La morte del genitore che si disinteressa del figlio non fa venir meno il suo diritto al risarcimento per danno non patrimoniale (Corte di Cassazione, VI Sez. Civ., sentenza 16 Febbraio 2015 n. 3079).

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Con la recentissima sentenza 16 Febbraio 2015 n. 3079 la Cassazione affronta nuovamente la tematica dei rapporti familiari in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale. Il caso ha riguardato una figlia naturale che si è vista riconoscere il diritto di agire nei confronti degli eredi, moglie e figlia legittima, del padre defunto per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per omesso mantenimento, assistenza e istruzione, ritenendolo responsabile di non aver adempiuto ai doveri genitoriali nei suoi confronti quale figlia naturale e sentendosi dichiarare che tali responsabilità non vengono meno neanche con la morte del genitore.

In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda, in secondo grado la Corte d’ Appello ha riformato parzialmente la sentenza aumentando il risarcimento e a fronte del ricorso in Cassazione la sentenza impugnata è stata confermata integralmente, condannando i ricorrenti a risarcire la figlia naturale del padre defunto la somma di euro 50000, per responsabilità dell’ uomo per inadempimento dei doveri genitoriali, violando tutti i diritti della giovane derivanti dal rapporto di filiazione.

La Corte giunge a tale risultato come naturale conseguenza di pilastri normativi presenti nel nostro ordinamento e per cui l’ obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento, istruzione, educazione, ed assistenza morale dei figli sorge con la nascita del figlio stesso ( artt. 147, 148, 261 c.c. ) e ciò a prescindere da eventuale domanda . Difatti, come ha stabilito in precedenza la Suprema Corte con le sentenze n. 23630/09, n. 7386/03, n. 2328/06, n. 5652/12, n. 26205/13 anche se al momento della nascita il figlio sia stato riconosciuto da un solo genitore che ha integralmente provveduto al suo mantenimento, l’ altro genitore è obbligato anche per il periodo antecedente la sentenza dichiarativa di paternità/maternità naturale.

“L’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza” ( Cass. 20 Dicembre 2011 n. 27653, Cass. 3 Novembre 2006 n. 23596 ): la dichiarazione giudiziale di paternità produce gli effetti del riconoscimento comportando per il genitore, in base all’ art. 261 c.c. tutti i doveri propri della procreazione, mantenimento incluso.

Conseguentemente il totale disinteresse di un genitore nei confronti del figlio naturale, determinando la lesione di interessi e diritti garantiti dagli artt. 2 e 30 della Costituzione, nonché dall’ art. 24 Carta di Nizza e dall’ art. 5 del 7° Protocollo addizionale alla CEDU, configura il c.d. illecito endofamigliare, generando il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. derivati dalla privazione affettiva subita sin dalla nascita e tali incidere perennemente sulla vita dell’ abbandonato in modo negativo.

Colangeli Valentina

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