Funzione rieducativa della pena per il detenuto sordo

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La funzione rieducativa della pena per il detenuto sordo, la comparazione con gli ordinamenti stranieri

Indice

1. Il detenuto sordo e la funzione rieducativa della pena

L’art 27 comma 3[1] della nostra Costituzione cristallizza la funzione della pena sancendo che la stessa deve tendere “alla rieducazione del condannato”. La riabilitazione consiste nello svolgimento di attività lavorative, culturali, ricreative, istruzione scolastica e professionale; è chiaro che per la realizzazione di tali iniziative è necessario che i detenuti si relazionino tra di loro, con il personale penitenziario e con  esperti in psicologia, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica nonché con mediatori culturali e interpreti [2].
Nonostante i diritti costituzionali sull’ accesso alle strutture correzionali,  i detenuti sordi sono spesso esclusi dai programmi di riabilitazione subendo ulteriori forme di punizione[3] non proporzionali al reato commesso: l’isolamento (non dovuto) del sordo, ad esempio, viola il principio di proporzione fra qualità e quantità della sanzione.
Va da sé, inoltre, che i sordi così come gli udenti, possono aver  bisogno di chiedere un colloquio con il proprio avvocato, parlare con un medico o avere un permesso di uscita per cui la presenza delle figure poc’anzi menzionate è  necessaria.
L’integrazione delle persone sorde all’interno degli istituti penitenziari è possibile solo tramite l’introduzione di figure professionali specializzate, quali gli interpreti di lingua dei segni, in attuazione dell’articolo 1 dell’Ordinamento Penitenziario[4] secondo cui il  trattamento rieducativo nell’esecuzione penale deve essere attuato in base alle specifiche esigenze[5]  di ogni condannato individuate tramite l’osservazione scientifica della personalità dello stesso e l’attuazione di un programma modificabile nel tempo[6].
La sentenza n.313/1990 della Suprema Corte Costituzionale ha sottolineato che il precetto di cui al terzo comma dell’art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell’esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie.
Secondo  quanto riportato nell’ultimo rapporto Antigone 2021[7] i detenuti privi di vista e udito hanno diritto ad essere aiutati, nonostante ciò l’ Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (contattato personalmente) non dispone né informazioni sul numero dei detenuti sordi né sugli interpreti presenti negli istituti penitenziari poiché tale problematica “è considerata di minoranza nel più ampio e complessivo mondo del carcere”.

2. Il ruolo dell’interprete di lingua dei segni negli istituti penitenziari

Le barriere alla comunicazione create dalla varietà di culture e lingue possono essere abbattute solo tramite la formazione continua del personale penitenziario e  di interpreti specializzati in materia e non tramite l’intervento di persone “abituate a trattare” con il sordo ex  art.119c.p.p. o di un “prossimo congiunto” ex all’art.144 c.p.p.
Familiari e conoscenti, infatti, oltre a non garantire l’imparzialità richiesta ad un professionista, non possono essere presenti h 24 all’interno delle carceri. In questi casi, piuttosto, dovrebbero essere costantemente presenti dei professionisti regolarmente assunti in grado di assistere il detenuto.
Gli istituti penitenziari non garantendo la presenza di interpreti o di apparecchi elettronici che possano soddisfare le esigenze dei detenuti sordi (fabbisogni legati non solo alla rieducazione del condannato ma anche e soprattutto alla comunicazione dello stesso con compagni di cella e personale penitenziario), non permettono la riabilitazione degli stessi rendendo la pena non proficua al suo fine ultimo.
Tali trattamenti violano oltretutto il principio di eguaglianza stabilito dall’art 3 della nostra costituzione non garantendo parità tra i detenuti ma distinguendo gli stessi in base alle loro disabilità.
Il secondo comma dello stesso articolo affida alla Repubblica il dovere di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; ciò viene ribadito anche nella legge 104 del 1992 sui “diritti degli handicappati”  secondo cui il compito di provvedere a soddisfare le esigenze delle persone con differenti disabilità è attribuito allo Stato e agli enti.
Tale problematiche, quindi, possono essere ottemperate solo ed esclusivamente attraverso l’intervento concreto delle istituzioni.

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3. Lo status dei detenuti sordi nelle carceri straniere, la comparazione con gli ordinamenti stranieri

In Oregon, nel 2014, due detenuti sordi intentarono una causa[8] contro il Dipartimento di Correzione dell’Oregon che dovette pagare  $ 150.000 ad uno dei due carcerati al quale era stato negato sia un interprete  di lingua dei segni americana (ASL) sia lo svolgimento di  lavori all’interno del carcere a causa della sua incapacità di comunicare verbalmente [9].
Due anni più tardi, nel novembre del 2016[10], la  giuria federale assegnò il  risarcimento di $ 400.000 ad un ex prigioniero sordo dell’Oregon,  sempre a seguito di una denuncia[11] per  violazione dei diritti civili da parte dei funzionari della prigione i quali non erano riusciti a soddisfare le esigenze del detenuto dovute alla sua disabilità uditiva.
Infatti secondo quanto stabilito dalla  sezione 504 del Rehabilitation Act del 1973, 29 USC § 794[12] e ribadito dal titolo II dell’Americans with Disabilities Act (ADA), 42 USC § 12141 e segg., le agenzie carcerarie e penitenziarie americane devono assicurare che i loro programmi e le loro attività siano accessibili anche ai portatori di handicap[13]
In California, già dagli anni ’90, i detenuti sordi si battono per la parità dei diritti[14].  In una serie di ordini emessi dal 1996 al 2002[15] il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California stabilì nel caso Armstrong[16] che il trattamento da parte dello stato dei prigionieri con disabilità, compresi i detenuti sordi, violava l’Americans with Disabilities Act
Da qui furono apportate delle migliorie ma, nel 2013, la Corte ritenne che sebbene la situazione fosse migliorata il Substance Abuse Treatment Facility (SATF), dov’è ospitata la maggior parte dei prigionieri sordi della California, continuava a non fornire interpreti[17].
Nel 2016 infatti,  un prigioniero di Corcoran[18] (California), si iscrisse ad un programma di riabilitazione presso il  Substance Abuse Treatment Facility (SATF) ma a causa della sua disabilità uditiva e dell’assenza di interpreti  non riuscì a capire cosa stesse succedendo durante le riunioni subendo il rimprovero da parte del commissario per la libertà vigilata e l’attesa di 5 anni per fare nuovamente domanda per una nuova udienza.

4. Conclusioni e considerazioni

In conclusione si può affermare che nonostante la lingua dei segni sia riconosciuta in molti stati, è ancora carente il numero di interpreti in lingua dei segni da collocare all’interno degli istituti penitenziari motivo per il quale la situazione dei detenuti sordi è ancora precaria in diverse parti del mondo, specie in Italia.
Ad oggi potrebbe risultare difficoltoso fornire ogni istituto penitenziario di almeno due interpreti che possano turnarsi, per questo motivo si auspica almeno all’adeguamento di una struttura per le esigenze dei sordi e trasferirli lì.
In questa ipotesi i detenuti potrebbero trovarsi in un luogo lontano dalle loro famiglie, in violazione di quanto disposto dalla prima parte dell’art 14[19] della legge penitenziaria, ma almeno potrebbero svolgere la loro reclusione nel rispetto dei diritti umani, rendendo la riabilitazione proficua.
Il Dipartimento di Correzione e Riabilitazione della California è un buon punto di partenza da cui prendere spunto, data la recente  stipula di contratti per servizi di interpretariato nella lingua dei segni.

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  1. [1]

    Art 27 Cost. Parte I Diritti e doveri dei cittadini, Titolo I Rapporti civili.
    La responsabilità penale è personale.
    L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
    Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].
    Non è ammessa la pena di morte.

  2. [2]

    Articolo 80 Legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), Aggiornato al 29/04/2022, Personale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

  3. [3]

    M. MOTTINELLI, Sordi in carcere: problematiche e prospettive, Videomessaggio per il Convegno
    “Pianeta giudiziario e sordità: insieme si può!”, Roma, 9 aprile 2016

  4. [4]

    Art. 1 Legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), Aggiornato al 29/04/2022, Trattamento e rieducazione.
    1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.
    2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
    3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.

  5. [5]

    G.DEL PRETE, L’esecuzione penale esterna. Il trattamento rieducativo nell’esecuzione penale, in sito web Polizia penitenziaria

  6. [6]

    Art. 13 Legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), Aggiornato al 29/04/2022, Individualizzazione del trattamento.
    Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
    Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.
    Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.

  7. [7]

    Antigone, Oltre il virus. XVII rapporto sulle condizioni di detenzione, pg. 405

  8. [8]

    Baldridge v. Oregon Department of Corrections, Multnomah County District Court – Case No. 1204-04976.
    Kell, Alterman & Runstein, L.L.P., Deaf Prisoner Receives Settlement in Milestone Discrimination Suit Against Oregon Department of Corrections

  9. [9]

    B. STONE,  New Report Shines Light on Mistreatment of Deaf Prisoners in Oregon, in Willamette week

  10. [10]

    Failure to Accommodate Deaf Prisoner Costs Oregon DOC $400,000, in Prison Legal News, pg. 38, Maggio 2017

  11. [11]

    United States district court for the district of Oregon Portland division, Case No. 3:14-cv-00916-BR

  12. [12]

    Traduzione Sezione 504, Rehabilitation Act del 1973, Sezione 794. Non discriminazione nell’ambito di sovvenzioni e programmi federali.
    (a) Promulgazione di norme e regolamenti
    Negli Stati Uniti nessun individuo diversamente abile, come definito nella sezione 705 (20) di questo titolo, sarà escluso dalla partecipazione, gli verranno negati i benefici o sarà soggetto a discriminazione nell’ambito di qualsiasi programma o attività che riceve assistenza finanziaria federale o nell’ambito di qualsiasi programma o attività condotta da qualsiasi agenzia esecutiva o dal servizio postale degli Stati Uniti. Il capo di ciascuna di tali agenzie promulgherà i regolamenti che potrebbero essere necessari per apportare le modifiche a questa sezione apportate dal Rehabilitation, Comprehensive Services, and Development Disabilities Act del 1978. Copie di qualsiasi regolamento proposto devono essere presentate agli appropriati comitati autorizzativi di al Congresso, e tale regolamento può entrare in vigore non prima del trentesimo giorno successivo alla data in cui tale regolamento è stato sottoposto a tali comitati.

  13. [13]

    Rights of Deaf and Hard of Hearing Inmates, in National Association of the Deaf web site

  14. [14]

    S. MICHAELS, Without Interpreters, California’s Deaf Prisoners are Getting Stuck Behind Bars, in Prison Legal News, pg. 14, Marzo 2019

  15. [15]

    Ordini Caso Armstrong contro Newsom, 4:94-cv-02307, Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California

  16. [16]

    Caso Armstrong contro Newsom, 4:94-cv-02307, Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, depositato il 29 giugno 1994

  17. [17]

    MICHAELS, Without Interpreters, California’s Deaf Prisoners are Getting Stuck Behind Bars, in Prison Legal News, pg. 14, Marzo 2019

  18. [18]

    Ibidem.

  19. [19]

    Art. 14 Legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), Aggiornato al 29/04/2022,
    Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati.
    I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.
    Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l’individualizzazione del trattamento.

Cristina D’Armi

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