La mala gestio assicurativa ed il ritardo nel risarcimento nei confronti dell’assicurato e del danneggiato

Redazione 09/11/00
Scarica PDF Stampa
di Marco Quadrelli

La problematica è quella della responsabilità dell’assicuratore nei confronti sia dell’assicurato che del terzo danneggiato nella gestione della
lite. Si tratterà, quindi, dapprima della struttura codicistica anteriore alla legislazione speciale (L.990/1969 e ss.), passando poi a connotare la figura della “gestione della lite” e della natura giuridica della responsabilità per mala gestio e, per ritardo, includendo anche l’intervento del “fondo di garanzia”. Indi si analizzerà la struttura degli obblighi del-l’assicuratore, le tipologie di azione, i legittimati attivi ed i termini di prescrizione dell’azione.
Infine un cenno fugace al bonus-malus e la sua connessione con la problematica in oggetto.
Il presente, sintetico studio, deriva da un’esigenza pratica che chi scrive ha ravvisato e continua a ravvisare nella sua professione.

Art.1917 c.c. e struttura codicistica della figura di mala gestio

Il problema della mala gestio si pose all’indomani dell’introduzione della disciplina positiva del peculiare ramo assicurativo della r.c. che, uscendo dalle esperienze maturate sotto il codice di commercio, venne ad assumere una fisionomia più chiara col disposto dell’art. 1917 c.c.1, ma non tale da assegnare all’assicuratore il ruolo di guida nella trattazione del danno e nella conduzione delle difese. La prassi contrattuale ha fatto così ricorso all’adozione, nella polizza, del patto di “gestione” della lite, onde la conseguente linea di autodeterminazione dell’istituto assicuratore andrebbe vista in funzione del mandato ricevuto, definito come procura in rem propriam: figura atipica di rappresentanza contemperante la tutela dei concorrenti interessi del mandante e del mandatario.
Qualora nell’assicurazione della r.c.a. l’assicurato si trovi a subire, a causa del comportamento pretestuosamente dilatorio dell’assicuratore, un danno che con una condotta diligente, avrebbe potuto essere evitato, l’assicuratore è tenuto ad indennizzare l’assicurato dei maggiori danni ai sensi dello art.1224 c.c.2. In particolare nei casi in cui l’assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno, deve pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, va indennizzato del danno derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione del danno e, ciò anche oltre i limiti del massimale, ove il ritardo derivi da fatto imputabile all’assicuratore, il quale deve essere considerato inadempiente dal momento in cui, senza il suo comportamento colpevole, il danno sarebbe stato determinato e, quindi, il suo debito sarebbe divenuto liquido ed esigibile.

In tal caso, ai sensi dell’art.1224 c.c., l’assicuratore è tenuto ad indennizzare l’assicurato dei maggiori danni, fra i quali gli effetti
pregiudizievoli della svalutazione monetaria 3. Esiste, dunque, una divaricazione della responsabilità per mala gestio, che nel caso di ordinaria assicurazione di responsabilità civile è ricondotta all’art.1224 c.c., mentre nel caso di r.c.a. è spiega-ta con la violazione
degli obblighi di buona fede.
La concessione al danneggiato dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, ovvero l’inno-vazione più rilevante della L.990/1969, ha
reso obbligatoria la partecipazione al processo dell’as-sicuratore, cosa che era ben possibile anche facendo riferimento alle ipotesi contemplate dall’art. 1917 c.2 e 3 c.c..
E’ chiaro che in entrambi i casi il dovere di comportarsi secondo buona fede gravante sull’assicuratore nasce dalle medesime norme generali: artt.1175 4 e 1375 5 c.c..

Gestione della lite e natura giuridica della responsabilità per mala gestio

La mala gestio può rilevare unicamente nell’ipotesi in cui tra l’assicurato e l’assicuratore per la r.c.a. intercorra un patto di gestione della lite 6. La responsabilità per mala gestio dell’assicuratore è di natura contrattuale 7 e sorge nei confronti dell’assicurato 8.
La gestione del sinistro da parte dell’assicuratore trova, normalmente, origine in una clausola di polizza generalmente presente in tutte le
garanzie per la r.c.a. verso terzi e, corrispondente ad un interesse dell’assicuratore 9 il quale, essendo tenuto, al verificarsi del sinistro, a
liberare il proprio assicurato dall’obbligo risarcitorio, ha un evidente interesse a gestire, anche nel corso del giudizio risarcitorio,
l’accertamento circa la responsabilità dell’assicurato e la quantificazione del risarcimento vantato dal terzo.
Per il sorgere di siffatta responsabilità è sufficiente che l’assicurazione sia stata messa in grado di valutare, stando l’ordinaria diligenza ed
osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato, conosciuta in qualsivoglia modo 10, oppure quando l’assicuratore ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale, nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l’esistenza della responsabilità dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza.

In tal caso, l’assicuratore, stante la natura di debito di valuta della sua obbligazione, può essere tenuto al pagamento degli interessi ed al maggior danno, ai sensi dell’art.1224 c.c., con decorrenza dello “spatium deliberandi” di sessanta giorni, di cui all’art.22 c.1 L.990/1969 citata, come modifi-cato dall’art.17 L.26.02.1977 n°39 11. Quindi, sulla scorta di Cass. 3353/1997, si può tranquilla-mente affermare che la responsabilità per mala gestio dell’assicuratore deriva dall’inadempimento degli obblighi di correttezza e diligenza sanciti dagli artt.1175, 117612 e 1375 c.c.. Ma non solo. Tale responsabilità sorge ogniqualvolta sia imputabile all’assicuratore la mancata ottemperanza del dovere di assumere, nel corso della gestione del sinistro, una condotta equilibrata ed oculata, idonea a garantire al proprio assicurato la migliore tutela rispetto agli effetti dannosi dell’evento a lui ascrivibile in termini di responsabilità.
Tipicamente, si ha quindi mala gestio dell’assicuratore e la conseguente responsabilità, nel caso in cui nella gestione della vertenza con il terzo, non si applichi 13 o violi il patto 14, con svantaggio in capo all’assicurato.

A seguito di questo tipo di comportamenti, palesemente omissivi in modo colposo, l’assicuratore risponde nei confronti del proprio assicurato, anche oltre i limiti di massimale, del danno arrecato con la sua condotta, per un importo che si determina con la maggior somma rispetto a quella risultante dal massimale, che l’assicurato è tenuto a corrispondere al terzo danneggiato.
Per quel che attiene ai criteri di valutazione del comportamento posto in essere dall’assicuratore per la r.c.a., la responsabilità va valutata in
base agli elementi di giudizio risultanti al momento della decisione di resistere alle pretese risarcitorie.
Prima dell’entrata in vigore della L.990/1969, la responsabilità per mala gestio dell’assicurazione era da valutarsi con riferimento alla situazione preesistente ed alla probabilità dell’esito della lite secondo un parametro di diligenza media propria di un assicuratore, tenendo conto di ogni circostanza 15.

Responsabilità dell’assicuratore nei confronti del danneggiato per ritardo (ed ipotesi di intervento del “Fondo di garanzia)

Accostata ma distinta da questa (in quanto tutela del tutto distinta e diversa), vi è la figura della responsabilità nei confronti del danneggiato,
fondata sul ritardo nel risarcire il sinistro stradale (art.22 L.24.12.1969 n°990 16) o di ingiustificato ritardo nell’adempimento dell’obbligo
risarcitorio gravante sul “Fondo di garanzia” 17.
Questa figura trova il suo titolo nei principi generali dettati in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, con riferimento ad un generale dovere di correttezza, di diligenza, di buona fede nel loro adempimento (art.22 L.990/1969 ed art.3 Legge 39/1977 17bis).
In dottrina viene ritenuto che il solo terzo danneggiato, nella sua qualità di creditore dell’istituto assicuratore, possa avere la legittimazione
attiva alla proposizione di questo tipo di domanda.
Chi scrive non è d’accordo, in quanto anche l’assicurato può proporre nei confronti della propria assicurazione una simile e distinta domanda.
Conseguentemente, con l’accoglimento di questa domanda, l’assicuratore ha unicamente la condanna al pagamento, oltre l’importo risarcitorio, anche di quell’ulteriore danno che si sostanzia nel pagamento degli interessi moratori, del maggiore danno da svalutazione monetaria intervenuta durante il tempo del processo e delle spese legali dovute al danneggiato. Solo relativamente a queste voci l’assicuratore, nel caso in cui il massimale risulti incapiente, potrà essere tenuto oltre l’importo assicurato previsto nel contratto di garanzia concluso col soggetto responsabile del danno.
Ovviamente, tutto ciò, sempre che l’assicuratore non provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile 18.
Corollario di tale responsabilità è il fatto che l’assicurato non incontra alcun limite da massimale (con riguardo alle somme dovute per interessi e rivalutazione monetaria) nel chiedere la rivalsa per l’intero risarcimento spettante al danneggiato anche quando l’obbligo di risarcimento gravi sul “Fondo di garanzia”, pure nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia succeduto ad impresa assicurativa posta in l.c.a. ed abbia, a sua volta, tenuto un comportamento defatigatorio 19. Il “Fondo di garanzia”, nel caso di mala gestio è anche tenuto a risarcire gli interessi moratori e la svalutazione monetaria anche ultramassimale, trattandosi di danno ulteriore che trova causa, distinta ed autonoma rispetto a quella originaria, nel fatto colposo dell’ente 20.
E’ poi configurabile un caso di mala gestio da parte dell’assicurazione designata a norma dell’art.20 L.990/1969, qualora, sebbene dalle modalità del sinistro si potesse agevolmente ricono-scere un concorso di colpa (basato sulla presunzione di cui all’art.2054 c.c.), ove la stessa
assicurazione non abbia offerto alcuna somma in vista del ristoro del danno patito, pure in presenza della rituale richiesta di risarcimento effettuata dal danneggiato 21 .

In caso di l.c.a. dell’assicurazione della r.c.a., con cessione del portafoglio ex art.1 D.L. 26.09. 1978 n°57622, la responsabilità per mala
gestio dell’impresa cedente è configurabile sino al momento in cui è avvenuta la cessione del portafoglio 23. Quella dell’impresa cessionaria può sorgere solo dopo il decorso dello “spatium deliberandi” di sei mesi, previsto dall’art.8 D.L. 576/1978 citato 24 ed il danno va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui all’art.21 L.24.12.1969 n°99025 e, non sul massimale previsto dalla polizza 26.
Si discute se possa rientrare nella mala gestio dell’assicuratore o, comunque nel ritardato adempimento da parte dello stesso, l’ipotesi in cui,
conclusasi l’istruttoria amministrativa sul danno risentito dal terzo, questi richieda al danneggiante ed al suo assicuratore, un risarcimento
ultra massimale, mentre il valore del danno può stimarsi intorno al massimale.
L’assicurato, proprio per evitare una sua pesante esposizione risarcitoria in proprio, assume la gestione della lite al posto dell’assicuratore, per la parte non coperta del massimale (litisconsorzio ad adiuvandum), e liquidi conservativamente il danno con il terzo nei limiti del massimale. Poi costituisca in mora l’assicuratore e lo inviti a dare esecuzione all’accordo. Qualora quest’ultimo non dia esecuzione all’accordo che risulti, a posteriori vantaggioso, sarà tenuto a corrispondere al terzo in toto et totaliter il danno al terzo danneggiato.
E’ opinione di chi scrive che tale fattispecie possa essere inquadrata nel colpevole ritardato adempimento dell’assicuratore.

 

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento