La giurisdizione sulle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti si basa sul rapporto di lavoro, mentre la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità si basa sul rapporto di servizio e, quindi, sussiste anche in fattispecie n

Lazzini Sonia 02/03/06
Scarica PDF Stampa

La Corte Dei Conti – Sezione prima giurisdizionale centrale di appello con la sentenza numero 1 del 3 gennaio 2006 ?ci insegna che:

?

-La giurisdizione sulle? controversie di lavoro dei pubblici dipendenti si basa per l’appunto sul rapporto di lavoro, mentre la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilit? si basa? sul rapporto di servizio e, quindi, sussiste anche in fattispecie nelle quali? ? del tutto assente un rapporto lavorativo? in senso stretto? (si pensi alle ipotesi del funzionario onorario, del militare di leva, del privato quale compartecipe fattivo dell’azione amministrativa, ecc.).

?

Su tali presupposti, da nessuno giammai negati, si basava ieri la distinzione tra la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego e la giurisdizione della Corte dei Conti? in materia di responsabilit?.

?

E, a dire il vero, ? dato scarsamente di comprendere, attraverso quale ragionamento giuridicamente connotato, si possa giungere, come fa parte appellante, alla conclusione che il passaggio della giurisdizione in materia di pubblico impiego? dal giudice amministrativo al giudice ordinario avrebbe comportato, peraltro in via del tutto surrettizia, la soppressione della giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di soggetti ad essa legati da un rapporto di servizio ancor prima che di lavoro (si veda, in termini, quanto indicato da Cass. SS. UU. n. 19667/2003 che, nel ricostruire ad altri? fini la complessa evoluzione normativa verificatasi nell’ordinamento italiano, ha avuto occasione di sottolineare che la devoluzione delle controversie di lavoro al giudice ordinario? ??non ha di certo inteso incidere anche nella materia ?della giurisdizione sulla responsabilit??.)-

?

A cura di SONIA LAZZINI

  • qui la sentenza

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento