La formazione legale, un ponte tra il sapere ed il saper fare.

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1. La ?pratica tradizionale?, le scuole forensi e le scuole post universitarie di specializzazione: l?opzione tra l?impostazione formativa romanistica e quella di stampo anglosassone.

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PREMESSA ? Al neo laureato in giurisprudenza che affronta per la prima volta la scelta di ?come diventare avvocato? si presentano varie e oggi, rispetto a pochi anni fa, nuove possibilit?. In effetti, il neolaureato si trover? in una condizione ben particolare. Infatti, al momento della stesura della propria tesi di laurea avr? preso contatto, forse e purtroppo per la prima volta, con la fornitissima biblioteca della Facolt? di Giurisprudenza dove ha frequentato ?almeno? cinque anni di corsi. Uno sguardo d?insieme alle diverse sezioni della biblioteca avranno indotto il giovane laureato a pensare che esista anche un, seppur piccolo, seppur nascosto, scaffale dove si possano reperire informazioni riguardanti l?accesso alla carriera di avvocato, ma anche di magistrato e di notaio (le professioni da sempre pi? suggestive, quelle da sempre sogno dello studente in Giurisprudenza). Le sezioni della biblioteca sono spesso molte e le materie sono tante, troppe, e capita che alcune volte intere sezioni siano preda della polvere ?da riposo dei libri?, tanto che al fortunato giurista che si appresta a cercare un libro in queste sperdute sezioni, ben pu? apparire il suo lavoro pi? vicino a quello di un moderno archeologo che riscopre nuovi libri invecchiati dal loro stesso inutilizzo. Se questo pu? essere indice di poco interesse rispetto a molte sezioni della biblioteca, il neolaureato ha scoperto a sue spese che non esiste una sezione che possa informarlo rispetto alle sue scelte professionali. Insomma ci troviamo di fronte ad una situazione di carenza o, per lo meno, difficolt? di reperimento di informazioni.

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BREVE PREMESSA SUGLI STUDI UNIVERSITARI [1] ? Prima di iniziare a descrivere le varie ipotesi che si presentano al neolaureato, ? necessario fare un passo indietro. L?Universit? italiana ha vissuto un periodo di grandi cambiamenti. Fondamentali sono stati il D.M. n. 509 del 1999, cos? come successivamente modificato dal? D.M. n. 270 del 2004. Le Universit? rilasciano ora i seguenti titoli:

1.?????? laurea (L);

2.?????? laurea magistrale (LM);

3.?????? diploma di specializzazione (DS);

4.?????? dottorato di ricerca (DR).

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Questi titoli sono conseguiti al termine, rispettivamente dei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca.

Il? corso? di laurea triennale (L) ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata? padronanza? dei? metodi e dei contenuti scientifici generali, anche? nel? caso? in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L?acquisizione di queste conoscenze ? passo essenziale? per ?l?immediato? inserimento del laureato nel mondo del lavoro e per l?esercizio delle correlate attivit? professionali regolamentate nell’osservanza? delle? disposizioni di legge. Per? essere ammessi ad un corso di laurea occorre aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attivit? di orientamento, richiedono? altres? il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le? modalit?? di verifica, anche a conclusione di attivit?? formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non e’ positiva vengono? indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare durante il primo anno di corso. Per? conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi.

Il? corso di laurea magistrale (LM) ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello? avanzato per l’esercizio di attivit? di elevata qualificazione in ambiti specifici. Per essere ammessi? ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea (L) o del diploma universitario di durata triennale. L’universit? stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della? personale preparazione verificata dagli atenei, con modalit? definite nei regolamenti didattici. Per? conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti formativi.

Per ogni corso di studio ? definita una durata in anni. Un anno di studi, di norma, corrisponde a 60 crediti formativi. Quindi la durata di un corso di laurea (L) ? di tre anni (180 crediti formativi) e la durata di un corso di laurea magistrale (LM) ? di due (120 crediti formativi), da qui la dizione tre pi? due (3+2). Con? apposite? deliberazioni le universit? hanno attivato corsi di studio nel rispetto dei? requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione? dei? docenti dei? corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario. Nel caso di disattivazioni di corsi di laurea del vecchio ordinamento, le universit?? assicurano comunque la possibilit? per gli studenti gi? iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facolt? per gli studenti di preferire l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Il? corso? di? specializzazione (DS) ha l’obiettivo di fornire al laureato conoscenze e abilit? per funzioni richieste nell’esercizio di? particolari? attivit? professionali? e? pu?? essere? istituito esclusivamente? in? applicazione? di? specifiche? norme di legge o di direttive dell’Unione europea. Per? essere? ammessi? ad? un? corso di specializzazione occorre essere? in? possesso? almeno? della laurea (L). I decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di? specializzazione,? compresi? gli? eventuali? crediti formativi? universitari? aggiuntivi rispetto al titolo di studio gi? conseguito.

Il corso di dottorato di ricerca (DR) ha l?obiettivo di fornire al laureato quelle capacit? ed abilit? per poter avviare una autonoma attivit? di ricerca nell?ambito delle proprie materie di competenza. Per? essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere? in possesso della laurea magistrale.

Le universit?? possono? altres? attivare,?? disciplinandoli? nei? regolamenti didattici? di? ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea? o? della? laurea? magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. Per? conseguire? il? master universitario lo studente deve aver acquisito? almeno? sessanta? crediti? oltre? a? quelli? acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

La riforma brevemente presentata ha dato adito a molti vivaci interventi. Come brevissimo excursus si pu? ricordare che la Facolt? di Giurisprudenza di Roma ? Tor Vergata ha organizzato una conferenza nel 2002 da cui ? scaturito l?invito a tornare al tradizionale modello unitario degli studi giuridici. La conferenza nazionale dei presidi delle Facolt? giuridiche si ? ripetutamente espressa, quasi unanime, in senso favorevole alla riforma. Il Sole 24 Ore del 25 luglio 2002 ha pubblicato un solenne appello, sottoscritto da alcune centinaia di professori universitari, la maggior parte dei quali giuristi, in cui si rivendicava il principio della unit? inscindibile degli studi universitari e si chiedeva che le Facolt? fossero lasciate libere di optare fra il regime del 3+2 e un corso di laurea almeno quadriennale, simile se non identico al corso tradizionale. Altri sottolineano come adottare un vero sistema 3+2 permetterebbe di sottoporre l?educazione universitaria ad un modello attuato in altre legislazioni, dove il primo grado di laurea corrisponde alla licence o al bachelor degree, ed il secondo grado di laurea corrisponde alla maitrise o al master.

Per quanto attiene al percorso di studi del futuro avvocato, si deve sottolineare come ad oggi, rispetto al principio della unitariet? degli studi giuridici, esiste una separazione tra la formazione dei futuri specialisti del diritto (avvocati, magistrati, notai, dottori di ricerca in materie giuridiche, ?assegnisti?) e la formazione di operatori giuridici di medio livello (operatori giudiziari, operatori delle pubbliche amministrazioni, ecc.). Le Facolt? di Giurisprudenza hanno attivato almeno due corsi di laurea triennali: il corso di scienze giuridiche ed il corso di scienze dei servizi giuridici (ed altri corsi, i.e. ?consulente del lavoro?, ?diritto dell?ambiente?, ?scienze dell?amministrazione?, ?operatore giuridico d?impresa?, ?operatore del non profit?, etc.). Le stesse facolt? hanno poi attivato il corso di laurea magistrale in giurisprudenza (ed altri corsi, i.e. ?programmazione e gestione dei servizi sociali?, ?scienze delle pubbliche amministrazioni?, ?teoria e tecnica della normazione giuridica?, etc.). Ai laureati con il vecchio ordinamento (corso di laurea quadriennale) ? stata equiparata la laurea magistrale. Le singole facolt? giuridiche, all?atto della predisposizione degli ordinamenti degli studi, hanno cos? interpretato i corsi triennali: la laurea in ?scienze giuridiche? come base formativa essenziale per l?accesso alla laurea biennale specialistica in giurisprudenza e la laurea in ?scienze dei servizi giuridici? come titolo immediatamente professionalizzante, salva la possibilit? di questi laureati di poter accedere anch?essi al corso di laurea magistrale. In effetti poi, all?atto pratico, le differenze tra queste due classi di laurea del campo giuridico sono assai pi? ridotte di quanto si potesse supporre, e non si ? riuscito quindi a dar vita a due percorsi effettivamente diversi. Infatti le discipline nuove create per il corso di scienze dei servizi giuridici sono state ritenute estensibili anche alla classe di laurea in scienze giuridiche ed addirittura (talune) alla laurea specialistica. La maggiore differenza ? relativa alle discipline processualistiche. Nel corso di laurea in scienze giuridiche infatti, salvo pochissime eccezioni, ? stata mantenuta sia la procedura penale che quella civile, mentre per il corso di laurea in scienze dei servizi giuridici, sempre salvo rarissime eccezioni, n? ? stata proposta di regola una a scelta dello studente.

Se volgiamo lo sguardo al percorso intrapreso dal futuro avvocato, e quindi alla prospettiva quinquennale, si pu? constatare come molte Facolt? hanno distinto nel triennio una formazione istituzionale, indirizzata a far comprendere la natura e la logica del sistema giuridico nazionale nelle sue varie articolazioni e nelle sue aderenze sempre pi? strette con altri sistemi giuridici, e a far comprendere allo studente le fondamentali nozioni metodologiche. Il biennio specialistico si sostanzia invece in un insegnamento sempre pi? monografico, di natura casistica alla luce della giurisprudenza e di natura, nelle intenzioni, applicativa. Il biennio non dovrebbe essere una duplicazione n? un mero dettaglio pi? analitico dei corsi seguiti nel triennio, ma dovrebbe condurre per mano lo studente alla familiarit? con lo strumento giuridico. Naturalmente non si deve pretendere di coprire l?intero arco delle norme vigenti, perch? questo proposito risulterebbe impossibile e di dubbia utilit?. Si perderebbe il quadro complessivo a discapito di un nozionismo mnemonico non utile. Il buon giurista deve trovare la norma nel sistema, anche, e soprattutto, se non la conosce. Questa capacit? si acquista comprendendo la logica del sistema, anche di un sistema in crisi di identit? attraverso fenomeni di decodificazione, ipernormazione,? sovrapposizione di fonti, legislazione scritta in maniera oscura e emanata spesso ad hoc se non addirittura ad personam.

Si rileva da ultimo come, dopo che sia dal mondo universitario che da quello delle professioni sono arrivati molti segnali sull?inadeguatezza del modello 3+2 per la formazione universitaria di avvocati, notai e magistrati, il Ministro Moratti ha voluto costituire una Commissione (presieduta dal sottosegretario all?Istruzione, Maria Grazia Siliquini) che, con il contributo delle categorie interessate, rivedesse sia il percorso degli studi in legge, sia quello delle scuole di specializzazione. E? allo studio un ciclo unitario, l?1+4, che dopo un anno base permetter? di scegliere tra quattro anni "professionalizzanti" e una laurea in scienze giuridiche triennale che dar? accesso anche al livello direttivo del pubblico impiego.

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TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA? ? Il giovane neo laureato deve quindi aver compiuto ad oggi il corso quinquennale di laurea magistrale (LM). Dopo questo percorso al neo laureato si presenta una scelta composta da tre diverse strade, che spesso si incrociano, o si possono incrociare. Le strade che portano alla possibilit? di sostenere l?esame di abilitazione professionale sono:

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1.?????? la pratica tradizionale;

2.?????? le scuole forensi;

3.?????? le scuole di specializzazione post universitarie.

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LA PRATICA TRADIZIONALE[2]Degli adempimenti rispetto alla pratica forense tradizionale ci occuperemo in un altro capitolo del presente manuale[3]. Qui ? solo il caso di descrivere per sommi capi cosa si possa intendere per pratica forense, per poter poi volgere l?attenzione sulle altre due possibilit?. La pratica professionale ? da sempre considerata la via maestra per l?accesso alla carriera d?avvocato. Il neo laureato pu?, in qualsiasi momento, cercare un avvocato abilitato con una certa anzianit? di iscrizione all?albo (dipende dagli Ordini, normalmente da due a cinque), per iniziare i due anni di pratica che gli permetteranno di accedere all?esame di abilitazione. Per quanto riguarda la ricerca dell?avvocato il neo dottore (di laurea magistrale!) dovr? utilizzare le proprie conoscenze o segnalare la propria disponibilit? presso l?Ordine degli Avvocati competente o presso organizzazioni di praticanti e avvocati. Durante gli anni di pratica il neo laureato acquisisce sul campo il nuovo titolo di ?praticante? o ?collaboratore di studio?. In questi anni si trover? di fronte ad una realt? spesso non raccontata nei corsi seguiti all?Universit?: il diritto, che sia civile, penale, amministrativo o qualsiasi branca di cui si occupi lo studio legale a cui si appoggia il praticante ? spesso diverso da quello studiato. La pratica del diritto, le procedure, gli atti, ma anche i luoghi, gli orari, la burocrazia, i fascicoli, sembrano cose nuove, sicuramente da imparare. Ed ? questa la funzione primaria della pratica: riuscire a sintetizzare le conoscenze acquisite durante gli anni ?universitari? e sperimentarle sul campo. L?avvocato dello studio legale acquista anche lui un titolo sul campo: diventa ?dominus?. In questa qualit? (e funzione) ha il dovere di seguire il praticante nelle attivit? dello studio legale e nella partecipazione alle udienze, assicurando l?effettivit? della pratica e favorendone la proficuit?. Ma l?avvocato ha anche il compito di formare il praticante rispetto alla deontologia professionale e all?osservanza dei relativi principi. La funzione del proprio dominus ? quella di prendere per mano il praticante e aprirgli gli occhi, come in un nuovo (rectius vero) mondo del famosissimo film Matrix, dove ci? che si ? studiato non pu? essere utilizzato subito nella pratica. Il praticante deve collaborare all?attivit? dello studio legale, ed ? tenuto ad una assidua presenza ed alla partecipazione alle udienze. Al praticante, dopo un periodo iniziale di apprendimento, deve essere riconosciuto un compenso proporzionalmente all?apporto professionale. Deve comunque essere sempre riconosciuto il rimborso alle spese sostenute. Il praticante non deve essere adibito a mansioni esclusive o prevalenti di segreteria, ed ha diritto a momenti liberi per lo studio e l?approfondimento personale. Al termine del primo anno il praticante pu? richiedere l?abilitazione al patrocinio ed essere iscritto nel registro speciale (senza nessun esame intermedio). Dopo il giuramento sar? abilitato a patrocinare nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali tassativamente previsti dall?art. 7 della L. 16.12.1999 n. 479.

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LE SCUOLE FORENSI ? Gli Ordini degli Avvocati, a volte d?intesa con associazioni di Avvocati o con Istituti di Formazione o con le Facolt? universitarie di Giurisprudenza, organizzano dei corsi denominati ?scuole forensi?, conformemente alle indicazioni dettate dal Consiglio Nazionale Forense. Tali scuole trovano la loro fonte normativa nell?art. 3 del DPR 10 aprile? 1990, n. 101 (regolamento relativo alla pratica forense). Le informazioni circa le date di inizio e i vari adempimenti per poter partecipare ai corsi possono essere richieste presso il proprio Ordine degli Avvocati. Anche se l?offerta formativa varia a seconda dell?Ordine degli Avvocati che organizza il corso, si possono comunque dare delle informazioni di carattere generale. I corsi hanno una durata annuale o, in casi particolari, biennale e sono cadenzati in maniera tale che sia possibile continuare la pratica forense presso uno studio legale. Infatti le lezioni sono tenute durante sessioni pomeridiane, spesso a giorni alterni (due alla settimana). La partecipazione ai corsi tenuti da queste scuole integrano, ma non sostituiscono, la pratica forense. Il monte ore formativo ? di circa 250 ore di lezione (per i corsi annuali). Normalmente le lezioni sono dedicate in massima parte ad esercitazioni pratiche di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile e penale e, in quota minore, ad informazioni su principi generali. Le esercitazioni e le lezioni vengono tenute da avvocati, magistrati e docenti universitari. La frequenza ? obbligatoria e le ore di assenza giustificabili sono limitate. I corsisti sono anche obbligati a redigere gli elaborati che di volta in volta potranno essere loro assegnati. E? possibile che alla fine del corso sia prevista una prova valutativa finale. In questo caso sono oggetto di verifica la conoscenza di fondo degli istituti fondamentali, la diligenza dimostrata ed i risultati conseguiti. Comunque viene sempre rilasciato un attestato di frequenza. L?iscrizione al corso ? subordinata al pagamento di una quota. La partecipazione alla scuola forense ? limitata ad un numero massimo di corsisti (spesso cinquanta, ma si pu? arrivare anche ad un numero di iscritti notevolmente maggiore). Qualora vi sia una richiesta di partecipanti superiore all?offerta formativa si valutano le domande di ammissione in base a diversi criteri, quali: il voto di laurea, la data di nascita, la media dei voti conseguiti negli esami universitari, la data di presentazione della domanda. Alcuni corsi prevedono un monte ore separato per le esercitazioni, per le ore di informatica giuridica, per simulazioni di esame di abilitazione e simulazioni processuali. Spesso sono previsti anche servizi di tutorato, formazione on-line sperimentale, metodi di didattica multimediale, analisi della qualit? e percorsi di formazione continua. La frequentazione di una scuola cos? concepita dovrebbe consentire ai praticanti avvocati di acquisire un livello di nozioni tecniche ed operative e di regole deontologiche adeguato al rilievo sociale e morale del ministero difensivo e, contestualmente, ad una miglior preparazione allo svolgimento dell?esame di abilitazione professionale. E? da sottolineare come alcune scuole forensi permettano di frequentare appositi corsi gestiti autonomamente da determinati enti o organizzazioni, per esempio quelli tenuti dalla Camera Penale del luogo, che a loro volta permetteranno al corsista di ricevere un attestato di idoneit? rilevante per l?iscrizione alle liste di avvocati d?ufficio, secondo quanto disposto dall?art. 7 legge 6 marzo 2001 n. 60 (disposizioni in materia di difesa d?ufficio). Da ultimo ? da notare come le scuole di formazione forensi sono da molti considerate anche come un mezzo per rendere effettiva la pratica forense. Infatti si sottolinea come una obbligatoriet? della iscrizione da parte dei praticanti avvocati possa permettere un maggior controllo della loro assiduit?. L?obbligatoriet? della frequenza alla scuola forense ha trovato gi? attuazione da parte di molti consigli dell?ordine italiani che hanno anche previsto il diniego del rilascio del certificato di compiuta pratica in mancanza di una frequenza minima del praticante ai corsi (i.e. tra i tanti l?art. 15 del Regolamento della Pratica forense del Consiglio dell?Ordine di Venezia). Inoltre anche il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 23.04.2004 ha deliberato che: ?rientri nei poteri regolamentari dei Consigli dell?Ordine, ai quali ? attribuita la disciplina della pratica forense, la possibilit? di imporre la obbligatoriet? della frequenza alle Scuole dai medesimi istituite quale requisito integrativo per un efficace tirocinio?.

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LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE POST UNIVERSITARIE ? Le scuole di specializzazione post universitarie, istituite dalle Facolt? di Giurisprudenza, che vengono spesso chiamate scuole di specializzazione per le professioni legali o semplicemente scuole forensi (ed in questo caso possono creare evidenti difficolt? di distinzione con i corsi degli Ordini degli Avvocati), si propongono di offrire ai laureati in giurisprudenza un percorso formativo specificatamente indirizzato verso le attivit? di avvocato, magistrato e notaio. Le scuole forensi universitarie sono ormai una realt? normativa, introdotta con la legge n. 127/1997 e parzialmente disciplinata con il decreto legislativo n. 398 del 17 novembre 1997. Queste scuole sono state pensate come una struttura al cui interno Universit? e professioni condividano ruoli e funzioni. Sebbene non priva di aspetti delicati, la collaborazione didattica tra diverse categorie di giuristi potrebbe dare ottimi risultati, come ? del resto comprovato dall’esempio offerto dalle pi? prestigiose Law School americane, che hanno iniziato la loro attivit? nell?anno accademico 2001/2002 (decreto del MURST 21 dicembre 1999 n. 537).

La durata delle Scuole di specializazione ? fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in Giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento didattico (corso quadriennale); mentre ?? fissata in un anno per coloro che hanno conseguito la laurea secondo il nuovo ordinamento (laurea triennale pi? laurea specialistica biennale). In questi primi anni, quindi, la durata del corso ? stata biennale. Il primo anno ? comune a tutti i corsisti,? il secondo anno, invece, si articola in due indirizzi, uno giudiziario-forense ed uno notarile. Il giovane praticante dovr?, quindi, decidere il secondo anno di frequentare l?indirizzo giudiziario-forense (che ? uguale anche per l?aspirante uditore giudiziario). Le Scuole sono fondate sul principio di una formazione congiunta e comune per avvocati e magistrati, nella convinzione che questa scelta giovi ad entrambe le categorie nel concreto esercizio delle loro professioni e che, nel contempo, contribuisca a superare l’attuale condizione italiana di patologica incomunicabilit? tra le due grandi professioni legali. Le Scuole forensi, cui si accede previo esame entro i limiti del numero programmato, sono caratterizzate da un percorso di studio impegnativo: 400/500 ore annue di lezioni (frequenza obbligatoria), seminari, esercitazioni, oltre allo studio individuale e alla preparazione degli elaborati scritti; inoltre, prove intermedie e prove finali. Un impegno didattico notevole che richiede l’opera didattica congiunta di professori, avvocati, magistrati e notai, in posizione di identica dignit? e funzione.

Ai sensi del decreto 11 dicembre 2001, n. 475 ?regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’art.17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.127?, il diploma di specializzazione ? valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e di notaio per il periodo di un anno. Tale norma regolamentare deve essere interpretata nel senso che il praticante avvocato che abbia conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali sia esonerato da un anno di tirocinio tradizionale (mediante frequenza delle udienze e dello studio professionale) o, il che ? lo stesso, che il predetto diploma di specializzazione sostituisca a tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale. ?Tale conclusione, oltre ad essere conforme alla portata derogatoria che la legge ha voluto attribuire, rispetto alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato, alla disciplina del diploma di specializzazione de quo, ? altres? in linea con la ratio dell’art. 17, comma 114, l. n. 127/1997, da ravvisarsi nella finalit? di incentivare gli aspiranti avvocati a conseguire il diploma in questione: appare, infatti, evidente che tale finalit? sarebbe sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i praticanti avvocati specializzati il requisito dell’iscrizione nell’apposito registro dei tirocinanti per due anni solari, in tal modo equiparandoli irragionevolmente (ed in contrasto con la voluntas legis esplicitata dal d.m. n. 475/2001) agli aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di specializzazione.?[4]

In pi? il diploma di specializzazione costituisce titolo di preferenza per la nomina, da parte del Ministro della Giustizia, quale giudice onorario di tribunale ai sensi dell’art. 42-ter, comma 4, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51). Ed infine gli allievi, che frequentano il secondo anno della Scuola, possono essere delegati direttamente dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario a svolgere le funzioni di pubblico ministero davanti al giudice monocratico, sia nell’udienza dibattimentale dei procedimenti penali (art. 72, comma 1 lett. a) del RD n. 12/1941 modif.), sia nei procedimenti civili (art. 72, comma 1 lett. e) del RD n. 12/1941 modif.). Le medesime funzioni possono essere svolte davanti al giudice di pace nell’udienza dibattimentale dei procedimenti penali (art. 50 d.lgs. n. 274/2000). Inoltre, coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola sono esonerati dalla prova preliminare di concorso per Magistratura svolta mediante tests informatizzati (art. 123 bis dell?ordinamento giudiziario, introdotto con il d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398).

Tuttavia il problema del valore legale del diploma di specializzazione ? oggetto di attente riflessioni; ? quindi assai probabile che in tempi brevi la disciplina del punto subisca modifiche.

Il numero dei laureati da ammettere alla scuola ? determinato con decreto del Ministro dell’Universit? e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell’anno accademico precedente, tenendo conto, altres?, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell’anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell’organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola, e delle condizioni di ricettivit? delle scuole. L’accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame[5].

La Scuola di Specializzazione, essendo pensata e strutturata come una scuola a tempo pieno, ? incompatibile con il dottorato di ricerca e con la frequenza ad altri master e corsi di specializzazione. L?iscrizione al corso ? subordinata al pagamento di una quota. Spesso sono previsti stage formativi presso uffici giudiziari o studi professionali. Alla fine del primo anno ? prevista una prova (spesso consistente nella redazione di un elaborato scritto pi? un ?colloquio? orale integrativo) per l?accesso al secondo anno. Il diploma di specializzazione ? conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.

In base all?allegato n.1 del decreto n.537 del 21 dicembre 1999 la scuola ha l?obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l?insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalit? dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle pi? moderne tecniche di ricerca delle fonti. Sono considerati contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell?obiettivo formativo, attivit? didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari:

????????? Area A: 1? anno, approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivit? pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell?Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonch? elementi di informatica giuridica, di contabilit? di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilit? industriale.

????????? Area B: 2? anno – indirizzo giudiziario ? forense, approfondimenti disciplinari e attivit? pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell?esame di accesso all?avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all?area A, nel diritto ecclesiastico, nonch? nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell?ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.

????????? Area C: 2? anno – indirizzo notarile, approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivit? pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della propriet? e dei diritti reali, del diritto della pubblicit? immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle societ?, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell?edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.

Il Consiglio Nazionale Forense, con propria delibera datata 28 agosto 2001, ha riaffermato la necessit? che la frequenza biennale alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia integrata dal tirocinio (frequenza di studio professionale – frequenza degli uffici giudiziari) per periodi temporali apprezzabili.

Per ulteriore dovere di completezza e per fugare qualsiasi possibilit? di sovrapposizione e confusione si devono menzionare anche le Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS), organizzate da alcune Universit? italiane, istituite dalla legge n. 341 del 1990, e rivolte a quanti aspirano all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche nella scuola secondaria. Si possono poi menzionare altri tipi di scuole universitarie, sempre chiamate scuole di specializzazione, ma che sono pi? simili a corsi post lauream di cui si parler? in seguito in modo pi? approfondito (i.e. ?scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza?, ?scuola di specializzazione in diritto ed economia delle comunit? europee o diritto europeo?, ?scuola di specializzazione in comparazione giuridica su base romanistica?).

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LA ?COMMISSIONE SILIQUINI? ? Le norme circa l?accesso e la valutazione delle scuole di specializzazione post universitarie troveranno, entro breve tempo molto probabilmente, dei cambiamenti significativi. Infatti la ?Commissione Siliquini?, a cui prima si ? accennato, nel momento in cui si scrive, sta elaborando una bozza per riformare tali scuole. Secondo le linee guida emerse dai lavori della Commissione, sia le scuole gestite dagli ordini sia quelle universitarie rilasceranno un titolo valido per l?accesso all?avvocatura, al notariato ed anche alla magistratura. Chiarito il principio, restano da definire ancora molti altri elementi come ad esempio: quanto dureranno le scuole (uno o due anni), quale sar? il valore, ai fini dell?accesso alla professione, per il titolo fornito dalle scuole, quali saranno i rapporti tra le scuole degli ordini e quelle universitarie. In pi? si sottolinea come il costo delle scuole dovrebbe risultare a carico dello studio legale che il praticante frequenta, e si ? ipotizzato che il praticante che abbia frequentato tali scuole possa accedere direttamente all?esame orale (saltando cio? lo scritto). Rimarr? forse il problema dei praticanti che tutt?ora non hanno frequentato queste scuole, se non si riterr? opportuna una produzione di norme transitorie per questi ultimi. Intanto l?Organismo Unitario dell?Avvocatura (OUA) sta lavorando a un proprio progetto di riforma dell’accesso forense che si basa su un principio cardine: la valorizzazione della formazione affidata alle scuole degli ordini. Anche per l?Associazione Giovani Avvocati (AIGA) ? necessario fissare un principio fondamentale: la formazione spetta alle scuole forensi. Sulla stessa linea si posizionano le Camere Penali che rivendicano la totale autonomia degli avvocati nel gestire la formazione dei futuri professionisti. L?Associazione Nazionale Praticanti e Avvocati (ANPA) ? invece assolutamente contraria al sistema delle scuole, perch? rileva che sia un sistema oneroso e a carico dei praticanti, mentre sottolinea la propria posizione forte per ottenere una pratica remunerata nello studio legale, momento centrale per la formazione dell’aspirante avvocato.

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2. Gli ?altri? corsi post-lauream,? i ?master?,? i dottorati e gli assegni di ricerca.

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OBBLIGATORIETA? ED INTERESSE ? Di fronte al praticante avvocato si propone anche un panorama di scelte diverse. Mentre risulta, ad oggi, obbligatoria la sua formazione attraverso la pratica tradizionale presso uno studio legale, protratta per due anni, e, per il rilascio della dichiarazione di compiuta pratica, in alcuni (pochi) Ordini degli Avvocati, ? diventata obbligatoria anche (oltre al praticantato) la? frequenza ad una scuola forense, e mentre le scuole post universitarie di specializzazione alle professioni legali permettono di ?abbonare? un anno di pratica (seguendo due anni di corso per i? laureati con laurea quadriennale del vecchio ordinamento, e uno per i laureati con la laurea magistrale quinquennale), il praticante avvocato potr? anche scegliere di approfondire e settorializzare la propria preparazione professionale seguendo corsi che lo possano interessare. E? da rilevare, in via generale, che la partecipazione a questi corsi non ? obbligatoria rispetto all?accesso alla professione legale. Da qui risulta fondamentale l?interesse del corsista per quelle determinate materie insegnate nel corso. Sempre in via generale si sottolinea come, agli effetti pratici, aver partecipato a corsi, master o aver conseguito il titolo di dottore di ricerca possa essere un plus favorevolmente valutato qualora si voglia entrare in uno studio legale di rilievo. E comunque, per tutti gli altri futuri avvocati che vogliano costituire ex novo un proprio studio legale od abbiano la possibilit? di ?ereditarne? uno gi? avviato, spesso risulta importante questa prospettiva anche per la propria personale preparazione.

Ultima nota di carattere generale, qui si vuole porre in rilievo come sia temporalmente molto difficile conciliare le esigenze di frequenza di un corso o master universitario, o di un corso di dottorato con la esigenza di un assidua partecipazione all?organizzazione ed al lavoro dello studio legale del proprio dominus. Ancora pi? limitata sar? la situazione del corsista di una scuola post universitaria di specializzazione alle professioni legali, in quanto in questo gli sar? fatto formalmente divieto di accedere a master universitari o corsi di dottorato, per la stessa ratio per cui un iscritto ad una facolt? di una universit? non pu? essere contemporaneamente iscritto ad un?altra facolt?.

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I CORSI POST LAUREAM E I MASTER UNIVERSITARI ? Molte universit? italiane organizzano, di anno in anno, diversi corsi post lauream che possono avere ad oggetto le pi? svariate materie. Per una esemplificazione, si possono trovare corsi per ?master in business administration MBA?, ?manager di impresa?, ?tecniche stragiudiziali e metodi conciliativi?, ?criminologia?, ?master in intellectual propriety MIP?, ?tecniche e metodi di investigazione?, ?manager in appalti pubblici?, ?nuove tecnologie ed nuovi reati informatici?, ?diritto ambientale?, ?diritto d?autore?, e l?esemplificazione potrebbe continuare per molte pagine.? Questi corsi sono a pagamento (anche se spesso esistono borse di studio e/o agevolazioni) e per l?ammissione si procede ad una selezione qualora le domande siano superiori al numero massimo dei potenziali corsisti. Spesso i corsi vengono organizzati anche da strutture non universitarie, ma da altri enti formativi privati o pubblici. Ci sono poi corsi che sono finanziati da enti privati o pubblici (tramite borse di studio o agevolazioni diverse) e corsi F.S.E. che sono completamente finanziati dalla UE.

Quando il futuro avvocato, ma anche il neo avvocato, decide di frequentare un corso deve a monte fare una scelta rispetto alle proprie priorit? ed interessi, poi deve prestare molta attenzione all?ente erogatore del servizio formativo, al programma del corso, ai docenti, ad eventuali servizi complementari (tutoraggio, stages), ad eventuali sbocchi occupazionali alternativi. Di fondamentale importanza risulta poi il valore dell?attestato che viene rilasciato. Un semplice attestato di frequenza ? infatti meno ?rilevante? di un attestato/certificazione delle competenze acquisite (ottenuto dopo un esame finale), addirittura un attestato di qualifica professionale ex legge n. 845 del 1978.

C?? poi da sottolineare come, per la professionalizzazione del praticante avvocato o neo avvocato, possa essere importante, in un?ottica di internazionalizzazione del lavoro, partecipare a corsi nei Paesi dell?Unione Europea o in altri Paesi (es. USA). Fondamentale, in questa ottica e per ovvie ragioni, sar? la conoscenza ?fluente? della lingua che si utilizzer? durante il corso (spesso l?inglese).

Come si ? visto precedentemente, le Universit? italiane hanno attivato corsi di perfezionamento scientifico, successivi al conseguimento della laurea? o? della? laurea? magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. Per? conseguire? il? master universitario lo studente deve aver acquisito? almeno? sessanta? crediti? oltre? a? quelli? acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. In questo caso solo le Universit? possono organizzare master di primo e secondo livello. Il titolo rilasciato ? un vero e proprio titolo accademico.

Naturalmente l?uso della parola master in Italia da adito ad oggettiva confusione. All?inizio la parola master veniva utilizzata per sottolineare l?importanza di un corso o per attirarne i corsisti anglofili, oggi ci si trova di fronte a: ?master? organizzati magari da poco raccomandabili enti formativi, ?master? organizzati da rispettabilissimi enti formativi e ?master? universitari, gli unici abilitati al rilascio di un titolo accademico.

Anche qui, per esemplificare si possono citare i master di primo livello in: ?diritto degli enti locali?, ?diritto delle migrazioni?, ?managment delle organizzazioni no profit?, ?diritto ed economia dello sport?, ?progettazione comunitaria?, ?mediatori familiari?, ?diritti umani e democratizzazione?, e master di secondo livello in: ?diritto ed economia del mare?, ?sociologia clinica?, ?consulente giuridico matrimoniale e mediatore familiare?, ?scienze/diritto del lavoro?, ?diritto dell?ambiente e beni culturali?, ?diritto e comunicazioni?, ?economia e diritto dell?impresa?, ?giustizia amministrativa?, ?politiche comunitarie?, ?fenomeni del terrorismo?. La lista non potrebbe essere che puramente esemplificativa, visto il numero sempre crescente dei master attivati, cosa che dimostra la vitalit? di molte facolt? universitarie e spesso la presenza di una buonissima dose di fantasia negli organizzatori. Le informazioni circa i master e i corsi attivati possono essere richiesti direttamente presso la segreteria della propria Universit? o informandosi al sito internet della stessa Universit?.

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?I DOTTORATI DI RICERCA[6] E GLI ASSEGNI DI RICERCA ? La strada ?canonica? per il praticante avvocato o per il neo avvocato, che non voglia precludersi la possibilit? di una carriera universitaria, passa attraverso un corso di dottorato di ricerca e poi attraverso assegni di ricerca. Anche in questo caso vale la precisazione sopra esposta: saper conciliare un corso per dottorato di ricerca e la propria pratica forense, o altrimenti la propria attivit? professionale legale, risulter? spesso difficile, ma non per questo impossibile.

La formazione attraverso il dottorato di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all’estero e stage presso soggetti pubblici e privati, ? finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attivit? di ricerca di alta qualificazione. Per? essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di una laurea quadriennale del vecchio ordinamento.? I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole universit?, da universit? tra loro consorziate o da universit? convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonch? di strutture e attrezzature idonee. Le Universit?, con proprio regolamento, disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalit? di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalit? di conferimento e l’importo delle borse di studio. Normalmente le borse di studio coprono la met? dei posti messi a concorso. Le Universit? disciplinano le prove di ammissione assicurando un?idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l?espletamento, nonch? la pubblicit? degli atti. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all?atto del superamento dell?esame finale, che pu? essere ripetuto una sola volta. Il titolo di dottore di ricerca (Ph.D) ? un titolo accademico valutabile unicamente nell’ambito della ricerca scientifica.

Gli assegni di ricerca sono stati istituiti con la Legge n. 449 del 1997, art. 51, comma 6. Il decreto MURST n. 11 dell’11 febbraio 1998 stabilisce che le Universit? adottano proprie disposizioni per il conferimento degli assegni di ricerca. Gli assegni sono attribuiti mediante selezione pubblica con emissione di apposito bando. Possono presentare domanda dottori di ricerca e laureati con adeguato curriculum scientifico professionale. L’assegno di ricerca ha una durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi. Normalmente, ma non necessariamente, si accede ad assegni di ricerca dopo aver raggiunto il titolo di dottore di ricerca. Le informazioni circa i bandi per l?ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e per l?assegnazione di assegni di ricerca possono essere richieste e facilmente trovate presso le segreterie delle Universit?, ed anche via internet, nei siti istituzionali delle Universit?.

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3. Dalla suggestiva proposta delle ?Cliniche del diritto? dell?avv. Carnelutti[7] all?obbligo della formazione e dell?aggiornamento permanente.

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??????????????? UN PONTE TRA IL SAPERE ED IL SAPER FARE ? Il quadro che ? stato brevemente delineato sollecita ora alcuni ulteriori approfondimenti di carattere generale. L?intuizione e le ricerche che hanno portato alla costituzione ed all?organizzazione di un percorso universitario incentrato nella dizione matematica 3+2 o, secondo altri 5-2, in cui in quest?ultima si vuole sottendere l?unicit? del percorso, dimostrano gi? nella loro costituzione iniziale una idea importante: si parte dal dato di fatto per cui, per la facolt? di giurisprudenza, ci debba essere una divisione tra i diversi curricula degli studenti. Solo alcuni accederanno all?istruzione ?alta?, e continueranno il loro corso di studi per intraprendere le professioni legali. I due anni della laurea magistrale non dovrebbero essere una mera ripetizione delle materie gi? affrontate nel triennio di laurea ?base?, ma dovrebbero assumere il connotato di ponte tra lo studio e la carriera, tra i libri e la professione, tra il sapere e il saper fare.

Molte decine di anni fa, il principe del foro Carnelutti sottolineava come si potessero e in qualche modo si dovessero creare le condizioni per organizzare delle ?Cliniche del diritto?. Si sentiva, cio?, forte l?esigenza, allora come ora, di prendere d?esempio il corso degli studi dei dottori in medicina: i primi anni universitari servono necessariamente a fare proprie le nozioni fondamentali, le conoscenze basilari, anche la metodologia dello studio. Ma gli anni successivi servono allo studente per poter apprendere ?sul campo? quelle cose che ha imparato prima sui libri. E questi ulteriori studi in presa diretta permettono allo studente di capire non pi? una certa cosa, ma di capire come si faccia a fare una certa cosa. Cos? gli ultimi anni del corso di studi del futuro avvocato dovrebbero essere utilizzati per accompagnarlo nelle ?Cliniche del diritto?, per accompagnarlo con mano nei luoghi dove il diritto si fa vivente, dove il diritto si mastica e si scrive, dove si grida e si tace. Non si sente quindi il bisogno di ripetere, magari pedissequamente, certe materie poich?, come sottolineavamo, un eccellente giurista deve trovare la norma nel sistema, anche, e soprattutto, se non la conosce. Non si deve pretendere da lui la conoscenza dell?intero arco delle norme vigenti, anche perch? ormai, con i? moderni mezzi informatici tale conoscenza pu? essere, pi? che acquisita, portata con noncuranza in una valigetta con un computer portatile.

Ma il sistema di preparazione per il praticante avvocato permette, in ipotesi, altre ed ulteriori vie per l?acquisizione di quelle conoscenze. Al praticante avvocato infatti ? ?obbligatoriamente permesso? l?accesso ad uno studio legale per poter capire direttamente quali siano le capacit? e le conoscenze indispensabili per poter svolgere le attivit? inerenti a quello che sar? la sua prossima professione. Nel corso dei due anni di praticantato dovr?, se non l?ha fatto durante gli anni di laurea magistrale, prendere contatto anche con i ?luoghi del diritto vivente?: i Giudici di Pace, i Tribunali, le Corti d?Appello, le Cancellerie, gli Ufficiali Giudiziari, etc.? La sua presenza assidua alle udienze e presso lo studio legale gli permetteranno di acquisire quel bagaglio di esperienze e conoscenze che saranno poi cos? utili nella professione. In pi? il praticante, sempre nell?ottica dell? ?imparare facendo? , potr? (o, abbiamo visto, in alcuni casi, dovr?) frequentare le scuole forensi organizzate dal proprio Ordine degli Avvocati. Anche queste scuole sono caratterizzate da un metodo di insegnamento ?pratico?. Infatti le conoscenze base dei principi e fondamenti del diritto si danno per acquisite durante gli anni universitari. Ed infine, al praticante, nella stessa logica, viene proposta l?opportunit? di seguire un corso universitario di specializzazione per le professioni legali. Anche in questo caso le lezioni non dovrebbero essere delle semplici moltiplicazioni di concetti che si sono gi? assunti precedentemente, ma dovrebbero servire per l?attivit? pratica del futuro avvocato.

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L?OBBLIGO ED IL PIACERE DELLA FORMAZIONE CONTINUA ? L?aggiornamento professionale ? un obbligo anche degli avvocati. Infatti, il codice deontologico all?art. 13 cos? recita ?? dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali ? svolta l’attivit?. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense?. Ma per la classe forense non si ? ancora arrivati ad un obbligo di aggiornamento come per altri professionisti (i.e. in vari modi, ragionieri, commercialisti, medici,? biologi, geologi, architetti e ingegneri).

In questa prospettiva nascerebbero problemi connessi all?introduzione della obbligatoriet? della formazione continua, e bisognerebbe determinarne sanzioni e controlli. Inoltre si dovrebbe affrontare il problema dei finanziamenti e della riduzione dei costi. In effetti una formazione continua ? prevista dal codice deontologico e sarebbe favorevolmente accolta dal Consiglio Nazionale Forense. Gi? in altri Paesi Europei ? gi? una realt? sperimentata (Commissione Formazione FBE, Law Society di Inghilterra e Galles, Commissione Formazione CNB, Commissione Formazione CCBE). Anche in Italia non mancano gli esempi di altre categorie di professionisti che, facendo della competenza un fattore discriminante (o il fattore discriminante) tra un buon professionista ed un mediocre professionista (o un non-professionista), hanno gi? attuato percorsi propri di formazione continua (si pensi alla ECM? per i medici ed odontoiatri).

L?introduzione della obbligatoriet? della formazione, magari con un monte ore (150/200) o un numero di crediti formativi (che poi equivale sempre ad un monte ore), in un lasso di tempo determinato (anni) porterebbe ad affrontare problemi connessi importanti: prima di tutto determinare quali corsi, seminari, incontri potrebbero prevedere il raggiungimento di crediti formativi; poi quali enti di formazione potrebbero organizzare tali eventi. In pi? si darebbe agli Ordini degli Avvocati un nuovo importante ruolo connaturato da funzioni anche determinanti nella scelta dei percorsi di formazione da attuare. Questo nuovo ruolo comporterebbe invariabilmente una mole di lavoro aggiuntiva per gli Ordini stessi,? ed anche questo ? un aspetto da vagliare fino in fondo. In pi?, lo si ? detto prima, bisognerebbe capire su chi ricadrebbero i costi della formazione, e ci si troverebbe nella condizione di dover ricercare fonti alternative di finanziamento.

In conclusione, anche per il neo avvocato e per l?avvocato con pi? esperienza, la prospettiva e l?esigenza di mantenere od aumentare lo standard qualitativo del proprio servizio offerto al cliente, tramite dei percorsi di formazione giuridica si fa sempre pi? incombente.

Perch?, anche per gli avvocati, gli esami non finiscono mai.

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[1] Molto interessanti rispetto al paragrafo sono le ?Riflessioni sulla riforma degli studi giuridici? di Vincenzo Ferrari, in Sociologia del diritto n. 2, 2002 e il documento di Luigi Caporossi Bolognesi.

[2] Molto interessante ed innovativo risulta essere il ?nuovo regolamento della pratica forense? approvato dall?Ordine degli Avvocati di Verona nella seduta del 20 dicembre 2004.

[3] Gli Adempimenti del biennio di pratica professionale ed il DPR n. 101 del 10 aprile 1990.

[4] Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, Sezione I, Sentenza 2 dicembre 2004, n. 8391.

[5] Cos? in base all?art. 16 della Legge n. 48 del 2001.

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[6] In sintesi la normativa di maggior interesse ?: il regolamento DM n. 224 del 30 aprile 1999: regolamento in materia di dottorato di ricerca; la legge 3 luglio 1998, n. 210 (art. 4): autonomia dottorati di ricerca; il regolamento DPR 387 del 3 ottobre 1997: esame finale; il DPR 382 del 11 luglio 1980 (art. 68 e seguenti): istituzione del dottorato di ricerca.

[7] ?Le Cliniche del diritto?, Carnelutti, Riv. It. Proc. Civ., 1935, I

Marinelli Damiano

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