La frode processuale

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L’ordinamento giuridico punisce quei comportamenti che sono rivolti a imbrogliare un’altra persona, ma anche quelli che cercano di prendersi gioco della complessa macchina processuale, in poche parole, chi cerca di imbrogliare i giudici.

In che cosa consiste la frode

Prima entrare nell’argomento dell’articolo, e prima di scrivere del reato di frode processuale, un po’ di chiarezza terminologica.

Nella lingua italiana, per frode s’intende qualunque atto o comportamento diretto a ledere con l’inganno un diritto altrui.

La frode è sempre un comportamento sleale rivolto a danneggiare un’altra persona e, allo stesso tempo, avvantaggiare se stessi oppure altri.

Nel diritto penale, la frode indica dei comportamenti illeciti caratterizzati dal raggiro.

Ad esempio la frode nel commercio (art. 515 c.p.) numerosi frodi fiscali, la frode informatica.

Spicca sulle altre la truffa (art.640 c.p.), che consiste nel compiere artifici e raggiri per impoverire un’altra persona.

In che cosa consiste la Frode processuale

Il reato di frode processuale consiste si ha quando durante un procedimento civile oppure amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, oppure il perito nell’esecuzione di una perizia, modifica in modo artificioso lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone.

La pena, sempre se il fatto non sia preveduto come autonomo reato da altra disposizione di legge, è la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso durante un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, oppure prima dello stesso, però in questo caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per il quale non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata ( art. 640 c.p.).

Il reato di frode processuale punisce la persona che, anche se non è coinvolta nel procedimento in modo diretto, ad esempio, in qualità di attore, ricorrente o imputato, si adopera in modo che lo stesso possa essere sviato.

Si tratta di un reato comune, nel senso che lo può commettere chiunque, a differenza di quei reati che, per essere integrati, presuppongono che l’autore rivesta una determinata qualifica.

Ad esempio, il reato di abuso d’ufficio è un reato proprio perché può essere commesso esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio.

Il bene giuridico tutelato nella frode processuale

Il bene giuridico tutelato è la corretta amministrazione della giustizia.

Il reato in questione, in altre parole, intende proteggere la giustizia e, nello specifico, l’attività giudiziaria, da azioni esterne che la possano depistare, con conseguente inutile dispendio di tempo e di risorse.

La tutela dell’amministrazione della giustizia significa, difendere in modo indiretto, anche le persone da accuse ingiuste o da esiti processuali ingiusti, il più delle volte, chi commette il reato di frode processuale lo fa per ottenere una decisione che, in caso contrario, gli sarebbe stata sfavorevole, con evidente danno per la controparte.

Per commettere il reato di frode processuale è necessario che l’autore dell’alterazione dei luoghi, delle cose o delle persone agisca in modo consapevole, sapendo che con il suo comportamento, di trarrà in inganno l’autorità giudiziaria.

Il requisito psicologico è il dolo specifico, vale a dire la consapevolezza di commettere un’alterazione al fine di raggirare la giustizia.

La frode processuale come reato di pericolo

La frode processuale è anche un reato di pericolo concreto.

Significa che la fattispecie criminosa si integra perché sono stati modificati i luoghi, le persone o le cose oggetto di studio da parte dell’autorità giudiziaria, anche se poi il giudice o il perito non dovesse avere creduto alla mistificazione.

Per commettere il reato di frode processuale è sufficiente avere commesso un’alterazione idonea a trarre in inganno, anche se, in concreto, il piano criminoso dovesse fallire.

Da quanto scritto si deduce il principio secondo il quale l’immutazione dei luoghi non integra il reato di frode processuale quando sia grossolana e facilmente percepibile a prima vista da non essere idonea a indurre in errore nessuno (Cass., sent. n. 13645 del 23/12/998).

Quando la frode processuale non è reato

Ci sono delle ipotesi nelle quali, nonostante si commetta il comportamento tipico del reato di frode processuale, lo stesso non si integra

L’esempio classico è quello di chi uccide una persona e poi cerca di ripulire il luogo del delitto al fine di non lasciare tracce.

In questa ipotesi, la giurisprudenza esclude in modo unanime che l’assassino risponda sia di omicidio sia di frode processuale, perché gli atti di immutazione dei luoghi, delle persone o delle cose compiuti nello stesso contesto spazio-temporale da parte dell’autore del comportamento criminoso, non rilevano ai fini di un eventuale concorso di reati, attesa la sostanziale contiguità rispetto alla condotta precedente (Cass., sez. Un., 45583 del 06/12/2007).

Allo stesso modo, non integra la condotta del reato di frode processuale la ripulitura della scena del delitto compiuta con la rimozione grossolana e maldestra delle tracce di sangue, facendo difetto in tali atti ogni potenzialità di inganno (Cass., sent. n. 8981 del 05/3/2010).

Sempre secondo la giurisprudenza, non integra il reato di frode processuale la produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso, perché un simile delitto presuppone per la sua configurazione che il fatto sia compiuto al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, oppure il perito nell’esecuzione di una perizia.

La frode processuale non si applica se il comportamento fraudolento costituisce un autonomo e diverso reato.

Ad esempio, dove l’alterazione dei luoghi tenda a fare credere che sia stato commesso un reato in realtà inesistente o diverso da quello che si è verificato, si applicherà la diversa fattispecie di simulazione di reato o di calunnia ( art. 368 c.p.), a seconda che l’alterazione sia o non sia accompagnata da una volontà di incolpare un innocente.

Dott.ssa Concas Alessandra

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