazione, e, in secondo luogo, l’art. 10 bis, il cd. preavviso di rigetto, la cui difformità dalla motivazione può comportare un vizio di quest’ultima.
La ratio del primo dei due dettami normativi inseriti nel 2005, l’art. 21 octies, consiste
nel rispondere alla finalità di creare nel diritto amministrativo una sanatoria per i vizi di natura formale, ossia per quelli che possono essere ricondotti nell’alveo delle mere irregolarità, in quanto non inficiano la portata sostanziale ed il contenuto oggettivo del provvedimento. Il secondo comma dell’articolo sopra richiamato prevede infatti che il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento non è annullabile qualora emerga, in virtù della natura vincolata dello stesso, che il suo contenuto non poteva essere diverso da quanto concretamente statuito dalla pubblica amministrazione. Si può affermare che,  attraverso la novella del 2005, si è creata una magna divisio tra vizi formali, sui quali opera la sanatoria ex art. 21 octies, e vizi sostanziali, caratterizzati, invece, da un’intrinseca gravità che fa sì che essi non siano affatto sanabili tramite il ricorso all’art. 21 octies[23].
È evidente che la logica del vizio formale o procedimentale non invalidante, a prescindere dal fatto che la si intenda come non annullabilità o non illegittimità a monte, depotenzia notevolmente la portata dell’obbligo di motivazione e sacrifica la certezza dei rapporti[24]
In tal modo per i vizi relativi alla motivazione e anche per la fattispecie consistente nel difetto di motivazione si è stati testimoni di una sorta di loro degradazione che attraverso la legge n. 15/2005 ha fatto sì che venissero considerati vizi formali e non sostanziali[25].
Quanto invece all’inserimento dell’art. 10 bis nella legge sul procedimento del 1990, ha posto non pochi dubbi di compatibilità soprattutto nell’ipotesi in cui la motivazione dell’atto finale adduce ragioni diverse e distinte da quelle predisposte nel preavviso di rigetto[26]. A tal proposito, la L. n. 15 del 2005 ha introdotto la c.d. motivazione anticipata nel caso in cui, a fronte di un’istanza del privato, la PA intenda emettere un provvedimento di rigetto. In tal caso, l’art. 10 bis della L. n. 241/1990 prevede che la PA sia tenuta a comunicare anticipatamente i motivi di rigetto dell’istanza. Successivamente sarà da considerare illegittimo un provvedimento con motivazione c.d. “a sorpresa” che, cioè, adduca motivazioni diverse da quelle allegate con la comunicazione di preavviso di rigetto.
Sebbene secondo la dottrina maggioritaria[27] la disposizione di cui all’art. 10 bis risulti essere innovativa e foriera di un possibile ulteriore sviluppo della partecipazione di privati al procedimento amministrativo, non sono tuttavia mancate critiche di segno opposto che hanno dato vita ad un dibattito dottrinario. Inoltre, il nuovo articolo 10 bis ha posto anche altri problemi di coordinamento con la deroga alla sanzione di annullabilità disciplinata all’art. 21 octies, secondo comma.

In particolare, la giurisprudenza minoritaria ha riconosciuto la possibilità di assimilare il cd. preavviso di rigetto all’istituto della comunicazione di avvio del procedimento, disciplinata all’art. 7 della l. 241 del 1990. Tale concezione ha visto, però, contrapporsi una impostazione maggioritaria che, invece, sembra assimilare la natura del preavviso di rigetto a quella della comunicazione di avvio del procedimento con la differenza della distinta collocazione cronologica dell’atto, nella fattispecie posto verso la conclusione dell’attività di partecipazione provvedimentale.

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Giuseppe Cassano, Nicola Posteraro (a cura di) | 2019 Maggioli Editore


Note

[1] J.L. Mashaw, The Role of Reason in Adminsitrative Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 11. Secondo l’Autore, «The path of administrative law has been the path of the progressive submission of power to reason».

[2] Sul punto, Id. Reasoned Administration: The European Union, the United States and the Project of Democratic Governance, in The George Washington Law Review, 2007, p. 101.

[3] M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1993, p. 260.

[4] F. CARDARELLI, La motivazione del provvedimento, in M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Giuffrè, Milano, 2011, p. 321 ,il quale sostiene che  “la natura polifunzionale sarebbe giustificata dalla molteplicità dei potenziali destinatari della motivazione”

[5] Così M.S. GIANNINI, Motivazione dell’atto amministrativo, cit. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in questi anni offerto una definizione, poi accolta dalla successiva giurisprudenza, relativa alla funzione della motivazione del provvedimento amministrativo: “è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un determinato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla legge e facendo valere eventualmente nelle opportune sedi, giustiziali e giurisdizionali, le proprie ragioni. L’ampia discrezionalità riconosciuta ad una pubblica amministrazione in una determinata materia non sottrae i relativi provvedimenti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, volto a controllare, proprio attraverso l’esame della motivazione, l’esercizio del potere sotto il profilo della logicità, la razionalità e la congruità, per evitare che esso possa scadere nel mero arbitrio”. Cfr. Cons. Stato, IV, 29 aprile 2002, n. 2281, in www.giustizia-amministrativa.it.

[6] A. RAPILLO, La motivazione del provvedimento amministrativo e le sorti dell’atto plurimotivato parzialmente viziato, ISBN 978-88-67351-077 |ISSN 2421-5414 N. 1/2017|Pag. 45-69

[7] G. MIELE, Il requisito della motivazione negli atti amministrativi, in «Giur. compl. cass. civ.», 1945, pp. 415 ss. Sul punto tornerà M.S. Giannini, Motivazione dell’atto amministrativo, in «Enc. dir.», vol. XXVII, Giuffrè, Milano, 1977, p. 261, il quale osserva che a necessità di motivare le decisioni è concepita come una caratteristica propria dei rapporti di diritto pubblico, nei quali l’esistenza del potere amministrativo altera la parità tra le parti, non ponendosi, invece, la questione con riferimento agli atti di diritto privato.

[8] G. BERGONZINI, La motivazione degli atti amministrativi, cit, e di R. SCARCIGLIA, La motivazione dell’atto amministrativo.

[9] E. MICHETTI, La motivazione del provvedimento amministrativo. La convalida e l’integrazione, Giuffrè, Milano, 2011, p. 50.

[10] Cassese, Il diritto alla buona amministrazione, cit., pp. 1037 ss.

[11] M.S. BONOMI, La motivazione dell’atto amministrativo: dalla disciplina generale alle regole speciali,

[12] M. De Benedetto, Motivazione dell’atto amministrativo, in «Enc. giur., vol. XXIII, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma, 2003, pp. 1 ss. In tal senso, si è espressa a più riprese la Corte Costituzionale. Si veda, ex multis, Corte cost. 23 giugno 1956, n. 3; Id. 19 dicembre 1973, n. 177; Id. 22 novembre 2000, n. 256; Id 6 ottobre 2010, n. 310.

[13] G. FIORILLO, L motivazione del provvedimento amministrativo, www.filodiritto.it;

[14] L. CIMELLARIO, Le garanzie del procedimento amministrativo nella l. 241/1990, Cedam, Padova, 1997, pp. 85 ss., rassegna sulla giurisprudenza in applicazione dell’art.3 della legge sul procedimento.

[15] G. TROPEA, Motivazione del provvedimento e giudizio sul rapporto: derive e approdi, in «Dir. proc. amm.», 2017, pp. 1235 ss., «ancora molto intenso è il divario, nella giurisprudenza pratica, tra concezioni “garantiste” e concezioni “riduzioniste” della motivazione del provvedimento amministrativo». Nello stesso senso, si esprime G. Mannucci, Uno, nessuno, centomila. Le motivazioni del provvedimento amministrativo, in «Dir. pubb.», 2012, 3, pp. 837 ss.

[16] A. DE VALLES, La validità degli atti amministrativi, Athenaeum, Roma, 1917, p. 154

[17] A. ROMANO TASSONE, Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità, Giuffrè, Milano, 1987, tale impostazione appare del tutto inconsistente.

[18] E. MICHETTI, op. cit., Giuffrè, Milano, 2011, pp. 46 ss.. tali forme di ricorso erano frequenti al solo fine di evitare che intervenisse il termine decadenziale e al fine di poter visionare, in corso di causa, i documenti che avevano indotto la pubblica amministrazione competente ad emanare siffatto provvedimento. Solo in tal modo il privato, consapevole delle ragioni sottese all’atto di cui era destinatario, poteva instaurare una completa ed efficace difesa immediatamente dopo aver preso visione degli atti infraprocedimentali: la possibilità che il ricorso iniziale fosse poco dettagliato era ovviamente tollerato proprio in ragione della natura reattiva delle puntualizzazioni successive.

[19] S. BACCARINI, Motivazione ed effettività della tutela, in federalismi.it, 2007, Cfr Il problema rappresenta una questio iuris ancora dibattuta principalmente in ragione della (talvolta) conveniente scelta della pubblica amministrazione per poter imbrigliare il privato al suo volere. Sin dalla metà del ‘900 cristallizzata era l’opinione secondo la quale il privato, anche ignaro del provvedimento, era comunque in grado di percepirne la componente lesiva, presagio quest’ultimo sufficiente a spingere lo stesso a sollevare ricorso; gli studi sull’istituto della motivazione hanno sollecitato col tempo una domanda, se, cioè, la motivazione rappresentasse uno degli elementi essenziali, senza cui non poteva considerarsi perfezionata la conoscenza della lesività del provvedimento con conseguente inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione. Invero, le sopra citate impostazioni non consideravano la motivazione come uno degli elementi essenziali, quegli elementi che necessariamente dovevano essere noti al privato per consentirgli la percezione della lesione della posizione giuridica. Al contempo, però, l’assenza di qualsiasi ragione sottesa all’atto non metteva lo stesso nella condizione di porre in essere adeguatamente il suo diritto di difesa. 

[20] A. RAPILLO, La motivazione del provvedimento amministrativo e le sorti dell’atto plurimotivato parzialmente viziato, ISBN 978-88-67351-077 |ISSN 2421-5414 N. 1/2017|Pag. 45-69

[21] In tal senso giova richiamare il commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 2010 redatto da A. CASSATELLA, Il dovere di motivazione discorsiva degli atti amministrativi, in Giornale di diritto amministrativo, 2011, pp. 401 ss., in cui l’Autore sottolinea la ratio discorsiva sottesa all’onere di cui all’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo. Corollario del principio di buon andamento ed imparzialità, la motivazione funge da strumento di trasparenza e pubblicità dell’iter decisionale della pubblica amministrazione, idoneo ad illustrare le conclusioni tratte. Di buon andamento parla anche A. ROMANO TASSONE, Motivazione (dir. amm.), in S. CASSESE (a cura di) Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3742.

[22] In tal senso, F. CARDARELLI, op. cit.

[23] TAR CALABRIA Reggio Calabria, n. 1319/2010 : “Nel regime processuale attuale, segnato dalla potenziale irrilevanza delle invalidità procedimentali che sono sanabili nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 21-octies, l. 7agosto 1990 n. 241, (…) non può ritenersi che l’amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte motivata del provvedimento impugnato, benchè sinteticamente esposte, come si confà ad un giudizio di esclusione disposto in sede di gara per l’affidamento di un servizio“.

[24]ROMANO TASSONE, Motivazione dei provvedimenti amministrativi, cit., pp. 80 ss.;

[25] Cfr. A. POLICE, L’illegittimità dei provvedimenti amministrativi alla luce della distinzione tra cd. vizi formali e vizi sostanziali, in Diritto amministrativo, 2003, 4, pag. 735 e ss; E. SCHMIDT ABMANN, L’illegittimità degli atti amministrativi per vizi di forma del procedimento e la tutela del cittadino, in Diritto amministrativo, 2011, 2, pag. 474; F.G.SCOCA, I vizi formali nel sistema delle invalidità dei provvedimenti amministrativi, in AA.VV. ( a cura di V. PARISIO), Vizi formali, procedimento e processo amministrativo, Milano, 2004, pag. 56 e ss.

[26] Sul punto, La terza sezione del Consiglio di Stato, infatti, nel 2014 con la sentenza n. 4021 ha posto l’attenzione sulla problematica della rilevanza della diversità dei contenuti espressi nella motivazione finale del provvedimento e nel preavviso di rigetto. La ratio, infatti, sottesa all’istituto disciplinato all’art. 10 bis è duplice secondo il Consiglio di Stato: se lo stesso è funzionale al diritto di difesa del privato interessato dal procedimento amministrativo, consentendogli memorie di replica a sostegno della sua richiesta, d’altro canto si presenta come fondamentale strumento istruttorio per la Pubblica Amministrazione che, in seguito alle repliche dell’istante, amplia la conoscenza sulla questione al fine di effettuare una valutazione il più completa ed efficiente possibile

[27] G.VIRGA, Le modifiche ed integrazioni alla legge 241 del 1990 recentemente approvate. Osservazioni derivanti da una prima lettura, in www.lexitalia.it.

Clelia Chiarenza

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