La legittima difesa e le sua riforma

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La legittima difesa nel nostro ordinamento giuridico è una causa di giustificazione.

La disciplina normativa

L’istituto è disciplinato all’articolo 52 del codice penale, che al comma 1 recita:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Con la legge 13 febbraio 2006 n. 59 (Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio) è stato aggiunto un comma.

I presupposti della legittima difesa

La legittima difesa, non si deve confondere con la vendetta, una reazione che segue la lesione, ed è una reazione viene prima della lesione, come unico rimedio possibile per evitare un’offesa ingiusta.

È incentrata su due presupposti essenziali.

Da una parte l’aggressione ingiusta che determina l’insorgenza di un pericolo, dall’altra la reazione difensiva legittima.

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L’aggressione ingiusta

L’aggressione ingiusta si deve concretizzare nel pericolo attuale di un’offesa , se non viene neutralizzata in poco tempo, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o patrimoniale) che la legge tutela.

Parlando di diritto proprio o altrui si vuole escludere che possano essere oggetto di reazione gli interessi pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica osservanza della legge.

La difesa è legittima se in determinate circostanze il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone cronologicamente nei termini dell’immediata prossimità   dell’offesa ovvero della contestualità    dell’immediata successione della difesa. L’offesa ingiusta si concreta con un’intimidazione o con un’omissione contraria alle regole del diritto.

La reazione legittima e la proporzione

La reazione contro l’aggressore è ritenuta legittima in presenza di necessità  di difendersi e altrimenti inevitabilità  dell’offesa, ed è richiesto che ci sia sempre una proporzione tra difesa e offesa.

La reazione difensiva si configura come necessaria quando la difesa rappresenta l’unica scelta possibile, in base alle condizioni nelle quali si verifica l’offesa e alle reali alternative di salvaguardia che possiede l’aggredito.

Si ritiene proporzionata la difesa che non si valutata più, in base al rapporto tra i mezzi disponibili e quelli utilizzati, ma alla stregua dei beni in gioco e dei disvalori dei comportamenti realizzati.

Il cosiddetto giudizio di proporzionalità  richiede che il male che viene inflitto all’aggressore sia inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male da lui minacciato.

Non basta che il soggetto si debba difendere e per farlo debba arrecare un’offesa, ma la stessa non deve essere sproporzionata rispetto al male che si vuole evitare.

Il giudice dovrà valutare la necessità, l’inevitabilità e la proporzione.

L’errore scusabile

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28224/2014 ha chiarito che “l’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, anche se malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità  di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta”.

La legittima difesa si esclude quando un’auto si era introdotta in una masseria facendo manovre spericolate suonando più volte il clacson.

Gli imputati avevano preso il loro veicolo inseguito la macchina e sparato diversi colpi di arma da fuoco.

Un tipico esempio di legittima difesa putativa è quella di chi viene aggredito al buio per scherzo da un amico con un’arma finta.

Se l’aggredito a causa del buio non riesce a riconoscere il suo amico e, credendo di essere in pericolo reagisce ferendolo o uccidendolo, la sua azione può rientrare nel campo della legittima difesa putativa.

La legittima difesa domiciliare

Il requisito della proporzione tra difesa e offesa è contenuto nella Legge n. 59/2006 che ha inserito nell’articolo 52 altri due commi.

Il legislatore si è voluto pronunciare sul rapporto di proporzione tra reazione e aggressione presupponendo la sussistenza quando la reazione, che consiste nell’utilizzo di un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, sia realizzata per difendere la propria o altrui incolumità, oppure, i beni propri o altrui messi in pericolo da chi si sia introdotto in modo abusivo nel domicilio privato o in un luogo dove viene esercitata un’attività commerciale professionale o imprenditoriale, quando non c’è desistenza e c’è pericolo di aggressione.

La riforma della legittima difesa

Il provvedimento, promosso dalla Lega di Matteo Salvini (legge n. 36/2019) ha modificato in modo rilevante l’articolo 52 del codice penale e le norme allo stesso legate, in particolare per in relazione alla legittima difesa domiciliare.

Il centro della legge è l’articolo 1, che stabilisce che la difesa sia “sempre” legittima e sussista il rapporto di proporzione nei casi di violazione di domicilio (art. 614 c.p.).

L’introduzione di un semplice avverbio consente di scriminare  sempre “automaticamente”, il comportamento della persona, presente in modo legittimo nell’abitazione, oppure, nel luogo privato nel quale si esercita un’attività commerciale professionale o imprenditoriale, che utilizza un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità e i beni propri o altrui, quando non c’è desistenza e c’è pericolo di aggressione.

La riforma ha inserito un quarto comma all’articolo 52 del codice civile, secondo il quale, nei casi sopra scritti, deve agire “sempre” in stato di legittima difesa “ colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

La riforma modifica anche l’articolo 55 del codice penale, che disciplina l’eccesso colposo, introducendo un quarto comma che amplia e definisce il concetto di offesa:

“nei casi dei quali ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni delle quali all’articolo 61, comma 1 n. 5 (minorata difesa), oppure, in stato di grave turbamento, che deriva dalla situazione di pericolo in atto”.

SI tratta di una categoria giuridica che il codice penale alle origini non contemplava e spetterà al giudice valutare e interpretare, caso per caso, le situazioni sulle quali è chiamato a decidere per verificare se sussiste il grave turbamento.

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