La giusta “punizione” delle compagnie d’assicurazioni: la vittoria del danno punitivo!

Sesta Leonardo 06/09/07
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Il Giudice di Pace di Bitonto, dopo la procedura di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia delle C. E. ha emesso le sentenze di merito (riportate in calce) che hanno chiuso i procedimenti aventi come oggetto le domande restitutorie e risarcitorie avanzate da quattro contraenti che negli anni 1997 e 1998 avevano visto aumentare a dismisura il premio dell’assicurazione per la R. C. auto.
Il risultato è stato l’applicazione della cosiddetta “legge del taglione”.
A prima vista, sembra che il Giudice di Pace di Bitonto sia stato ispirato dal codice di Hamurrabi, piuttosto che dal codice civile italiano.
Infatti l’esito del giudizio di merito ha visto le compagnie d’assicurazioni essere condannate a restituire al contraente assicurato il doppio dei premi assicurativi illegittimamente esatti.
Invece, passando ad un esame più approfondito, sembra che il Giudicante abbia fatto centro, ponendosi in netto contrasto con l’ipocrisia (soprattutto di certi Giudici della Corte di Cassazione) di chi afferma che nell’ordinamento italiano non esiste la figura del danno punitivo.
La motivazione del Giudice di Pace è ben articolata, soprattutto dove evidenzia che in materia di tutela della concorrenza, il risarcimento del danno deve essere di entità tale da garantire l’eliminazione di qualsiasi vantaggio che il responsabile abbia potuto trarre dall’illecito commesso.
E’ dunque pienamente fondato il timore del Giudicante che, applicando in modo restrittivo le limitazioni contenute negli articoli 1223, 2056 e 2059 c.c. all’illecito concorrenziale, l’autore dell’illecito ne esca comunque vincitore, avendo tratto con la propria condotta un vantaggio economicamente superiore alla condanna risarcitoria prevista dall’ordinamento italiano.
Perciò la logica conseguenza è che al principio di effettività della tutela contro l’illecito anticoncorrenziale, d’ispirazione comunitaria, debba riconoscersi un rango di preordinazione e superiorità rispetto alle limitazioni contenute negli articoli 1223, 2056 e 2059 del codice civile italiano.
Il danno punitivo in tali circostanze assume la funzione di deterrente sociale, avendo il compito di dissuadere sia l’autore dell’illecito che il resto della Comunità dal porre in essere pratiche che, come l’intesa delle compagnie d’assicurazioni, oltre che essere illegittime, costituiscano gravissimo nocumento per il mercato e per la collettività.
Dunque ben venga il danno punitivo, ove le limitazioni risarcitorie previste negli articoli 1223, 2056 e 2059 del codice civile italiano non siano sufficienti a garantire che l’autore del fatto illecito venga privato di tutti i vantaggi economici tratti dalla sua condotta.
************** (1)
 
  
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL GIUDICE DI PACE DI BITONTO
Avv. **************, ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Nella causa civile iscritta nel Registro Generale, affari contenziosi, sotto il numero d’ordine n. 172/2003
TRA
***********o, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. ************** che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti                                                                                                     Attore
CONTRO
LLOYD ADRIATICO Assicurazioni S.p.A., in persona del V Direttore Generale dr. ***************, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’Avv. ****************** che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
                                     Convenuta
 
Oggetto: Restituzione somme
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
*** ********, con atto di citazione ritualmente notificato il 14.02.2003, conveniva in giudizio la ************************************, al fine di far accertare e dichiarare che la ************************************ ha violato l’art.2 della legge 287/90 e l’art.1 della legge 281/98, ponendo in essere unitamente ad altre compagnie un accordo teso a far aumentare illegittimamente i costi dei premi assicurativi, conseguentemente condannare la società convenuta alla ripetizione a favore dell’attore delle somme percepite pari ad €. 444,55 o quelle maggiori o minori che il Giudicante riterrà di giustizia o equo liquidare, maggiorare detti importi d’interessi legali e svalutazione monetaria dal dì in cui è stato posto in essere l’illegittimo atteggiamento, sino all’effettivo soddisfo, condannare, infine, società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi direttamente a favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio la ************************************ con atto di comparsa di costituzione e risposta con la quale sollevava diverse eccezioni preliminari e processuali di rito e di merito e chiedeva l’integrale rigetto delle domande formulate dall’attore.
Il Giudicante, esaminate le domande e le eccezioni sollevate dalle parti in causa, con ordinanza del 30.06.2004 depositata il 02.07.2004, sospendeva il procedimento e disponeva la trasmissione degli atti di causa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee affinché si pronunciasse su alcune questioni pregiudiziali, indispensabili ai fini della decisione del presente giudizio.
Le questioni pregiudiziali venivano, quindi, decise dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 12.07.2006 pronunciata nelle cause riunite da C-295/04 a C-298/04.
Pervenuta la sentenza della Corte di Giustizia, il Giudicante rimetteva la causa sul ruolo e, con ordinanza pronunciata fuori udienza il 31.08.2006, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l’udienza del 12.12.06 per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa autorizzando le parti al ritiro dei propri fascicoli e al deposito delle proprie comparse conclusionali entro il termine perentorio di 10 gg. prima dell’udienza.
All’udienza del 12 dicembre 2006, il Giudicante, udite le conclusioni rassegnate dai difensori delle parti costituite e dopo la discussione, si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande articolate da parte attrice sono fondate e, pertanto, meritano accoglimento per le seguenti ragioni.
I fatti per cui è causa traggono origine dal provvedimento dell’AGCM n°8546/00, parzialmente confermato dalle sentenze del Tar Lazio 6139/01 e del Consiglio di Stato n°2199/02.
Nel provvedimento citato l’AGCM, dopo ampia istruttoria, ha constatato che diverse compagnie d’assicurazione, italiane e straniere, a decorrere dal 1994, avevano posto in essere un’intesa anticoncorrenziale volta a praticare aumenti arbitrari dei premi assicurativi relativi alle polizze RC auto, in forza di clausole contrattuali comunemente concordate e di scambi d’informazioni.
Alla luce del provvedimento dell’AGCM, molti consumatori hanno agito al fine di ottenere la restituzione dei premi pagati illegittimamente ed il risarcimento dei danni subiti.
L’odierno attore ha affermato di aver acceso la polizza RC auto n°325725831 con la compagnia di assicurazioni convenuta, ed ha lamentato di aver subito a decorrere dal 1998 al 2002 un aumento arbitrario del premio assicurativo in ragione del 20%, imputando tale aumento all’intesa anticoncorrenziale stigmatizzata dalla AGCM.
La compagnia di assicurazioni convenuta ha, preliminarmente, eccepito l’incompetenza funzionale del Giudicante, assumendo che per le domande risarcitorie proposte dai soggetti lesi dall’intesa anticoncorrenziale, seppur terzi rispetto all’intesa, sarebbe funzionalmente competente la Corte d’Appello, e non il Giudice di Pace, ai sensi dell’art.33 della legge 287/90.
L’eccezione d’incompetenza funzionale del Giudice di Pace è infondata.
Ritiene, il Giudicante, che le limitazioni poste dall’art.33 della legge 287/90 non siano applicabili al caso concreto.
Tale convincimento deriva dalla constatazione preliminare che l’intesa sanzionata dall’AGCM, dov’è stata coinvolta anche la società convenuta, per le dimensioni assunte, interessi l’intero territorio comunitario e non soltanto il territorio nazionale.
Il convincimento del Giudicante è avvalorato da quanto statuito nel par.41 della sentenza pregiudiziale “Rientrano perciò nell’ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune”.
Le dimensioni oggettive e soggettive assunte dall’intesa sanzionata dall’AGCM conducono, quindi, il Giudicante a ritenere che l’intesa o la pratica concordata in esame possa avere un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla vendita delle polizze di detta assicurazione in Italia da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante (sentenza pregiudiziale CGCE par.52).
Perciò, la prima norma violata – intesa come norma fondamentale – dalle imprese che hanno fatto parte dell’intesa anticoncorrenziale sanzionata dall’AGCM, deve ravvisarsi non nell’art.2 della legge 287/90, bensì nell’art.81 (85 secondo la vecchia numerazione) del Trattato CE.
Pertanto, tenendo in considerazione quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza pregiudiziale emessa su rinvio di questo Giudicante, si deve ritenere che il Giudice di Pace, al pari di qualsiasi altro Giudice, sia legittimato a far valere l’efficacia diretta dell’art.81 del Trattato CE.
La Corte di Giustizia al par.39 della sentenza pregiudiziale si è così pronunciata “Occorre anche ricordare che gli artt. 81, n. 1, CE e 82 CE producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono direttamente a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare e che il principio del primato del diritto comunitario esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ultima”.
Il consumatore o qualsiasi altro terzo danneggiato da un’intesa anticoncorrenziale le cui dimensioni siano di rilevanza comunitaria, ben può chiedere dinanzi al Giudice, naturalmente competente per territorio e per valore, il risarcimento dei danni subiti e provocatigli da tutti, da alcuni o da uno soltanto dei partecipi all’intesa anticoncorrenziale.
Ma, alla medesima conclusione questo Giudice ritiene di poter pervenire anche se il fondamento normativo delle domande attoree fosse da ravvisarsi nell’art.2 della legge 287/90.
L’art.1, comma IV, della legge 287/90, per l’interpretazione della legge nazionale, si rimanda ai canoni di ermeneutica comunitari.
Orbene, la Corte di Giustizia ha sancito che è prioritario nel diritto comunitario garantire l’effettività della tutela dei diritti dei singoli.
Infatti, al par.60 della sentenza pregiudiziale, la Corte di Giustizia, richiamandosi alla nota sentenza Courage, si è così pronunciata “Per quanto poi riguarda la possibilità di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza, occorre ricordare che la piena efficacia dell’art. 81 CE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al n. 1 di tale articolo sarebbero messi in discussione se chiunque non potesse chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza”.
Orbene, se anche per i terzi lesi da un’intesa anticoncorrenziale, in particolar modo per i consumatori, dovessero trovare applicazione le limitazioni sancite nell’art.33 della legge 287/90, il risultato ultimo cui si perverrebbe sarebbe quello di rendere eccessivamente difficoltosa, anzi quasi impraticabile, la strada della tutela risarcitoria.
Proprio per garantire che i consumatori possano agevolmente tutelare i propri diritti contro le grandi imprese che, con le loro intese o pratiche concordate, seppur di rilevanza prettamente nazionale, nuocciono al fair play nel mercato, bisogna deplorare le interpretazioni restrittive come quella da ultimo propugnata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Italiana.
La tutela del consumatore, e, tramite essa, la tutela del mercato, esigono che il terzo estraneo ad una pratica concordata o ad un’intesa anticoncorrenziale che gli abbiano procurato danno, possa agire per la tutela delle proprie posizioni dinanzi al Tribunale o al Giudice di Pace, senza dover sopportare i più lunghi tempi ed i maggiori costi della Corte d’Appello.
Solo così si può garantire il principio di effettività della tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dalle norme nazionali e dalle norme comunitarie.
Altresì infondata è l’eccezione d’incompetenza per valore sollevata dalla società convenuta, in quanto la somma richiesta nell’atto di citazione non è esorbitante rispetto ai limiti di competenza per valore del Giudice di Pace fissati dal codice di procedura civile.
Altresì infondata è l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
L’azione intrapresa dall’attore, indipendentemente dalla qualificazione giuridica fornita nell’atto di citazione, è chiaramente di natura risarcitoria.
Si tratta, infatti, di un’azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, il cui termine di prescrizione, è di cinque anni, ai sensi dell’art. 2947, co. I, cc.
Le norme anitrust, contenute nella legge nazionale e nelle norme comunitarie, comportano a carico dei loro contravventori il sorgere di responsabilità extracontrattuale, poiché, avendo portata generale, la loro lesione integra gli estremi del concetto di “ingiustizia” di cui all’art. 2043 cc.
Il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui la pratica anticoncorrenziale è cessata, ed è onere del convenuto dimostrare l’esatto momento in cui la condotta anticoncorrenziale è cessata.
Tale onere non è stato minimamente assunto dalla società convenuta, pertanto, le domande di parte attrice sono da considerarsi poste più che tempestivamente.
Nel merito, il Giudicante ritiene di aver a sua disposizione già elementi di prova tali da giudicare fondata la pretesa dell’attore.
L’attore, nel proprio atto di citazione, chiedeva la restituzione dei premi pagati in più negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 e 2002, e quantificava, l’illegittimo aumento del premio, nella misura della somma complessiva di €.444,55.
La pretesa di parte attrice, dunque, rientra nell’ambito dei limiti concessi al Giudice di Pace per la pronuncia secondo equità, di cui all’art. 113, co.II, cpc, trattandosi di responsabilità extracontrattuale e non di causa fondata su contratto concluso ex art. 1342 cc.
L’AGCM, nel suo provvedimento 8546/2000, ha constatato che l’intesa anticoncorrenziale ha consentito ai partecipi, tra cui l’odierna convenuta, di praticare un aumento medio dei premi pari al 20% annuo.
Tale constatazione comporta per il Giudicante il sorgere di una presunzione semplice, ai sensi dell’art. 2727 cc.
Sarebbe stato, quindi, onere di parte convenuta dimostrare, con mezzi di prova idonei, il proprio distacco dalla prassi accertata dall’AGCM e, tale onere probatorio, non è stato soddisfatto in alcun modo.
Da ultimo, questo Giudice rileva che alla parte attrice deve essere riconosciuta, a titolo di risarcimento danni, una somma di denaro tale da aver anche l’effetto deterrente nei confronti della parte convenuta e di terzi dal porre in essere altre intese o pratiche concordate come quella sanzionata dall’AGCM.
Infatti, se il risarcimento dei danni fosse ancorato ai canoni generali sanciti negli artt. 1223 e 1224, co.I, cc, il principio di effettività del diritto comunitario ne risulterebbe gravemente compromesso, in quanto l’autore dell’illecito, con altissimo grado di probabilità, continuerebbe comunque a trarne profitto. Perciò, il danno da liquidarsi deve essere di entità tale da render certo l’annullamento di qualsiasi vantaggio economico tratto da un soggetto partecipe di un’intesa anticoncorrenziale o di una pratica concordata vietata dall’art.81 del Trattato; e lo stesso dicasi per le intese anticoncorrenziali e per le pratiche concordate sanzionate nell’art. 2 della legge 287/90.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudicante ritiene di riconoscere all’attore un danno nella misura del doppio, rispetto all’ammontare dei premi esatti dalla convenuta in esecuzione dell’intesa anticoncorrenziale.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Giudice di Pace di Bitonto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *** ******** contro la ***********************************, così provvede:
·        Dichiara la propria competenza funzionale e per valore;
·        Rigetta l’eccezione di prescrizione;
·        Dichiara illegittimo l’aumento dei premi praticati dalla società convenuta a carico dell’attore negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, complessivamente pari ad €.444,55.
·        Condanna la ************************************ al risarcimento dei danni provocati all’attore che liquida nella somma complessiva di €.889,10;
·        Condanna la ************************************ al pagamento delle spese processuali, da distrarsi direttamente in favore dell’Avv. ************** dichiaratosi anticipatario, che liquida nella somma complessiva di €.500,00, di cui €.100,00 per spese e diritti ed €.400,00 per onorari, oltre spese generali in ragione del 12,5%, CAP e IVA come per legge.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva come per legge.
Bitonto lì 21.05.2007
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL GIUDICE DI PACE DI BITONTO
Avv. **************, ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Nella causa civile iscritta nel Registro Generale, affari contenziosi, sotto il numero d’ordine n. 233/2003
TRA
*** ***, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’Avv. ************** che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti                                                                                               Attrice
CONTRO
ASSITALIA Assicurazioni S.p.A., in persona dell’ avv. ************, procuratore speciale del dott. **************, Presidente dell’Assitalia, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’Avv. ******************* che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
                                     Convenuta
 
Oggetto: Restituzione somme
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
*** ***, con atto di citazione ritualmente notificato il 04.03.2003, conveniva in giudizio la Assitalia Assicurazioni S.p.A., al fine di far accertare e dichiarare che la Assitalia Assicurazioni S.p.A. ha violato l’art.2 della legge 287/90 e l’art.1 della legge 281/98, ponendo in essere unitamente ad altre compagnie un accordo teso a far aumentare illegittimamente i costi dei premi assicurativi, conseguentemente condannare la società convenuta alla ripetizione a favore dell’attore delle somme percepite pari ad €. 218,03 o quelle maggiori o minori che il Giudicante riterrà di giustizia o equo liquidare, maggiorare detti importi d’interessi legali e svalutazione monetaria dal dì in cui è stato posto in essere l’illegittimo atteggiamento, sino all’effettivo soddisfo, condannare, infine, società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi direttamente a favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio la Assitalia Assicurazioni S.p.A. con atto di comparsa di costituzione e risposta con la quale sollevava diverse eccezioni preliminari e processuali di rito e di merito e chiedeva l’integrale rigetto delle domande formulate dall’attrice.
Il Giudicante, esaminate le domande e le eccezioni sollevate dalle parti in causa, con ordinanza del 30.06.2004 depositata il 02.07.2004, sospendeva il procedimento e disponeva la trasmissione degli atti di causa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee affinché si pronunciasse su alcune questioni pregiudiziali, indispensabili ai fini della decisione del presente giudizio.
Le questioni pregiudiziali venivano, quindi, decise dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 12.07.2006 pronunciata nelle cause riunite da C-295/04 a C-298/04.
Pervenuta la sentenza della Corte di Giustizia, il Giudicante rimetteva la causa sul ruolo e, con ordinanza pronunciata fuori udienza il 31.08.2006, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l’udienza del 12.12.06 per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa autorizzando le parti al ritiro dei propri fascicoli e al deposito delle proprie comparse conclusionali entro il termine perentorio di 10 gg. prima dell’udienza.
All’udienza del 12 dicembre 2006, il Giudicante, udite le conclusioni rassegnate dai difensori delle parti costituite e dopo la discussione, si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande articolate da parte attrice sono fondate e, pertanto, meritano accoglimento per le seguenti ragioni.
I fatti per cui è causa traggono origine dal provvedimento dell’AGCM n°8546/00, parzialmente confermato dalle sentenze del Tar Lazio 6139/01 e del Consiglio di Stato n°2199/02.
Nel provvedimento citato l’AGCM, dopo ampia istruttoria, ha constatato che diverse compagnie d’assicurazione, italiane e straniere, a decorrere dal 1994, avevano posto in essere un’intesa anticoncorrenziale volta a praticare aumenti arbitrari dei premi assicurativi relativi alle polizze RC auto, in forza di clausole contrattuali comunemente concordate e di scambi d’informazioni.
Alla luce del provvedimento dell’AGCM, molti consumatori hanno agito al fine di ottenere la restituzione dei premi pagati illegittimamente ed il risarcimento dei danni subiti.
L’odierna attrice ha affermato di aver acceso le polizze RC auto n°0183-91-00122717 e n°0183-91-00163162 con la compagnia di assicurazioni convenuta, ed ha lamentato di aver subito a decorrere dal 1997 al 2001 un aumento arbitrario del premio assicurativo in ragione del 20%, imputando tale aumento all’intesa anticoncorrenziale stigmatizzata dalla AGCM.
La compagnia di assicurazioni convenuta ha, preliminarmente, eccepito l’incompetenza funzionale del Giudicante, assumendo che per le domande risarcitorie proposte dai soggetti lesi dall’intesa anticoncorrenziale, seppur terzi rispetto all’intesa, sarebbe funzionalmente competente la Corte d’Appello, e non il Giudice di Pace, ai sensi dell’art.33 della legge 287/90.
L’eccezione d’incompetenza funzionale del Giudice di Pace è infondata.
Ritiene, il Giudicante, che le limitazioni poste dall’art.33 della legge 287/90 non siano applicabili al caso concreto.
Tale convincimento deriva dalla constatazione preliminare che l’intesa sanzionata dall’AGCM, dov’è stata coinvolta anche la società convenuta, per le dimensioni assunte, interessi l’intero territorio comunitario e non soltanto il territorio nazionale.
Il convincimento del Giudicante è avvalorato da quanto statuito nel par.41 della sentenza pregiudiziale “Rientrano perciò nell’ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune”.
Le dimensioni oggettive e soggettive assunte dall’intesa sanzionata dall’AGCM conducono, quindi, il Giudicante a ritenere che l’intesa o la pratica concordata in esame possa avere un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla vendita delle polizze di detta assicurazione in Italia da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante (sentenza pregiudiziale CGCE par.52).
Perciò, la prima norma violata – intesa come norma fondamentale – dalle imprese che hanno fatto parte dell’intesa anticoncorrenziale sanzionata dall’AGCM, deve ravvisarsi non nell’art.2 della legge 287/90, bensì nell’art.81 (85 secondo la vecchia numerazione) del Trattato CE.
Pertanto, tenendo in considerazione quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza pregiudiziale emessa su rinvio di questo Giudicante, si deve ritenere che il Giudice di Pace, al pari di qualsiasi altro Giudice, sia legittimato a far valere l’efficacia diretta dell’art.81 del Trattato CE.
La Corte di Giustizia al par.39 della sentenza pregiudiziale si è così pronunciata “Occorre anche ricordare che gli artt. 81, n. 1, CE e 82 CE producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono direttamente a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare e che il principio del primato del diritto comunitario esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ultima”.
Il consumatore o qualsiasi altro terzo danneggiato da un’intesa anticoncorrenziale le cui dimensioni siano di rilevanza comunitaria, ben può chiedere dinanzi al Giudice, naturalmente competente per territorio e per valore, il risarcimento dei danni subiti e provocatigli da tutti, da alcuni o da uno soltanto dei partecipi all’intesa anticoncorrenziale.
Ma, alla medesima conclusione questo Giudice ritiene di poter pervenire anche se il fondamento normativo delle domande attoree fosse da ravvisarsi nell’art.2 della legge 287/90.
L’art.1, comma IV, della legge 287/90, per l’interpretazione della legge nazionale, si rimanda ai canoni di ermeneutica comunitari.
Orbene, la Corte di Giustizia ha sancito che è prioritario nel diritto comunitario garantire l’effettività della tutela dei diritti dei singoli.
Infatti, al par.60 della sentenza pregiudiziale, la Corte di Giustizia, richiamandosi alla nota sentenza Courage, si è così pronunciata “Per quanto poi riguarda la possibilità di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza, occorre ricordare che la piena efficacia dell’art. 81 CE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al n. 1 di tale articolo sarebbero messi in discussione se chiunque non potesse chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza”.
Orbene, se anche per i terzi lesi da un’intesa anticoncorrenziale, in particolar modo per i consumatori, dovessero trovare applicazione le limitazioni sancite nell’art.33 della legge 287/90, il risultato ultimo cui si perverrebbe sarebbe quello di rendere eccessivamente difficoltosa, anzi quasi impraticabile, la strada della tutela risarcitoria.
Proprio per garantire che i consumatori possano agevolmente tutelare i propri diritti contro le grandi imprese che, con le loro intese o pratiche concordate, seppur di rilevanza prettamente nazionale, nuocciono al fair play nel mercato, bisogna deplorare le interpretazioni restrittive come quella da ultimo propugnata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Italiana.
La tutela del consumatore, e, tramite essa, la tutela del mercato, esigono che il terzo estraneo ad una pratica concordata o ad un’intesa anticoncorrenziale che gli abbiano procurato danno, possa agire per la tutela delle proprie posizioni dinanzi al Tribunale o al Giudice di Pace, senza dover sopportare i più lunghi tempi ed i maggiori costi della Corte d’Appello.
Solo così si può garantire il principio di effettività della tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dalle norme nazionali e dalle norme comunitarie.
Altresì infondata è l’eccezione d’incompetenza per valore sollevata dalla società convenuta, in quanto la somma richiesta nell’atto di citazione non è esorbitante rispetto ai limiti di competenza per valore del Giudice di Pace fissati dal codice di procedura civile.
Altresì infondata è l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
L’azione intrapresa dall’attrice, indipendentemente dalla qualificazione giuridica fornita nell’atto di citazione, è chiaramente di natura risarcitoria.
Si tratta, infatti, di un’azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, il cui termine di prescrizione, è di cinque anni, ai sensi dell’art. 2947, co. I, cc.
Le norme anitrust, contenute nella legge nazionale e nelle norme comunitarie, comportano a carico dei loro contravventori il sorgere di responsabilità extracontrattuale, poiché, avendo portata generale, la loro lesione integra gli estremi del concetto di “ingiustizia” di cui all’art. 2043 cc.
Il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui la pratica anticoncorrenziale è cessata, ed è onere del convenuto dimostrare l’esatto momento in cui la condotta anticoncorrenziale è cessata.
Tale onere non è stato minimamente assunto dalla società convenuta, pertanto, le domande di parte attrice sono da considerarsi poste più che tempestivamente.
Nel merito, il Giudicante ritiene di aver a sua disposizione già elementi di prova tali da giudicare fondata la pretesa di parte attrice.
L’attrice, nel proprio atto di citazione, chiedeva la restituzione dei premi pagati in più negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, e quantificava, l’illegittimo aumento del premio, nella misura della somma complessiva di €.218,03.
La pretesa di parte attrice, dunque, rientra nell’ambito dei limiti concessi al Giudice di Pace per la pronuncia secondo equità, di cui all’art. 113, co.II, cpc, trattandosi di responsabilità extracontrattuale e non di causa fondata su contratto concluso ex art. 1342 cc.
L’AGCM, nel suo provvedimento 8546/2000, ha constatato che l’intesa anticoncorrenziale ha consentito ai partecipi, tra cui l’odierna convenuta, di praticare un aumento medio dei premi pari al 20% annuo.
Tale constatazione comporta per il Giudicante il sorgere di una presunzione semplice, ai sensi dell’art. 2727 cc.
Sarebbe stato, quindi, onere di parte convenuta dimostrare, con mezzi di prova idonei, il proprio distacco dalla prassi accertata dall’AGCM e, tale onere probatorio, non è stato soddisfatto in alcun modo.
Da ultimo, questo Giudice rileva che alla parte attrice deve essere riconosciuta, a titolo di risarcimento danni, una somma di denaro tale da aver anche l’effetto deterrente nei confronti della parte convenuta e di terzi dal porre in essere altre intese o pratiche concordate come quella sanzionata dall’AGCM.
Infatti, se il risarcimento dei danni fosse ancorato ai canoni generali sanciti negli artt. 1223 e 1224, co.I, cc, il principio di effettività del diritto comunitario ne risulterebbe gravemente compromesso, in quanto l’autore dell’illecito, con altissimo grado di probabilità, continuerebbe comunque a trarne profitto. Perciò, il danno da liquidarsi deve essere di entità tale da render certo l’annullamento di qualsiasi vantaggio economico tratto da un soggetto partecipe di un’intesa anticoncorrenziale o di una pratica concordata vietata dall’art.81 del Trattato; e lo stesso dicasi per le intese anticoncorrenziali e per le pratiche concordate sanzionate nell’art. 2 della legge 287/90.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudicante ritiene di riconoscere all’attrice un danno nella misura del doppio, rispetto all’ammontare dei premi esatti dalla convenuta in esecuzione dell’intesa anticoncorrenziale.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Giudice di Pace di Bitonto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da*** contro la Assitalia Assicurazioni S.p.A., così provvede:
·        Dichiara la propria competenza funzionale e per valore;
·        Rigetta l’eccezione di prescrizione;
·        Dichiara illegittimo l’aumento dei premi praticati dalla società convenuta a carico dell’attore negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, complessivamente pari ad €.218.03.
·        Condanna la Assitalia Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni provocati all’attrice che liquida nella somma complessiva di €.436,06;
·        Condanna la Assitalia Assicurazioni SpA al pagamento delle spese processuali, da distrarsi direttamente in favore dell’Avv. ************** dichiaratosi anticipatario, che liquida nella somma complessiva di €.500,00, di cui €.100,00 per spese e diritti ed €.400,00 per onorari, oltre spese generali in ragione del 12,5%, CAP e IVA come per legge.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva come per legge.
Bitonto lì 21.05.2007
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL GIUDICE DI PACE DI BITONTO
Avv. **************, ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Nella causa civile iscritta nel Registro Generale, affari contenziosi, sotto il numero d’ordine n. 234/2003
TRA
*** *******, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. ************** che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti                                                                                                     Attore
CONTRO
FONDIARIA – SAI Assicurazioni S.p.A., in persona del procuratore speciale pro-tempore Avv. *************, rappresentata e difesa dagli ************ **************** ed ********************** ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’Avv. ***********************, giusta mandato in atti
                                     Convenuta
 
Oggetto: Restituzione somme
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
**********o, con atto di citazione ritualmente notificato il 26.02.2003, conveniva in giudizio la Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.A., al fine di far accertare e dichiarare che la Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.A. ha violato l’art.2 della legge 287/90 e l’art.1 della legge 281/98, ponendo in essere unitamente ad altre compagnie un accordo teso a far aumentare illegittimamente i costi dei premi assicurativi, conseguentemente condannare la società convenuta alla ripetizione a favore dell’attore delle somme percepite pari ad €. 420,20 o quelle maggiori o minori che il Giudicante riterrà di giustizia o equo liquidare, maggiorare detti importi d’interessi legali e svalutazione monetaria dal dì in cui è stato posto in essere l’illegittimo atteggiamento, sino all’effettivo soddisfo, condannare, infine, società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi direttamente a favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio la Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.A. con atto di comparsa di costituzione e risposta con la quale sollevava diverse eccezioni preliminari e processuali di rito e di merito e chiedeva l’integrale rigetto delle domande formulate dall’attore.
Il Giudicante, esaminate le domande e le eccezioni sollevate dalle parti in causa, con ordinanza del 30.06.2004 depositata il 02.07.2004, sospendeva il procedimento e disponeva la trasmissione degli atti di causa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee affinché si pronunciasse su alcune questioni pregiudiziali, indispensabili ai fini della decisione del presente giudizio.
Le questioni pregiudiziali venivano, quindi, decise dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 12.07.2006 pronunciata nelle cause riunite da C-295/04 a C-298/04.
Pervenuta la sentenza della Corte di Giustizia, il Giudicante rimetteva la causa sul ruolo e, con ordinanza pronunciata fuori udienza il 31.08.2006, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l’udienza del 12.12.06 per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa autorizzando le parti al ritiro dei propri fascicoli e al deposito delle proprie comparse conclusionali entro il termine perentorio di 10 gg. prima dell’udienza.
All’udienza del 12 dicembre 2006, il Giudicante, udite le conclusioni rassegnate dai difensori delle parti costituite e dopo la discussione, si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande articolate da parte attrice sono fondate e, pertanto, meritano accoglimento per le seguenti ragioni.
I fatti per cui è causa traggono origine dal provvedimento dell’AGCM n°8546/00, parzialmente confermato dalle sentenze del Tar Lazio 6139/01 e del Consiglio di Stato n°2199/02.
Nel provvedimento citato l’AGCM, dopo ampia istruttoria, ha constatato che diverse compagnie d’assicurazione, italiane e straniere, a decorrere dal 1994, avevano posto in essere un’intesa anticoncorrenziale volta a praticare aumenti arbitrari dei premi assicurativi relativi alle polizze RC auto, in forza di clausole contrattuali comunemente concordate e di scambi d’informazioni.
Alla luce del provvedimento dell’AGCM, molti consumatori hanno agito al fine di ottenere la restituzione dei premi pagati illegittimamente ed il risarcimento dei danni subiti.
L’odierno attore ha affermato di aver acceso la polizza RC auto n°110340222-05 con la compagnia di assicurazioni convenuta, ed ha lamentato di aver subito a decorrere dal 1996 al 2001 un aumento arbitrario del premio assicurativo in ragione del 20%, imputando tale aumento all’intesa anticoncorrenziale stigmatizzata dalla AGCM.
La compagnia di assicurazioni convenuta ha, preliminarmente, eccepito l’incompetenza funzionale del Giudicante, assumendo che per le domande risarcitorie proposte dai soggetti lesi dall’intesa anticoncorrenziale, seppur terzi rispetto all’intesa, sarebbe funzionalmente competente la Corte d’Appello, e non il Giudice di Pace, ai sensi dell’art.33 della legge 287/90.
L’eccezione d’incompetenza funzionale del Giudice di Pace è infondata.
Ritiene, il Giudicante, che le limitazioni poste dall’art.33 della legge 287/90 non siano applicabili al caso concreto.
Tale convincimento deriva dalla constatazione preliminare che l’intesa sanzionata dall’AGCM, dov’è stata coinvolta anche la società convenuta, per le dimensioni assunte, interessi l’intero territorio comunitario e non soltanto il territorio nazionale.
Il convincimento del Giudicante è avvalorato da quanto statuito nel par.41 della sentenza pregiudiziale “Rientrano perciò nell’ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune”.
Le dimensioni oggettive e soggettive assunte dall’intesa sanzionata dall’AGCM conducono, quindi, il Giudicante a ritenere che l’intesa o la pratica concordata in esame possa avere un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla vendita delle polizze di detta assicurazione in Italia da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante (sentenza pregiudiziale CGCE par.52).
Perciò, la prima norma violata – intesa come norma fondamentale – dalle imprese che hanno fatto parte dell’intesa anticoncorrenziale sanzionata dall’AGCM, deve ravvisarsi non nell’art.2 della legge 287/90, bensì nell’art.81 (85 secondo la vecchia numerazione) del Trattato CE.
Pertanto, tenendo in considerazione quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza pregiudiziale emessa su rinvio di questo Giudicante, si deve ritenere che il Giudice di Pace, al pari di qualsiasi altro Giudice, sia legittimato a far valere l’efficacia diretta dell’art.81 del Trattato CE.
La Corte di Giustizia al par.39 della sentenza pregiudiziale si è così pronunciata “Occorre anche ricordare che gli artt. 81, n. 1, CE e 82 CE producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono direttamente a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare e che il principio del primato del diritto comunitario esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ultima”.
Il consumatore o qualsiasi altro terzo danneggiato da un’intesa anticoncorrenziale le cui dimensioni siano di rilevanza comunitaria, ben può chiedere dinanzi al Giudice, naturalmente competente per territorio e per valore, il risarcimento dei danni subiti e provocatigli da tutti, da alcuni o da uno soltanto dei partecipi all’intesa anticoncorrenziale.
Ma, alla medesima conclusione questo Giudice ritiene di poter pervenire anche se il fondamento normativo delle domande attoree fosse da ravvisarsi nell’art.2 della legge 287/90.
L’art.1, comma IV, della legge 287/90, per l’interpretazione della legge nazionale, si rimanda ai canoni di ermeneutica comunitari.
Orbene, la Corte di Giustizia ha sancito che è prioritario nel diritto comunitario garantire l’effettività della tutela dei diritti dei singoli.
Infatti, al par.60 della sentenza pregiudiziale, la Corte di Giustizia, richiamandosi alla nota sentenza Courage, si è così pronunciata “Per quanto poi riguarda la possibilità di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza, occorre ricordare che la piena efficacia dell’art. 81 CE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al n. 1 di tale articolo sarebbero messi in discussione se chiunque non potesse chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza”.
Orbene, se anche per i terzi lesi da un’intesa anticoncorrenziale, in particolar modo per i consumatori, dovessero trovare applicazione le limitazioni sancite nell’art.33 della legge 287/90, il risultato ultimo cui si perverrebbe sarebbe quello di rendere eccessivamente difficoltosa, anzi quasi impraticabile, la strada della tutela risarcitoria.
Proprio per garantire che i consumatori possano agevolmente tutelare i propri diritti contro le grandi imprese che, con le loro intese o pratiche concordate, seppur di rilevanza prettamente nazionale, nuocciono al fair play nel mercato, bisogna deplorare le interpretazioni restrittive come quella da ultimo propugnata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Italiana.
La tutela del consumatore, e, tramite essa, la tutela del mercato, esigono che il terzo estraneo ad una pratica concordata o ad un’intesa anticoncorrenziale che gli abbiano procurato danno, possa agire per la tutela delle proprie posizioni dinanzi al Tribunale o al Giudice di Pace, senza dover sopportare i più lunghi tempi ed i maggiori costi della Corte d’Appello.
Solo così si può garantire il principio di effettività della tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dalle norme nazionali e dalle norme comunitarie.
Altresì infondata è l’eccezione d’incompetenza per valore sollevata dalla società convenuta, in quanto la somma richiesta nell’atto di citazione non è esorbitante rispetto ai limiti di competenza per valore del Giudice di Pace fissati dal codice di procedura civile.
Altresì infondata è l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
L’azione intrapresa dall’attore, indipendentemente dalla qualificazione giuridica fornita nell’atto di citazione, è chiaramente di natura risarcitoria.
Si tratta, infatti, di un’azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, il cui termine di prescrizione, è di cinque anni, ai sensi dell’art. 2947, co. I, cc.
Le norme anitrust, contenute nella legge nazionale e nelle norme comunitarie, comportano a carico dei loro contravventori il sorgere di responsabilità extracontrattuale, poiché, avendo portata generale, la loro lesione integra gli estremi del concetto di “ingiustizia” di cui all’art. 2043 cc.
Il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui la pratica anticoncorrenziale è cessata, ed è onere del convenuto dimostrare l’esatto momento in cui la condotta anticoncorrenziale è cessata.
Tale onere non è stato minimamente assunto dalla società convenuta, pertanto, le domande di parte attrice sono da considerarsi poste più che tempestivamente.
Nel merito, il Giudicante ritiene di aver a sua disposizione già elementi di prova tali da giudicare fondata la pretesa di parte attrice.
L’attrice, nel proprio atto di citazione, chiedeva la restituzione dei premi pagati in più negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, e quantificava, l’illegittimo aumento del premio, nella misura della somma complessiva di €.420,20.
La pretesa di parte attrice, dunque, rientra nell’ambito dei limiti concessi al Giudice di Pace per la pronuncia secondo equità, di cui all’art. 113, co.II, cpc, trattandosi di responsabilità extracontrattuale e non di causa fondata su contratto concluso ex art. 1342 cc.
L’AGCM, nel suo provvedimento 8546/2000, ha constatato che l’intesa anticoncorrenziale ha consentito ai partecipi, tra cui l’odierna convenuta, di praticare un aumento medio dei premi pari al 20% annuo.
Tale constatazione comporta per il Giudicante il sorgere di una presunzione semplice, ai sensi dell’art. 2727 cc.
Sarebbe stato, quindi, onere di parte convenuta dimostrare, con mezzi di prova idonei, il proprio distacco dalla prassi accertata dall’AGCM e, tale onere probatorio, non è stato soddisfatto in alcun modo.
Da ultimo, questo Giudice rileva che alla parte attrice deve essere riconosciuta, a titolo di risarcimento danni, una somma di denaro tale da aver anche l’effetto deterrente nei confronti della parte convenuta e di terzi dal porre in essere altre intese o pratiche concordate come quella sanzionata dall’AGCM.
Infatti, se il risarcimento dei danni fosse ancorato ai canoni generali sanciti negli artt. 1223 e 1224, co.I, cc, il principio di effettività del diritto comunitario ne risulterebbe gravemente compromesso, in quanto l’autore dell’illecito, con altissimo grado di probabilità, continuerebbe comunque a trarne profitto. Perciò, il danno da liquidarsi deve essere di entità tale da render certo l’annullamento di qualsiasi vantaggio economico tratto da un soggetto partecipe di un’intesa anticoncorrenziale o di una pratica concordata vietata dall’art.81 del Trattato; e lo stesso dicasi per le intese anticoncorrenziali e per le pratiche concordate sanzionate nell’art. 2 della legge 287/90.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudicante ritiene di riconoscere all’attrice un danno nella misura del doppio, rispetto all’ammontare dei premi esatti dalla convenuta in esecuzione dell’intesa anticoncorrenziale.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Giudice di Pace di Bitonto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *** ******* contro la Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.A., così provvede:
·        Dichiara la propria competenza funzionale e per valore;
·        Rigetta l’eccezione di prescrizione;
·        Dichiara illegittimo l’aumento dei premi praticati dalla società convenuta a carico dell’attore negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, complessivamente pari ad €.420,20.
·        Condanna la Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni provocati all’attrice che liquida nella somma complessiva di €.840,40;
·        Condanna la Fondiaria-Sai Assicurazioni SpA al pagamento delle spese processuali, da distrarsi direttamente in favore dell’Avv. ************** dichiaratosi anticipatario, che liquida nella somma complessiva di €.500,00, di cui €.100,00 per spese e diritti ed €.400,00 per onorari, oltre spese generali in ragione del 12,5%, CAP e IVA come per legge.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva come per legge.
Bitonto lì 21.05.2007
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL GIUDICE DI PACE DI BITONTO
Avv. **************, ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Nella causa civile iscritta nel Registro Generale, affari contenziosi, sotto il numero d’ordine n. 250/2003
TRA
*** Nicolò, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. ************** che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti                                                                                               Attore
CONTRO
ASSITALIA Assicurazioni S.p.A., in persona dell’ avv. ************, procuratore speciale del dott. **************, Presidente dell’Assitalia, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’Avv. ******************* che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
                                     Convenuta
 
Oggetto: Restituzione somme
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
*** Nicolò, con atto di citazione ritualmente notificato il 13.03.2003, conveniva in giudizio la Assitalia Assicurazioni S.p.A., al fine di far accertare e dichiarare che la Assitalia Assicurazioni S.p.A. ha violato l’art.2 della legge 287/90 e l’art.1 della legge 281/98, ponendo in essere unitamente ad altre compagnie un accordo teso a far aumentare illegittimamente i costi dei premi assicurativi, conseguentemente condannare la società convenuta alla ripetizione a favore dell’attore delle somme percepite pari ad €. 388,90 o quelle maggiori o minori che il Giudicante riterrà di giustizia o equo liquidare, maggiorare detti importi d’interessi legali e svalutazione monetaria dal dì in cui è stato posto in essere l’illegittimo atteggiamento, sino all’effettivo soddisfo, condannare, infine, società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi direttamente a favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio la Assitalia Assicurazioni S.p.A. con atto di comparsa di costituzione e risposta con la quale sollevava diverse eccezioni preliminari e processuali di rito e di merito e chiedeva l’integrale rigetto delle domande formulate dall’attore.
Il Giudicante, esaminate le domande e le eccezioni sollevate dalle parti in causa, con ordinanza del 30.06.2004 depositata il 02.07.2004, sospendeva il procedimento e disponeva la trasmissione degli atti di causa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee affinché si pronunciasse su alcune questioni pregiudiziali, indispensabili ai fini della decisione del presente giudizio.
Le questioni pregiudiziali venivano, quindi, decise dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 12.07.2006 pronunciata nelle cause riunite da C-295/04 a C-298/04.
Pervenuta la sentenza della Corte di Giustizia, il Giudicante rimetteva la causa sul ruolo e, con ordinanza pronunciata fuori udienza il 31.08.2006, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l’udienza del 12.12.06 per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa autorizzando le parti al ritiro dei propri fascicoli e al deposito delle proprie comparse conclusionali entro il termine perentorio di 10 gg. prima dell’udienza.
All’udienza del 12 dicembre 2006, il Giudicante, udite le conclusioni rassegnate dai difensori delle parti costituite e dopo la discussione, si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande articolate da parte attrice sono fondate e, pertanto, meritano accoglimento per le seguenti ragioni.
I fatti per cui è causa traggono origine dal provvedimento dell’AGCM n°8546/00, parzialmente confermato dalle sentenze del Tar Lazio 6139/01 e del Consiglio di Stato n°2199/02.
Nel provvedimento citato l’AGCM, dopo ampia istruttoria, ha constatato che diverse compagnie d’assicurazione, italiane e straniere, a decorrere dal 1994, avevano posto in essere un’intesa anticoncorrenziale volta a praticare aumenti arbitrari dei premi assicurativi relativi alle polizze RC auto, in forza di clausole contrattuali comunemente concordate e di scambi d’informazioni.
Alla luce del provvedimento dell’AGCM, molti consumatori hanno agito al fine di ottenere la restituzione dei premi pagati illegittimamente ed il risarcimento dei danni subiti.
L’odierna attrice ha affermato di aver acceso le polizze RC auto n°00003-91-00180068 e n°0003-91-00192395 con la compagnia di assicurazioni convenuta, ed ha lamentato di aver subito a decorrere dal 1997 al 2000 un aumento arbitrario del premio assicurativo in ragione del 20%, imputando tale aumento all’intesa anticoncorrenziale stigmatizzata dalla AGCM.
La compagnia di assicurazioni convenuta ha, preliminarmente, eccepito l’incompetenza funzionale del Giudicante, assumendo che per le domande risarcitorie proposte dai soggetti lesi dall’intesa anticoncorrenziale, seppur terzi rispetto all’intesa, sarebbe funzionalmente competente la Corte d’Appello, e non il Giudice di Pace, ai sensi dell’art.33 della legge 287/90.
L’eccezione d’incompetenza funzionale del Giudice di Pace è infondata.
Ritiene, il Giudicante, che le limitazioni poste dall’art.33 della legge 287/90 non siano applicabili al caso concreto.
Tale convincimento deriva dalla constatazione preliminare che l’intesa sanzionata dall’AGCM, dov’è stata coinvolta anche la società convenuta, per le dimensioni assunte, interessi l’intero territorio comunitario e non soltanto il territorio nazionale.
Il convincimento del Giudicante è avvalorato da quanto statuito nel par.41 della sentenza pregiudiziale “Rientrano perciò nell’ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune”.
Le dimensioni oggettive e soggettive assunte dall’intesa sanzionata dall’AGCM conducono, quindi, il Giudicante a ritenere che l’intesa o la pratica concordata in esame possa avere un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla vendita delle polizze di detta assicurazione in Italia da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante (sentenza pregiudiziale CGCE par.52).
Perciò, la prima norma violata – intesa come norma fondamentale – dalle imprese che hanno fatto parte dell’intesa anticoncorrenziale sanzionata dall’AGCM, deve ravvisarsi non nell’art.2 della legge 287/90, bensì nell’art.81 (85 secondo la vecchia numerazione) del Trattato CE.
Pertanto, tenendo in considerazione quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza pregiudiziale emessa su rinvio di questo Giudicante, si deve ritenere che il Giudice di Pace, al pari di qualsiasi altro Giudice, sia legittimato a far valere l’efficacia diretta dell’art.81 del Trattato CE.
La Corte di Giustizia al par.39 della sentenza pregiudiziale si è così pronunciata “Occorre anche ricordare che gli artt. 81, n. 1, CE e 82 CE producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono direttamente a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare e che il principio del primato del diritto comunitario esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ultima”.
Il consumatore o qualsiasi altro terzo danneggiato da un’intesa anticoncorrenziale le cui dimensioni siano di rilevanza comunitaria, ben può chiedere dinanzi al Giudice, naturalmente competente per territorio e per valore, il risarcimento dei danni subiti e provocatigli da tutti, da alcuni o da uno soltanto dei partecipi all’intesa anticoncorrenziale.
Ma, alla medesima conclusione questo Giudice ritiene di poter pervenire anche se il fondamento normativo delle domande attoree fosse da ravvisarsi nell’art.2 della legge 287/90.
L’art.1, comma IV, della legge 287/90, per l’interpretazione della legge nazionale, si rimanda ai canoni di ermeneutica comunitari.
Orbene, la Corte di Giustizia ha sancito che è prioritario nel diritto comunitario garantire l’effettività della tutela dei diritti dei singoli.
Infatti, al par.60 della sentenza pregiudiziale, la Corte di Giustizia, richiamandosi alla nota sentenza Courage, si è così pronunciata “Per quanto poi riguarda la possibilità di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza, occorre ricordare che la piena efficacia dell’art. 81 CE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al n. 1 di tale articolo sarebbero messi in discussione se chiunque non potesse chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza”.
Orbene, se anche per i terzi lesi da un’intesa anticoncorrenziale, in particolar modo per i consumatori, dovessero trovare applicazione le limitazioni sancite nell’art.33 della legge 287/90, il risultato ultimo cui si perverrebbe sarebbe quello di rendere eccessivamente difficoltosa, anzi quasi impraticabile, la strada della tutela risarcitoria.
Proprio per garantire che i consumatori possano agevolmente tutelare i propri diritti contro le grandi imprese che, con le loro intese o pratiche concordate, seppur di rilevanza prettamente nazionale, nuocciono al fair play nel mercato, bisogna deplorare le interpretazioni restrittive come quella da ultimo propugnata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Italiana.
La tutela del consumatore, e, tramite essa, la tutela del mercato, esigono che il terzo estraneo ad una pratica concordata o ad un’intesa anticoncorrenziale che gli abbiano procurato danno, possa agire per la tutela delle proprie posizioni dinanzi al Tribunale o al Giudice di Pace, senza dover sopportare i più lunghi tempi ed i maggiori costi della Corte d’Appello.
Solo così si può garantire il principio di effettività della tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dalle norme nazionali e dalle norme comunitarie.
Altresì infondata è l’eccezione d’incompetenza per valore sollevata dalla società convenuta, in quanto la somma richiesta nell’atto di citazione non è esorbitante rispetto ai limiti di competenza per valore del Giudice di Pace fissati dal codice di procedura civile.
Altresì infondata è l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
L’azione intrapresa dall’attore, indipendentemente dalla qualificazione giuridica fornita nell’atto di citazione, è chiaramente di natura risarcitoria.
Si tratta, infatti, di un’azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, il cui termine di prescrizione, è di cinque anni, ai sensi dell’art. 2947, co. I, cc.
Le norme anitrust, contenute nella legge nazionale e nelle norme comunitarie, comportano a carico dei loro contravventori il sorgere di responsabilità extracontrattuale, poiché, avendo portata generale, la loro lesione integra gli estremi del concetto di “ingiustizia” di cui all’art. 2043 cc.
Il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui la pratica anticoncorrenziale è cessata, ed è onere del convenuto dimostrare l’esatto momento in cui la condotta anticoncorrenziale è cessata.
Tale onere non è stato minimamente assunto dalla società convenuta, pertanto, le domande di parte attrice sono da considerarsi poste più che tempestivamente.
Nel merito, il Giudicante ritiene di aver a sua disposizione già elementi di prova tali da giudicare fondata la pretesa di parte attrice.
L’attore, nel proprio atto di citazione, chiedeva la restituzione dei premi pagati in più negli anni 1997, 1998, 1999, 2000, e quantificava, l’illegittimo aumento del premio, nella misura della somma complessiva di €.388,90.
La pretesa di parte attrice, dunque, rientra nell’ambito dei limiti concessi al Giudice di Pace per la pronuncia secondo equità, di cui all’art. 113, co.II, cpc, trattandosi di responsabilità extracontrattuale e non di causa fondata su contratto concluso ex art. 1342 cc.
L’AGCM, nel suo provvedimento 8546/2000, ha constatato che l’intesa anticoncorrenziale ha consentito ai partecipi, tra cui l’odierna convenuta, di praticare un aumento medio dei premi pari al 20% annuo.
Tale constatazione comporta per il Giudicante il sorgere di una presunzione semplice, ai sensi dell’art. 2727 cc.
Sarebbe stato, quindi, onere di parte convenuta dimostrare, con mezzi di prova idonei, il proprio distacco dalla prassi accertata dall’AGCM e, tale onere probatorio, non è stato soddisfatto in alcun modo.
Da ultimo, questo Giudice rileva che alla parte attrice deve essere riconosciuta, a titolo di risarcimento danni, una somma di denaro tale da aver anche l’effetto deterrente nei confronti della parte convenuta e di terzi dal porre in essere altre intese o pratiche concordate come quella sanzionata dall’AGCM.
Infatti, se il risarcimento dei danni fosse ancorato ai canoni generali sanciti negli artt. 1223 e 1224, co.I, cc, il principio di effettività del diritto comunitario ne risulterebbe gravemente compromesso, in quanto l’autore dell’illecito, con altissimo grado di probabilità, continuerebbe comunque a trarne profitto. Perciò, il danno da liquidarsi deve essere di entità tale da render certo l’annullamento di qualsiasi vantaggio economico tratto da un soggetto partecipe di un’intesa anticoncorrenziale o di una pratica concordata vietata dall’art.81 del Trattato; e lo stesso dicasi per le intese anticoncorrenziali e per le pratiche concordate sanzionate nell’art. 2 della legge 287/90.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudicante ritiene di riconoscere all’attore un danno nella misura del doppio, rispetto all’ammontare dei premi esatti dalla convenuta in esecuzione dell’intesa anticoncorrenziale.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Giudice di Pace di Bitonto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *** Nicolò contro la Assitalia Assicurazioni S.p.A., così provvede:
·        Dichiara la propria competenza funzionale e per valore;
·        Rigetta l’eccezione di prescrizione;
·        Dichiara illegittimo l’aumento dei premi praticati dalla società convenuta a carico dell’attore negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, complessivamente pari ad €.388,90.
·        Condanna la Assitalia Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni provocati all’attrice che liquida nella somma complessiva di €.777,80;
·        Condanna la Assitalia Assicurazioni SpA al pagamento delle spese processuali, da distrarsi direttamente in favore dell’Avv. ************** dichiaratosi anticipatario, che liquida nella somma complessiva di €.500,00, di cui €.100,00 per spese e diritti ed €.400,00 per onorari, oltre spese generali in ragione del 12,5%, CAP e IVA come per legge.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva come per legge.
Bitonto lì 21.05.2007
 
(1)
 
Curriculum dell’Avv. **************
 
 
E-mail: avv.lsesta@studiolegalesesta.com
 
 
Scolarità
 
Maturità classica conseguita presso il Liceo – Ginnasio “Q. O. Flacco” di Bari nel mese di Luglio 1993 con la votazione di 50/60.
 
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza, in data 9 Aprile 1998, con la votazione di 110/110 e lode, tesi in diritto privato comparato su “La tutela del consumatore nella vendita di pacchetti turistici”, relatore *********. *****************.
 
Specializzazione in diritto ed economia delle Comunità Europee conseguita presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia in data 20 Ottobre 2000, con la votazione di 50/50 e lode, tesi in diritto commerciale comunitario su “Gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”, relatore *********. ****************.
 
Perfezionamento in diritto privato europeo, conseguito presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza al termine dell’anno accademico 2001, tutor *********. ******************.
 
Dottore di ricerca in “Diritto dell’economia e del mercato”, titolo conseguito il 23 Febbraio 2005 presso l’Istituto Superiore Universitario per la Formazione Interdisciplinare (**************) dell’Università degli Studi di Lecce, tesi di dottorato in diritto privato comunitario su “Gli aspetti privatistici della disciplina degli aiuti di Stato nella prospettiva comunitaria”, tutor *********. ******************, relatore *********. *************************.
 
Professione
 
Avvocato dal 12 Settembre 2001.
 
Attualmente associato dello Studio Legale Sesta in Bari.
 
Settori di attività: diritto civile, diritto della concorrenza, diritto societario.
 
Lo Studio Legale Sesta, a mezzo degli associati e dei suoi partners, svolge la propria attività nei seguenti settori: diritto civile, diritto di famiglia, diritto successorio, diritto commerciale, diritto della concorrenza, diritto societario, diritto fallimentare, diritto bancario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto comunitario, diritto internazionale, diritto penale.
 
L’Avv. ************** è socio e consulente interno nella società Ephestos Consulting Srl ed è consulente esterno per la società BIM Srl.
 
Incarichi accademici
 
Cultore di diritto privato comparato nell’Università degli Studi di Foggia dal 1999.
 
Cultore di diritto privato nell’Università di Bari dal 2000.
 
Docente nel corso annuale di perfezionamento in “Diritto privato comunitario” dal 2004.
 
Docente a contratto di “Diritto privato della responsabilità civile” nella Facoltà di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Bari dal 2005.
 
Pubblicazioni
 
L’Avv. ************** è autore di numerose note a sentenza per la rivista “Giurisprudenza Italiana”.
 
Ha pubblicato saggi nelle collane dirette dal *********. ************, per le case editrici Utet e Giuffrè.
 
Saranno pubblicati entro luglio 2009 due volumi: “Aiuti di Stato e diritto privato” con la Casa editrice ESI e “Il danno non patrimoniale da inadempimento” nella collana “Fatto e diritto” della Casa editrice Giuffré.
 
Altre attività
 
Membro dell’Associazione Italiana **************** dal 2001.
 
Docente di diritto civile nella Scuola di Formazione per praticanti avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Bari dal 2002.
 
Socio fondatore e membro dell’associazione “Persona e danno” (anno 2004).
 
Membro dell’associazione “AGIT – Avvocati giusconsumeristi italiani” dal 2006.
 
Socio fondatore e membro dell’associazione “APICE – Avvocati per il consumo consapevole” (anno 2007).
 
Dal 2005 collabora con la Fondazione Scuola Forense – Sezione Aggiornamento dell’Ordine degli Avvocati di Bari dove, tra le tante attività, ha ricoperto il ruolo di direttore scientifico di due corsi di formazione avanzati per avvocati quali “Il consumatore nel diritto dei contratti” (2006) e “Diritto e tecniche degli appalti pubblici”.
 
Lingue straniere
 
Ottimo inglese, parlato e scritto
 
 
Altri interessi
 
Musica classica, soprattutto musica sinfonica dei periodi romantico, tardo-romantico e decadentismo.
 
 

Sesta Leonardo

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